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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento presuntivo - Studi di settore - Carenza dei presupposti e inapplicabilità della metodologia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente, pari a 190.401 euro, e quelli risultanti dagli studi di settore, pari a 212.292 euro, o comunque dal ricavo minimo di 205.816 euro. Dopo il contraddittorio, l'Ufficio aveva ridotto i maggiori ricavi contestati a 13.675 euro. Il contribuente ha sostenuto che lo scostamento non riflettesse la reale capacità reddituale dell'attività, evidenziando il grave dissesto finanziario derivato da un errore di imputazione contabile relativo a un disinvestimento di titoli e la successiva chiusura dell'impresa.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'accertamento fosse basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore e non su ulteriori elementi probatori. L'Ufficio ha appellato la decisione, sostenendo che il contraddittorio avesse consentito di adeguare gli standard alla situazione concreta del contribuente. La Commissione ha respinto l'appello, rilevando che il solo scostamento dagli studi di settore non possiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l'Ufficio non aveva prodotto altri elementi idonei a corroborare la presunzione. Ha inoltre considerato provata la situazione di dissesto del contribuente. L'avviso di accertamento è quindi rimasto annullato e l'Ufficio è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese del grado.

Norme richiamate

  • Articolo 62, comma 3, della legge n. 427/1993

    La disposizione è stata invocata dall'Ufficio in relazione alla metodologia degli studi di settore e al ruolo del contraddittorio, ma la Commissione ha ritenuto che il contraddittorio non fosse sufficiente a rendere legittimo un accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento dagli standard.

  • Studi di settore

    Lo scostamento dai valori risultanti dagli studi di settore costituisce una presunzione semplice e non è, da solo, sufficiente a fondare l'accertamento. Occorrono ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti, oltre a una valutazione effettiva della situazione individuale del contribuente.

Massime di principio

  • Un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore, senza ulteriori elementi concreti a sostegno, può essere illegittimo.
  • Il contraddittorio con il contribuente è necessario, ma il suo svolgimento non sana automaticamente la carenza probatoria dell'avviso di accertamento.
  • L'Amministrazione deve valutare le circostanze specifiche dell'attività e spiegare perché esse non siano idonee a giustificare lo scostamento rispetto agli standard.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando condizioni economiche anomale, eventi straordinari, crisi dell'attività o altri fattori incompatibili con i ricavi presunti.
  • La riduzione dei maggiori ricavi dopo il contraddittorio non rende di per sé legittimo l'accertamento se mancano elementi ulteriori rispetto allo studio di settore.

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