Sentenza del 17/03/2017 n. 6944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l’anno 2000. L’accertamento traeva origine dalla qualificazione di plurime cessioni immobiliari come attività d’impresa esercitata in forma di società di fatto da L.A. e dalla coniuge S.A. Il primo motivo denunciava la nullità del processo per violazione del litisconsorzio necessario, poiché non erano stati chiamati in giudizio tutti i soggetti coinvolti, inclusi i soci destinatari di autonomi accertamenti per redditi di partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo necessaria la partecipazione al processo di tutti i soggetti coinvolti nella prospettata società di fatto. La mancata integrazione del contraddittorio ha viziato l’intero processo. Gli altri motivi, relativi alla legittimità dell’accertamento induttivo, all’uso delle presunzioni e alla natura abituale e societaria dell’attività, sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato sia la sentenza d’appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti della società e dei soci prospettati e proceda a un nuovo esame del merito.
Norme richiamate
Art. 383, comma 3, c.p.c.
In caso di violazione del litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado, affinché il processo venga correttamente instaurato nei confronti di tutte le parti necessarie.
Principio del litisconsorzio necessario in materia tributaria
Quando la controversia riguarda l’esistenza di una società di fatto e produce effetti fiscali unitari nei confronti della società e dei soci, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare allo stesso giudizio. Una decisione resa senza la loro partecipazione è invalida, perché non può essere utilmente pronunciata soltanto nei confronti di alcuni titolari del rapporto.
Cass. civ., 25 giugno 2014, n. 14387
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui le controversie sull’esistenza di una società di fatto ai fini tributari richiedono il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti.
Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3830
La Corte richiama il precedente sulla possibile riunione dei giudizi, ma precisa che nel caso concreto tale soluzione non è praticabile in sede di legittimità, anche perché una parte del contenzioso era già stata rimessa al primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale presuppone l’esistenza di una società di fatto, devono essere coinvolti nel medesimo giudizio la società prospettata e tutti i soci ai quali l’accertamento produce effetti.
- La mancata partecipazione di una parte necessaria non costituisce un’irregolarità meramente formale: può determinare la nullità dell’intero processo e la cassazione delle decisioni già emesse.
- Prima di esaminare il merito dell’accertamento, il giudice deve verificare che il contraddittorio sia integro; in caso contrario, le questioni sostanziali restano assorbite.
- Il rinvio al giudice di primo grado consente di integrare correttamente il contraddittorio e di riesaminare da capo il merito, senza che la decisione della Cassazione implichi una valutazione definitiva sull’esistenza della società di fatto o sulla fondatezza dell’accertamento.
- In situazioni analoghe, il contribuente o l’Amministrazione devono verificare se esistano altri soggetti destinatari di accertamenti collegati, in particolare per redditi di partecipazione, e chiedere tempestivamente la loro partecipazione al giudizio.
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