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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-171/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 2017. — Trayan Beshkov contro Sofiyska rayonna prokuratura. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2008/675/GAI – Ambito di applicazione – Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa – Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione – Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro. — Causa C-171/16

Giurisprudenza europea62016CJ0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la decisione quadro 2008/675/GAI opera anche nella fase esecutiva, quando il giudice nazionale deve determinare una pena cumulativa considerando una condanna precedente emessa in un altro Stato membro. Essa esclude però che tale condanna sia sottoposta a un previo riconoscimento nazionale e vieta ogni riesame o modifica delle sue modalità di esecuzione. Ne risulta che il giudice bulgaro deve considerare la condanna austriaca quale è stata pronunciata, senza trasformarne la sospensione condizionale o riaprire l’esecuzione della pena.

Rinvio pregiudiziale sulla decisione quadro 2008/675/GAI: considerazione di una precedente condanna di un altro Stato membro in un procedimento nazionale di cumulo delle pene e divieto di previo riconoscimento o modifica dell’esecuzione della pena straniera.

La questione giuridica

Se la decisione quadro 2008/675/GAI si applichi anche a un procedimento nazionale volto a fissare una pena detentiva cumulativa che tenga conto di una condanna anteriore pronunciata in un altro Stato membro; se la considerazione di tale condanna possa essere subordinata a un previo procedimento nazionale di riconoscimento della sentenza straniera; e se, ai fini del cumulo, il giudice nazionale possa modificare le modalità di esecuzione della pena inflitta nello Stato membro della condanna precedente.

Principio di diritto

La decisione quadro 2008/675/GAI si applica anche a un procedimento nazionale di cumulo ai fini dell’esecuzione quando il giudice debba tener conto di una precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro; tale considerazione non può essere subordinata a un procedimento nazionale di previo riconoscimento della sentenza straniera, poiché ciò costituirebbe un riesame vietato dalla decisione quadro. Inoltre, il giudice dello Stato del nuovo procedimento non può modificare le modalità di esecuzione della pena già irrogata nello Stato membro di origine, perché la decisione quadro impone solo di attribuire effetti equivalenti alla condanna precedente senza interferire con essa o con la sua esecuzione.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/675/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 2, codice penale bulgaro
  • Articoli 23 e 25, codice penale bulgaro
  • Articolo 66, paragrafo 1, codice penale bulgaro
  • Articoli 4, paragrafi 2 e 3, 463, 465 e 466, codice di procedura penale bulgaro

Cumulo delle pene e precedente condanna in altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad in materia di cooperazione giudiziaria penale e di considerazione di precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro. Il caso nasce dalla richiesta di Trayan Beshkov di ottenere, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tenesse conto sia della condanna bulgara sia di una precedente condanna austriaca.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Beshkov era stato condannato in Austria, con sentenza del Landesgericht Klagenfurt del 13 dicembre 2010, a 18 mesi di reclusione, di cui 6 mesi effettivi e 12 mesi con sospensione condizionale e periodo di prova di tre anni, per ricettazione. Successivamente, il giudice bulgaro lo aveva condannato a un anno di reclusione per fatti commessi a Sofia nel 2008. Beshkov chiese al giudice del rinvio di applicare le norme bulgare sul cumulo delle pene (articoli 23 e 25 del codice penale), così da ottenere una pena unica corrispondente alla più grave.

Il giudice del rinvio osservò che la prassi nazionale sembrava esigere, prima di poter prendere in considerazione la condanna straniera, un procedimento di previo riconoscimento ai sensi degli articoli 463-466 del codice di procedura penale. Dubitava inoltre della possibilità di modificare la modalità di esecuzione della pena austriaca, poiché il diritto bulgaro non consentiva in quel caso la sospensione condizionale.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 2, 5, 6, 7 e 13 della decisione quadro 2008/675/GAI;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafi 1-4, della medesima decisione quadro;
  • l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, quale base del principio del reciproco riconoscimento in materia penale.

La decisione quadro mira a garantire che le condanne precedenti pronunciate in uno Stato membro siano prese in considerazione in un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, attribuendo loro effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali, ma senza armonizzare integralmente le conseguenze delle condanne precedenti.

Prima questione: ambito di applicazione della decisione quadro

La Corte afferma che la nozione di "nuovo procedimento penale" non si limita alla fase di accertamento della colpevolezza. Essa comprende anche i procedimenti relativi all’esecuzione della pena, se in tale sede debba essere considerata una precedente condanna emessa in un altro Stato membro.

In base all’articolo 3, paragrafo 2, la decisione quadro si applica infatti alla fase precedente al processo, al processo stesso e all’esecuzione della condanna, incluse le norme sulla qualifica del reato, sul tipo e sul livello della pena e sulle regole di esecuzione. Ne consegue che il procedimento bulgaro di cumulo delle pene rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro.

Seconda questione: previo riconoscimento della sentenza straniera

La Corte ritiene incompatibile con la decisione quadro un sistema nazionale che subordini la presa in considerazione della precedente condanna straniera a un procedimento di previo riconoscimento da parte dei giudici dello Stato membro del nuovo procedimento.

Secondo la Corte, tale meccanismo comporterebbe un riesame della condanna estera, mentre l’articolo 3, paragrafo 3, e il considerando 13 della decisione quadro impongono che le precedenti decisioni siano prese in considerazione "quali sono state pronunciate", senza revocarle o riesaminarle. Il richiamo alla varietà delle procedure nazionali contenuto nel considerando 13 non consente comunque di introdurre un filtro di riconoscimento previo che renda impossibile la considerazione della condanna nel quadro della decisione quadro stessa.

La Corte quindi non esamina nel merito la sola questione dell’accesso del condannato al procedimento di riconoscimento, perché a monte esclude la compatibilità del previo riconoscimento obbligatorio.

Terza questione: modifica delle modalità di esecuzione della pena straniera

La Corte precisa che la decisione quadro non mira a far eseguire nello Stato del nuovo procedimento le decisioni giudiziarie rese in altri Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 3, vieta espressamente che la considerazione della condanna estera comporti interferenza con tale condanna o con le decisioni relative alla sua esecuzione, nonché revoca o riesame.

Di conseguenza, il giudice nazionale non può modificare le modalità di esecuzione della pena già irrogata in Austria, ad esempio trasformando una pena in parte sospesa in una pena interamente detentiva da eseguire. La Corte tiene inoltre conto del fatto che, nel caso concreto, la parte sospesa della pena austriaca era stata comunque eseguita integralmente al termine del periodo di prova; ciò rafforza l’idea che la condanna straniera non poteva essere riaperta o riformata dal giudice bulgaro.

Dispositivo

La Corte conclude dichiarando che:

  • la decisione quadro 2008/675/GAI si applica a un procedimento nazionale di cumulo delle pene ai fini dell’esecuzione;
  • essa osta a un previo procedimento nazionale di riconoscimento della condanna straniera;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, osta a una normativa che consenta al giudice nazionale di modificare le modalità di esecuzione della pena inflitta nello Stato membro della precedente condanna.

Impatto pratico

Per l’operatore italiano, la sentenza conferma che le condanne definitive pronunciate in altri Stati membri devono essere valorizzate nel nuovo procedimento penale secondo il principio dell’equivalenza degli effetti, ma senza importare nel foro nuovo un meccanismo di riconoscimento assimilabile all’exequatur. La decisione è rilevante per i procedimenti di cumulo, recidiva e determinazione della pena, nei quali la precedente condanna straniera deve essere considerata come dato storico-giuridico, non come provvedimento da riformare.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalericonoscimento delle decisioni penali stranierecumulo delle peneesecuzione della penarecidiva e precedenti penali

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