Corte di giustizia, Sentenza C-441/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017. — SMS group GmbH contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato membro – Rimborso dell’IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione. — Causa C-441/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’ottava direttiva e l’articolo 170 della direttiva IVA nel senso che il rimborso dell’IVA all’importazione non può essere subordinato alla prova della successiva destinazione o circolazione dei beni, se il soggetto passivo ha importato i beni con intenzione oggettivamente comprovata di usarli in un’operazione che avrebbe dato diritto a detrazione. La sospensione del contratto e la mancata realizzazione finale dell’operazione non fanno venir meno, di per sé, il diritto al rimborso. Solo la presenza di indizi di frode o abuso potrebbe giustificare un diverso esito.
Rimborso IVA all’importazione per soggetto passivo non residente: irrilevanza della mancata esecuzione finale del contratto e dell’assenza di prova sulla successiva circolazione dei beni, salvo frode o abuso.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE e con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE, ostino a che lo Stato membro del rimborso neghi l’IVA assolta all’importazione a un soggetto passivo non residente quando: il contratto per cui i beni sono stati importati era sospeso al momento dell’importazione; l’operazione finale non si è realizzata; e il soggetto passivo non prova la successiva circolazione o destinazione effettiva dei beni. In particolare, se tale prova possa essere richiesta come condizione supplementare o solo come informazione necessaria.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che il soggetto passivo non residente acquisisce il diritto al rimborso dell’IVA assolta all’importazione quando, al momento dell’importazione, i beni sono acquistati e importati con l’intenzione, suffragata da elementi oggettivi, di essere impiegati in operazioni che darebbero diritto a detrazione/rimborso; tale diritto non può essere negato solo perché il contratto originario è stato sospeso o poi non eseguito, né perché il soggetto passivo non dimostra la successiva circolazione dei beni, salvo che emergano elementi oggettivi di frode o abuso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Ottava direttiva 79/1072/CEE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 70, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 146, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 169, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 170, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 171, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Rimborso IVA all’importazione per soggetto passivo non residente
La causa concerne un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casație şi Justiție rumena in materia di rimborso dell’IVA assolta in Romania all’importazione di beni da parte di una società stabilita in Germania. La Corte chiarisce il rapporto tra l’ottava direttiva 79/1072/CEE e il diritto al rimborso previsto dalla direttiva IVA, con riguardo alla prova dell’effettivo impiego dei beni importati.
Fatti e procedimento principale
SMS group GmbH, subentrata a SMS Meer, aveva concluso un contratto per la realizzazione e fornitura di un impianto per la saldatura di tubi destinato a una società ucraina. Per eseguire il contratto, la società aveva stipulato un subappalto per l’acquisto di macchinari necessari alla produzione dell’impianto e, il 14 settembre 2009, li aveva importati dalla Turchia in Romania versando l’IVA all’importazione.
L’esecuzione del contratto era stata però sospesa per difficoltà finanziarie dell’acquirente e non era poi ripresa. La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA, dichiarando di voler esportare i beni o comunque di non poterli utilizzare per altri progetti. L’amministrazione tributaria rumena aveva negato il rimborso, ritenendo insufficiente la prova sulla successiva circolazione dei beni e sul loro beneficiario finale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’amministrazione possa negare il rimborso quando, al momento dell’importazione, il contratto era sospeso e vi era il rischio che l’operazione finale non si realizzasse;
- se la prova della successiva circolazione dei beni costituisca una condizione ulteriore, vietata dall’articolo 6 dell’ottava direttiva, oppure una semplice informazione complementare;
- se il rimborso possa essere escluso perché l’operazione programmata non è poi stata effettuata, e se rilevi la destinazione effettiva dei beni.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’ottava direttiva 79/1072/CEE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- la sesta direttiva 77/388/CEE, richiamata dall’ottava direttiva per determinare il diritto al rimborso;
- la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 9, 70, 146, 167, 168, 169, 170 e 171.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’ottava direttiva disciplina le modalità di rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, ma non definisce autonomamente le condizioni sostanziali del diritto: queste derivano dalla direttiva IVA, in particolare dagli articoli 170 e 169.
Viene ribadito il principio secondo cui il diritto alla detrazione, e quindi al rimborso, fa parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere limitato salvo casi previsti. Il sistema mira a garantire la neutralità fiscale, esonerando l’imprenditore dall’onere dell’IVA assolta per le attività economiche.
Quanto alla qualità di soggetto passivo, la Corte rileva che essa dipende dall’esistenza di un’attività economica e che una persona che effettua spese d’investimento con l’intenzione, confermata da elementi oggettivi, di svolgere un’attività economica deve essere considerata soggetto passivo. Nel caso concreto, l’acquisto dei beni, il subappalto e l’acconto già versato costituivano elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che la società aveva importato i beni per eseguire il contratto.
La sospensione del contratto al momento dell’importazione è ritenuta irrilevante: la società aveva comunque agito come soggetto passivo, e la successiva mancata esecuzione del contratto dipendeva da circostanze estranee alla sua volontà, ossia dalle difficoltà finanziarie dell’acquirente. Di conseguenza, il diritto al rimborso era sorto al momento dell’importazione.
La Corte esclude inoltre che l’amministrazione possa subordinare il rimborso alla prova della successiva circolazione dei beni o della loro esportazione effettiva. Richiedere tale prova equivarrebbe ad aggiungere una condizione sostanziale non prevista dal sistema dell’IVA. Solo se emergessero elementi oggettivi di frode o abuso il diritto sorto potrebbe essere contestato.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’ottava direttiva, letta in combinato disposto con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE, osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente il rimborso dell’IVA versata all’importazione in una situazione in cui, al momento dell’importazione, il contratto era sospeso, l’operazione finale non è stata poi realizzata e il soggetto passivo non ha provato la successiva circolazione dei beni.
Principio affermato
Ai fini del rimborso dell’IVA all’importazione, ciò che conta è che, al momento dell’importazione, il soggetto passivo abbia agito con intenzione oggettivamente comprovata di utilizzare i beni in operazioni che danno diritto a rimborso/detrazione; la mancata esecuzione successiva dell’operazione e la mancanza di prova sulla circolazione post-importazione non bastano, da sole, a far venire meno il diritto, in assenza di frode o abuso.
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