Cassazione Penale, Sentenza n. 11642/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura dell'attualita' del pericolo e delle esigenze cautelari, con rilievo del lungo intervallo temporale (circa due anni) tra i fatti contestati e l'adozione della misura, della scarsa consistenza delle condotte (possesso di uno spinello di circa 1 grammo) e del fatto che il Magliano era incensurato e lavorava; 2) vizio motivazionale e mancata gravita' indiziaria rispetto al delitto associativo (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che l'annullamento della misura per i reati-fine avrebbe fatto venire meno anche l'impianto associativo e che le condotte attribuite (acquirente abituale di Bellosguardo, sporadiche collaborazioni come autista, assenza di ruolo di corriere) non dimostrerebbero l'appartenenza stabile al sodalizio; 3) censura sull'adeguatezza della custodia cautelare di massima rigore, invocando la giovane eta', l'assenza di precedenti, l'attivita' lavorativa e il decorso del tempo come elementi escludenti il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/1990, evidenziando una pluralita' di elementi indiziari (intercettazioni, servizi di O.C.P., contatti ripetuti con esponenti del gruppo, ruoli molteplici svolti dall'indagato quali procacciamento di stupefacente, accompagnamento come autista, riorganizzazione del gruppo dopo arresti) che, nel loro complesso, denotano inserimento organico nella struttura. Ha ritenuto irrilevante che la misura non sia stata confermata per i reati-fine ai fini della prova della partecipazione associativa. Quanto all'attualita' del pericolo e all'adeguatezza della custodia in carcere, la Corte ha richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati associativi e ha osservato che la difesa non ha fornito elementi idonei a dimostrare la rescissione stabile dei legami con l'organizzazione; la Corte ha percio' ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame che ha giudicato necessaria la custodia cautelare di massima gravita'. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 309/1990
Delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. La Corte sottolinea che la partecipazione richieste e' a forma libera e può essere provata anche senza la consumazione dei reati-fine: un contributo, seppur minimo ma non insignificante, e' sufficiente a dimostrare l'inserimento nella struttura.
art. 75 D.P.R. 309/1990
Norma sulla semplice detenzione per uso personale. Citata in ordine alla natura di alcuni fatti ritenuti dalla difesa neutri; la Corte non ritiene sufficiente tale elemento a smentire la sussistenza degli indizi associativi complessivi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti indicati, tra cui il reato associativo. Tale presunzione richiede che la difesa produca elementi contrari per essere superata; il giudice non e' onerato di una prova positiva dell'attualita' del pericolo quando la fattispecie e' permanente e l'imputazione e' perdurante.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari. La Corte chiarisce che, per i reati per i quali opera la presunzione speciale dell'art. 275 comma 3, questa prevale rispetto alla norma generale sull'attualita' delle esigenze cautelari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione in cassazione: il ricorso e' stato articolato nei limiti di questa disposizione con esclusione di doglianze eccedenti il consentito in sede di legittimita'.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per i reati associativi ex art. 74 DPR 309/1990 la partecipazione puo' essere dimostrata anche attraverso contributi non tipizzati e senza la prova della consumazione dei reati-fine: la prova e' non transitiva e si valuta nel loro complesso.
- Quando opera la presunzione speciale ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice puo' considerare sussistenti le esigenze cautelari salvo che la difesa non produca elementi concreti che dimostrino la rescissione stabile dei rapporti con l'organizzazione criminale; il semplice richiamo al decorso del tempo o a fatti isolati non basta.
- In sede di cassazione per provvedimenti cautelari il sindacato e' limitato: non e' consentita la riconsiderazione di merito o una diversa valutazione degli elementi fattuali salvo vizi di legge o manifesta illogicita' della motivazione.
- La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura ha rilevanza ridotta se il reato contestato ha natura permanente e l'imputazione e' formulata come perdurante; in tali ipotesi e' richiesta prova concreta della disassociazione da parte dell'imputato per superare la presunzione di pericolosita'.
- Per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari in casi di presunzione legale, la difesa deve fornire elementi nuovi e specifici (es. documentazione probante di cessazione di rapporti criminali, mutamento evidente di stile di vita, atti concreti di dissociazione).
- La qualificazione di 'acquirente abituale' o singoli possedimenti non esclude automaticamente la partecipazione associativa se, nel complesso, emergono contatti ripetuti, ruoli multipli e reazioni degli altri affiliati che denotano inserimento stabile.
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