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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 220 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Accertamento - Società di comodo - Onere della prova - Attività alberghiera cessata nei fatti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito ai fini IRES e IRAP applicando la disciplina delle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, dopo aver respinto l'interpello disapplicativo. La ricorrente sosteneva di non aver raggiunto i ricavi presunti perché l'attività alberghiera, situata in una località isolata e poco popolata, non aveva avuto successo per mancanza di clientela. Contestava inoltre la percentuale utilizzata per il calcolo dell'imposta, sostenendo che dovesse applicarsi quella ridotta prevista per i Comuni con meno di 1.000 abitanti. L'Agenzia ha accolto solo quest'ultimo rilievo in autotutela, ricalcolando l'imposta, ma ha contestato la sussistenza di cause oggettive che giustificassero il mancato raggiungimento della soglia di operatività.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e la decisione è stata confermata in appello. Il giudice ha ritenuto che, in caso di mancato raggiungimento dei ricavi e del reddito minimo presunto, spetti alla società dimostrare situazioni oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà, tali da impedire il raggiungimento delle soglie previste dalla legge. Nel caso concreto, la società non aveva conseguito ricavi dal 2007 e aveva di fatto cessato l'attività alberghiera, limitandosi ad amministrare il proprio patrimonio. Pertanto, non ha dimostrato che l'attività fosse ancora operativa ma penalizzata dalla mancanza di clienti. L'appello è stato respinto e la società è stata condannata al pagamento delle spese del grado.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    La disciplina delle società di comodo e delle soglie di operatività e di reddito minimo presunto.

    Il mancato raggiungimento dei ricavi e del reddito minimo presunto costituisce un elemento sintomatico della non operatività della società. Il contribuente può superare tale presunzione solo fornendo la prova di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà.

  • Art. 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724/1994

    Situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.

    La società deve dimostrare concretamente l'esistenza di circostanze esterne e non volontarie che abbiano impedito lo svolgimento dell'attività o il conseguimento dei ricavi presunti. La mera inattività o la gestione statica del patrimonio non sono sufficienti.

  • Art. 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. n. 600/1973

    Interpello disapplicativo delle disposizioni antielusive.

    Consente al contribuente di chiedere la disapplicazione delle norme antielusive sulle società di comodo quando ricorrono condizioni oggettive che rendono irragionevole l'applicazione della disciplina.

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce la base procedurale dell'avviso di accertamento utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per rettificare il reddito della società.

  • Art. 35 del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006

    Modifica dei parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724/1994.

    Ha rafforzato il meccanismo presuntivo basato sulla correlazione tra il valore dei beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi.

  • Cassazione Civile, Sezione V, sentenza n. 21358/2015

    I parametri dell'art. 30 della legge n. 724/1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi.

    La presunzione di non operatività derivante dal mancato raggiungimento delle soglie è superabile solo con una prova contraria specifica e concreta a carico del contribuente.

Massime di principio

  • Quando una società non raggiunge la soglia di operatività o il reddito minimo presunto, l'onere di provare le cause giustificative ricade sulla società stessa.
  • Le cause esimenti devono essere oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla volontà della società; non è sufficiente allegare genericamente la crisi del mercato o la mancanza di clienti.
  • La cessazione di fatto dell'attività e la mera amministrazione di beni immobili o del patrimonio rafforzano la qualificazione della società come non operativa.
  • Per dimostrare che l'attività era effettivamente esercitata senza successo occorrono elementi concreti, come attività commerciali documentate, contratti, campagne promozionali, prenotazioni, costi operativi coerenti e altre iniziative dirette a produrre ricavi.
  • La dimostrazione di ricavi conseguiti in anni molto risalenti non è necessariamente sufficiente a provare l'operatività nel periodo d'imposta accertato, soprattutto se l'attività è cessata da diversi anni.
  • Un errore dell'Amministrazione nel calcolo della percentuale applicabile può essere corretto e non comporta automaticamente l'annullamento integrale dell'accertamento, se il presupposto della disciplina delle società di comodo rimane valido.

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