Corte di giustizia, Sentenza C-183/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017. — Tilly-Sabco SAS contro Commissione europea. — Impugnazione – Agricoltura – Carni di pollame – Polli congelati – Restituzioni all’esportazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 che fissa la restituzione a zero – Legittimità – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articoli 162 e 164 – Oggetto e natura delle restituzioni – Criteri di fissazione del quantum – Competenza del direttore generale della direzione generale (DG) dell’agricoltura e dello sviluppo rurale alla sottoscrizione del regolamento controverso – Sviamento di potere – “Comitatologia” – Regolamento (UE) n. 182/2011 – Articolo 3, paragrafo 3 – Consultazione del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli – Presentazione del progetto di regolamento di esecuzione in occasione della riunione di tale comitato – Rispetto dei termini – Violazione di forme sostanziali – Annullamento con mantenimento degli effetti. — Causa C-183/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione di Tilly-Sabco contro la sentenza del Tribunale relativa alle restituzioni all’esportazione per il pollame. Pur respingendo le censure sostanziali sulla fissazione a zero delle restituzioni ai sensi del regolamento n. 1234/2007, la Corte censura la procedura seguita dalla Commissione davanti al comitato di gestione, ritenendola incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011. Il regolamento di esecuzione n. 689/2013 viene quindi annullato per violazione di forme sostanziali, ma i suoi effetti sono mantenuti sino all’adozione di un nuovo atto sostitutivo.
Impugnazione in materia agricola: legittimità del regolamento di esecuzione n. 689/2013 che ha fissato a zero le restituzioni all’esportazione per il pollame e validità della procedura di consultazione del comitato di gestione ai sensi del regolamento n. 182/2011.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire, da un lato, se la Commissione avesse correttamente applicato gli articoli 162 e 164 del regolamento n. 1234/2007 nel fissare a zero le restituzioni all’esportazione per il pollame e se sussistessero sviamento di potere o incompetenza del direttore generale firmatario; dall’altro, se la prassi di presentare il progetto di atto di esecuzione solo in occasione della riunione del comitato di gestione, senza rispettare il termine minimo di 14 giorni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011, integri violazione di forme sostanziali tale da comportare l’annullamento dell’atto.
Principio di diritto
La Corte afferma che il regolamento di esecuzione n. 689/2013 è stato adottato in violazione di una forma sostanziale, poiché l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011 impone che il progetto di atto di esecuzione sia sottoposto al comitato con un termine minimo di 14 giorni, salvo casi debitamente giustificati, e non consente una prassi sistematica di presentazione del progetto solo durante la riunione. Tale violazione, che incide su norme procedurali essenziali del sistema di controllo degli Stati membri, comporta l’annullamento dell’atto; la Corte mantiene tuttavia gli effetti del regolamento fino alla sua sostituzione per esigenze di certezza del diritto e di continuità dell’attuazione dell’OCM.
Norme richiamate
- Articoli 162, 164, 195 e 196 del regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Articolo 291 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 218 TFUE
- Articolo 39 TFUE
- Articolo 325 TFUE
Fissazione a zero delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame e regolarità della procedura di comitatologia
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Tilly-Sabco SAS contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la legittimità del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, con il quale le restituzioni all’esportazione per talune categorie di polli congelati erano state fissate a zero. La Corte affronta sia il profilo sostanziale, relativo agli articoli 162 e 164 del regolamento n. 1234/2007, sia il profilo procedurale, relativo alle modalità di consultazione del comitato di gestione ai sensi del regolamento n. 182/2011.
Parti e svolgimento del procedimento
Tilly-Sabco, impresa francese attiva nell’esportazione di polli congelati, aveva impugnato dinanzi al Tribunale il regolamento di esecuzione n. 689/2013. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo l’atto valido e ricevibile l’azione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Contro tale decisione Tilly-Sabco ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte contro la Commissione europea; Doux SA era intervenuta in primo grado.
Contesto normativo rilevante
Il regolamento n. 1234/2007 disciplinava l’organizzazione comune dei mercati agricoli e prevedeva, agli articoli 162 e 164, la possibilità per la Commissione di fissare restituzioni all’esportazione, tenendo conto di una serie di fattori economici e di mercato. In particolare, l’articolo 164, paragrafo 2, imponeva una fissazione periodica delle restituzioni almeno trimestrale, mentre il paragrafo 3 elencava gli elementi da considerare, tra cui la situazione dei prezzi sul mercato interno e mondiale e gli obiettivi dell’OCM.
Il regolamento n. 182/2011, adottato sulla base dell’articolo 291 TFUE, disciplina il controllo degli Stati membri sull’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione. Ai fini della procedura d’esame, l’articolo 3, paragrafo 3, prevede che il presidente sottoponga al comitato il progetto di atto di esecuzione e convochi la riunione, salvo casi debitamente giustificati, con un termine non inferiore a 14 giorni dalla presentazione del progetto e dell’ordine del giorno; il paragrafo 4 consente ai membri del comitato di proporre modifiche fino all’espressione del parere.
Fatti rilevanti
La Commissione aveva progressivamente ridotto le restituzioni all’esportazione nel settore avicolo fino a fissarle a zero con il regolamento impugnato. Il progetto di tale regolamento era stato presentato al comitato di gestione nella riunione del 18 luglio 2013, ma solo nel pomeriggio dello stesso giorno, mentre due giorni prima era stato trasmesso ai membri del comitato un documento generale sulla situazione del mercato avicolo. Il regolamento fu poi firmato dal direttore generale della DG Agricoltura e Sviluppo rurale e pubblicato il giorno successivo.
Censure sostanziali respinte dalla Corte
La Corte respinge le doglianze secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare l’atto in base al solo articolo 162 del regolamento n. 1234/2007 o avrebbe commesso sviamento di potere. Ricorda che l’obiettivo principale delle restituzioni è la stabilizzazione del mercato interno e che l’articolo 162 attribuisce alla Commissione un ampio margine di discrezionalità nel decidere se fissare o meno le restituzioni e a quale livello. Inoltre, l’articolo 164, paragrafo 3, non impone un importo minimo né un metodo di calcolo vincolato; pertanto, la Commissione può legittimamente fissare l’importo a zero se la valutazione degli elementi pertinenti lo giustifica.
La Corte chiarisce anche che la mancata adozione, nel successivo mese di ottobre, di un nuovo regolamento non incide sulla competenza del direttore generale firmatario né dimostra uno sviamento di potere. Quest’ultimo richiede indizi oggettivi, pertinenti e concordanti circa il perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati o l’elusione di una procedura prescritta, indizi che nel caso di specie non sono stati forniti.
Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011
La questione decisiva riguarda la procedura seguita dalla Commissione nel sottoporre il progetto di regolamento al comitato di gestione. La Corte afferma che il regolamento n. 182/2011, espressione dell’articolo 291, paragrafo 3, TFUE, ha sostituito la precedente disciplina della comitatologia e ha introdotto regole procedurali comuni, fra cui un primo termine minimo di 14 giorni per consentire ai membri del comitato un esame preventivo sereno del progetto di atto di esecuzione.
Secondo la Corte, una prassi consistente nel presentare il progetto soltanto durante la riunione del comitato è incompatibile sia con il testo sia con la ratio dell’articolo 3, paragrafo 3, perché:
- impedisce il rispetto del termine minimo di 14 giorni;
- priva i membri del comitato della possibilità di consultarsi e di definire una posizione prima della riunione;
- svuota di contenuto il diritto di proporre modifiche fino all’adozione dell’atto;
- è difficilmente conciliabile con la disciplina dell’articolo 8, che prevede un canale specifico per i casi di urgenza con applicazione immediata.
La Corte respinge altresì la giustificazione fondata sul rischio di fughe di notizie, ritenendola non idonea a trasformare l’eccezione in regola. La prassi contestata non può essere mantenuta in nome dell’esperienza acquisita sotto la precedente disciplina della decisione 1999/468, poiché il regolamento n. 182/2011 ha modificato sostanzialmente il sistema.
Natura della violazione e conseguenze sull’atto
La Corte qualifica i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 182/2011 come norme procedurali essenziali che costituiscono forme sostanziali. La loro violazione, accertata dal giudice dell’Unione anche d’ufficio, comporta la nullità dell’atto adottato in difformità.
Per questa ragione la Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente nel merito, annulla anche il regolamento di esecuzione n. 689/2013 per violazione di forme sostanziali.
Mantenimento degli effetti del regolamento annullato
Pur annullando l’atto, la Corte dispone il mantenimento degli effetti del regolamento n. 689/2013 fino all’entrata in vigore di un nuovo atto sostitutivo. La decisione è giustificata dall’esigenza di non compromettere l’attuazione del regime dell’OCM e di preservare la certezza del diritto, poiché l’atto annullato non presentava vizi sostanziali nel merito tali da rendere inidonea la disciplina di fondo.
Dispositivo
La Corte:
- annulla la sentenza del Tribunale;
- annulla il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013;
- mantiene gli effetti del regolamento annullato fino alla sostituzione con un nuovo atto;
- condanna la Commissione alle spese.
Principi utili per la pratica
La sentenza è rilevante perché distingue nettamente tra la discrezionalità sostanziale della Commissione nella fissazione delle restituzioni all’esportazione e il rispetto rigoroso delle garanzie procedurali previste dal regolamento n. 182/2011. In concreto, anche un atto sostanzialmente coerente con il diritto dell’Unione può essere annullato se adottato senza rispettare il termine minimo di consultazione del comitato, trattandosi di una forma sostanziale non derogabile in via sistematica.
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