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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - della nota ASP del giorno 8 gennaio 2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC, con la quale si comunicava alla società ricorrente che dall’applicazione della metodologia di calcolo era stato assegnato, agli aventi diritto, ad integrazione dei contratti di fornitura per l’anno 2022, ai sensi del D.A 516/23, l’importo di €.854.555,86 invece di €.1.158.382,00; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente; nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere, ad integrazione del budget 2022, l’importo di €.43.650,54, ex art. 3 D.A. 1.6.2023, n. 516 (in aggiunta a quello già ricevuto € 46.628,80), e quota parte di €.116.471,54, in concorso con gli aventi diritto (ex art. 4 D.A. 516); In subordine, accertare il diritto della ricorrente a ricevere quota parte di €. 303.826,14, in concorso con gli aventi diritto (ex art. 4 D.A. 516).

Giustizia amministrativa202400404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'ASP dell'8 gennaio 2024 relativa all'importo assegnato alla struttura a integrazione dei contratti di fornitura per l'anno 2022 e alla ripartizione delle economie

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione dell'ASP concernente l'esito delle operazioni di ripartizione delle economie per l'anno 2022, eseguite in applicazione del D.A. n. 516/2023. Ha contestato l'importo assegnato a integrazione del budget 2022, chiedendo il riconoscimento di ulteriori somme sia a titolo di integrazione del budget sia quale quota delle economie residue, e, in subordine, una diversa quota di riparto. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l'inidoneità della nota a costituire autonomo oggetto di impugnazione e il difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo la controversia patrimoniale. L'ASP ha sostenuto che la pretesa riguardasse un diritto soggettivo alla maggiore integrazione del budget e alla partecipazione alla redistribuzione delle somme non impiegate. La ricorrente aveva formalmente proposto un'azione di annullamento, ma il giudice ha individuato nel petitum sostanziale una domanda di accertamento e condanna al pagamento di somme, fondata su un meccanismo di riparto già definito dal decreto regionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la posizione azionata fosse un diritto soggettivo di natura patrimoniale. Ai fini del riparto ha applicato il criterio del petitum sostanziale, considerando la causa petendi e il bene della vita concretamente perseguito, anziché la qualificazione formale della domanda. Il D.A. n. 516/2023 aveva già esaurito l'esercizio della discrezionalità amministrativa, stanziando le somme e fissando i criteri di distribuzione; l'ASP aveva svolto soltanto un'attività vincolata di verifica dei presupposti e liquidazione degli importi. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario competente per territorio. Il TAR ha precisato che il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. In via subordinata, il TAR ha rilevato che, ove fosse stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa, il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile per tardività e inammissibile per difetto di interesse, poiché la comunicazione impugnata si sarebbe limitata a rappresentare fatti già verificatisi senza autonoma valenza provvedimentale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    Consente di riproporre davanti al giudice ordinario il giudizio erroneamente introdotto davanti al giudice amministrativo, entro il termine perentorio indicato.

  • D.A. n. 516/2023

    Ha stanziato le somme e definito i criteri di ripartizione delle economie e dell'integrazione dei budget; l'attività successiva dell'ASP è stata ritenuta meramente vincolata.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, individuando la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta e il bene della vita concretamente perseguito, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione formale della domanda o dell'atto impugnato.
  • Quando un atto generale o normativo ha già esercitato il potere discrezionale, fissando stanziamenti e criteri di distribuzione delle risorse, le successive attività dell'amministrazione consistenti nella verifica dei presupposti e nella liquidazione degli importi hanno natura vincolata.
  • La controversia avente a oggetto il pagamento di somme ulteriori dovute in applicazione di criteri di riparto già definiti integra una controversia su un diritto soggettivo patrimoniale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se la parte impugna formalmente una comunicazione amministrativa.
  • La comunicazione che si limita a rappresentare risultati o fatti già verificatisi, senza esercitare un autonomo potere autoritativo, non è autonomamente lesiva e non fonda un interesse all'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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