Cassazione Civile, Ordinanza n. 14275/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice di un terzo promuoveva pignoramento presso terzi sul credito che il terzo vantava verso una società di cui era amministratore. Il giudice dell'esecuzione assegnava il credito alla creditrice procedente, con importo mensile fino a concorrenza del credito azionato. Successivamente la società debitrice deliberava di azzerare il compenso dell'amministratore e pagava soltanto le mensilità maturate prima della delibera, rifiutando quelle successive. La creditrice iniziava una nuova esecuzione contro la società debitrice, fondata sull'ordinanza di assegnazione, e la società debitrice proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. In cassazione la ricorrente deduceva, con i primi tre motivi, che il precetto e la notificazione del titolo erano invalidi perché il titolo notificato era privo di formula esecutiva e quindi non poteva considerarsi titolo esecutivo. Con il quarto motivo censurava l'affermazione del Tribunale secondo cui la sentenza di rigetto dell'opposizione sarebbe stata provvisoriamente esecutiva, sostenendo che la decisione in materia di opposizione agli atti esecutivi ha natura dichiarativa.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, affermando che la nullità derivante dalla notificazione del titolo privo di formula esecutiva è sanata quando il debitore, oltre a proporre opposizione agli atti esecutivi per la mancanza della formula, propone contestualmente anche opposizione di merito, perché tale condotta dimostra che il precetto ha raggiunto il suo scopo e che il debitore ha compreso chi sia il creditore e quale sia il debito azionato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il capo sulle spese è comunque esecutivo e, in ogni caso, la sentenza che rigetta l'opposizione agli atti esecutivi si esaurisce nel consentire la prosecuzione dell'esecuzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva della resistente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione del titolo privo di formula esecutiva è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, desumibile dalla proposizione di un'opposizione di merito congiunta a quella di rito.
art. 615 c.p.c.
Viene richiamato come opposizione di merito all'esecuzione, distinta dall'opposizione agli atti esecutivi.
art. 617 c.p.c.
Viene richiamato come opposizione agli atti esecutivi proposta per contestare il vizio formale del precetto e della notificazione del titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancanza della formula esecutiva nella notificazione del titolo non determina necessariamente l'invalidità del precetto se il debitore, con l'atto di opposizione, dimostra di aver compreso senza equivoci la pretesa azionata e di poterne difendere il merito.
- La proposizione contestuale di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di merito costituisce indice decisivo del raggiungimento dello scopo della notificazione, con conseguente sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c.
- Il giudice può dichiarare inammissibile per difetto di interesse la censura su un'affermazione processuale priva di concreta incidenza lesiva, quando la statuizione impugnata non arrechi pregiudizio autonomo alla parte.
- Il capo di condanna alle spese di lite è autonomamente esecutivo anche se contenuto in una sentenza dichiarativa o costitutiva.
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