Corte di giustizia, Sentenza C-429/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017. — Małgorzata Ciupa e altri contro II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2 – Nozione di “licenziamento” – Assimilazione ai licenziamenti delle “cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro” – Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali – Determinazione dell’“intenzione” del datore di lavoro di procedere a licenziamenti. — Causa C-429/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini della direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi, non conta solo il licenziamento in senso stretto, ma anche una modifica unilaterale e peggiorativa della retribuzione che, se rifiutata dal lavoratore, porti alla cessazione del rapporto. In una simile situazione, il datore di lavoro deve attivare per tempo le consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori previste dalla direttiva, se sono superate le soglie numeriche rilevanti. La valutazione concreta sulla sostanzialità della modifica e sul superamento delle soglie spetta al giudice nazionale.
Licenziamenti collettivi: una modifica unilaterale e sfavorevole della retribuzione può integrare un "licenziamento" e imporre le consultazioni preventive con i rappresentanti dei lavoratori
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59 debbano essere interpretati nel senso che una modifica unilaterale delle condizioni salariali, peggiorativa per i lavoratori e accompagnata, in caso di rifiuto, dalla cessazione del rapporto di lavoro, possa essere qualificata come "licenziamento"; e se, in tal caso, il datore di lavoro sia tenuto ad avviare le consultazioni sui licenziamenti collettivi prima di procedere a tale modifica.
Principio di diritto
Una modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni salariali in senso peggiorativo può essere qualificata come "licenziamento" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 quando, in caso di rifiuto del lavoratore, essa comporti la cessazione del contratto di lavoro; inoltre, il datore di lavoro deve avviare le consultazioni previste dall’articolo 2 della direttiva quando intenda adottare una siffatta modifica, purché ricorrano le condizioni numeriche e sostanziali dell’articolo 1, la cui verifica spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/59/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 98/59/CE
- Articolo 2 direttiva 98/59/CE
- Articolo 5 direttiva 98/59/CE
Licenziamenti collettivi e modifica unilaterale della retribuzione
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Łodzi in materia di licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE. Il giudice polacco chiede come qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, una modifica unilaterale peggiorativa delle condizioni salariali che, se rifiutata dal lavoratore, determina la cessazione del rapporto di lavoro.
Fatti e procedimento principale
I lavoratori ricorrenti erano impiegati a tempo indeterminato presso l’ospedale di Łódź. A seguito di gravi perdite finanziarie, l’ospedale decise una ristrutturazione delle spese per il personale e propose a tutti i dipendenti una riduzione temporanea del 15% della retribuzione; una parte accettò, mentre agli altri fu notificato un avviso di modifica delle condizioni di lavoro e salariali.
Secondo il giudice del rinvio, l’ospedale non aveva avviato la procedura prevista dalla legge polacca di recepimento della direttiva 98/59, poiché non considerava la fattispecie come un licenziamento collettivo. I lavoratori impugnarono la modifica dinanzi ai giudici nazionali.
Normativa UE rilevante
La Corte esamina soprattutto:
- l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE, che definisce il licenziamento collettivo e assimila ai licenziamenti le cessazioni del contratto verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore;
- l’articolo 2 della medesima direttiva, che impone al datore di lavoro, quando prevede di effettuare licenziamenti collettivi, di consultare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori;
- l’articolo 5, che consente agli Stati membri di adottare regole più favorevoli ai lavoratori.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se:
- una modifica unilaterale e sfavorevole della retribuzione, che in caso di rifiuto del lavoratore comporti la cessazione del rapporto, rientri nella nozione di "licenziamento";
- il datore di lavoro debba, già al momento in cui intende adottare tale modifica, attivare le consultazioni previste per i licenziamenti collettivi.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Pujante Rivera, secondo cui rientra nella nozione di "licenziamento" anche la modifica unilaterale e peggiorativa, per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, di un elemento essenziale del contratto di lavoro.
Nel caso concreto, la retribuzione è certamente un elemento essenziale del rapporto di lavoro. La Corte osserva però che la riduzione proposta era temporanea, il che ne attenua la portata; spetta comunque al giudice nazionale stabilire, in concreto, se la modifica debba essere considerata sostanziale.
Anche nell’ipotesi in cui la modifica non fosse considerata di per sé un licenziamento, la Corte precisa che la cessazione del rapporto conseguente al rifiuto del lavoratore costituisce comunque una cessazione del contratto verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, e deve quindi essere computata ai fini della direttiva.
Quanto all’articolo 2, la Corte ribadisce che gli obblighi di consultazione sorgono prima della decisione del datore di lavoro che conduce ai licenziamenti, e non dopo. La procedura va avviata quando il datore adotta una decisione strategica o commerciale che lo costringe a prevedere o progettare licenziamenti collettivi. Nel caso di specie, l’ospedale, scegliendo di notificare gli avvisi di modifica per evitare una liquidazione e ulteriori soppressioni di posti di lavoro, doveva ragionevolmente prevedere che alcuni lavoratori avrebbero rifiutato la modifica, con conseguente risoluzione del contratto.
Decisione
La Corte afferma che:
- una modifica unilaterale delle condizioni salariali, peggiorativa per i lavoratori, che in caso di rifiuto comporti la cessazione del contratto, può essere qualificata come "licenziamento" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59;
- il datore di lavoro deve avviare le consultazioni di cui all’articolo 2 della direttiva qualora intenda effettuare una simile modifica, purché siano soddisfatte le condizioni numeriche dell’articolo 1, la cui verifica spetta al giudice nazionale.
Principio affermato
Ai fini della direttiva 98/59, una modifica unilaterale sfavorevole della retribuzione che, se rifiutata, determini la cessazione del rapporto di lavoro può rientrare nella nozione di "licenziamento"; di conseguenza, il datore di lavoro che intenda adottarla deve attivare in tempo utile le consultazioni sui licenziamenti collettivi, se sono superate le soglie previste dalla direttiva.
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