Sentenza del 17/03/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
AVVISO RETTTIFICA IVA-ALTRO 2001 a seguito di P.V.C. della G.d.F. che ha rilevato l'indebita detrazione di IVA relativa ad operazioni inesistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 5.267,33, relativa all'IRPEF per l'anno 2006, sostenendo che fosse inesistente o nulla per la mancanza della sottoscrizione del concessionario della riscossione e per l'irregolarità della notificazione. In particolare, ha contestato la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, lamentando l'assenza della relata prevista dall'art. 148 c.p.c., nonché l'omessa notificazione dell'atto presupposto e l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale, ritenendo infondate le censure del contribuente. La mancata sottoscrizione della cartella non ne determina l'invalidità quando la riferibilità dell'atto all'Amministrazione non è dubbia, poiché il modello previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non richiede la firma dell'esattore. È stata inoltre ritenuta valida la notificazione mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma, poiché la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi; la cartella impugnata traeva origine da tale procedura.
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale.
La mancanza della firma del concessionario non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, quando l'atto è comunque riferibile all'Autorità competente e il modello normativo non prescrive la sottoscrizione dell'esattore.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità autonoma di notificazione, alternativa alla notifica tramite ufficiale giudiziario o soggetti abilitati. Non è necessaria una relata separata: la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
Art. 148 del codice di procedura civile
La formalità della relata prevista per le notifiche eseguite dall'agente notificatore non si applica alla diversa modalità di notifica della cartella effettuata mediante invio diretto postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- La mancata firma sulla cartella di pagamento non determina di per sé la nullità dell'atto, se la provenienza dall'Amministrazione o dal concessionario è riconoscibile e la legge non impone espressamente la sottoscrizione.
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica autonoma.
- L'avviso di ricevimento costituisce elemento probatorio essenziale della consegna e consente di individuare la data di perfezionamento della notificazione.
- Le irregolarità formali della notifica devono essere valutate in relazione alla modalità concretamente utilizzata: le formalità previste per la notifica tramite ufficiale notificatore non si applicano automaticamente all'invio diretto postale.
- In appello, il giudice può confermare una decisione corretta nel dispositivo anche se la motivazione di primo grado è carente, quando esamina direttamente le questioni di diritto rilevanti.
- Per contestare efficacemente una cartella non è sufficiente invocare genericamente l'assenza della firma o della relata: occorre dimostrare una specifica violazione normativa o un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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