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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07373/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto da una società poi fallita. In primo grado il tribunale, sulla base di CTU, aveva dichiarato la nullità di clausole relative a interessi ultralegali, spese di tenuta conto e commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizione scritta, condannando la banca alla restituzione di una somma risultante dal ricalcolo del saldo. La Corte d'appello ha poi riconsiderato anche la questione della capitalizzazione degli interessi e della prescrizione di alcune rimesse, ricalcolando il dare-avere del rapporto e confermando la condanna, seppure con diversa quantificazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse esaminato e accolto una domanda mai proposta, ossia l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione, mentre in primo grado si era chiesta solo la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale; 2) violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. per asserita violazione del giudicato formatosi sul capo della sentenza di primo grado relativo alla capitalizzazione, non essendo stata proposta impugnazione su quel punto; 3) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto implicitamente riproposta la domanda di nullità della capitalizzazione trimestrale senza una riproposizione espressa e specifica; 4) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, con richiamo alla partecipazione di un giudice ausiliario estensore e alla disciplina costituzionale e normativa dei giudici onorari ausiliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale era stata effettivamente riproposta dalla curatela ex art. 346 c.p.c. e che il giudice di merito aveva correttamente interpretato tale domanda come comprensiva dell'esclusione di ogni capitalizzazione, senza incorrere né in ultrapetizione né in violazione del giudicato. Ha inoltre escluso la fondatezza del quarto motivo, rilevando che la partecipazione del giudice ausiliario non determinava nullità della sentenza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha mantenuto temporaneamente tollerabile l'assetto fino al 31 ottobre 2025. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della banca alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato per escludere sia l'ultrapetizione sia l'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la Corte d'appello avesse interpretato correttamente la domanda riproposta.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione, anche implicita, delle domande ed eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado è stata ritenuta sufficiente a devolvere la questione al giudice d'appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il giudicato interno; la Corte ne ha escluso la violazione perché il capo relativo alla capitalizzazione non era coperto da giudicato ostativo al riesame nei termini in cui è stato devoluto.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'acquiescenza; la Corte non ha ravvisato effetti preclusivi tali da impedire la riproposizione della domanda da parte della curatela.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della critica alla devoluzione in appello; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse comunque stata ritualmente sottoposta al giudice di secondo grado.

  • art. 1283 c.c.

    È stato richiamato per affermare il divieto di anatocismo e l'inefficacia della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale in assenza dei presupposti di legge.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamata quale discrimine temporale per l'eventuale validità della capitalizzazione pattuita in regime di reciprocità dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato nel motivo della banca sulla imputazione dei pagamenti; la Corte ha dato atto che la banca stessa faceva riferimento al principio che esclude ogni capitalizzazione.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per stabilire che la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire può iniziare anche dalla costituzione in mora stragiudiziale.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di nullità per vizio di costituzione del giudice; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti della nullità.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza; la Corte non ha condiviso la censura.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla composizione del collegio; la Corte ha escluso la nullità derivante dalla partecipazione del giudice ausiliario.

  • art. 106, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della composizione del collegio; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda di nullità di una clausola contrattuale, se riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., può essere esaminata dal giudice di secondo grado anche quando il primo giudice non abbia dedicato una specifica motivazione autonoma sul punto, purché la questione risulti devoluta in modo riconoscibile dal complessivo contenuto delle difese.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito interpreta la domanda di nullità come comprensiva degli effetti giuridici conseguenti alla caducazione della clausola, se tali effetti sono logicamente insiti nella domanda proposta e nella ricostruzione del rapporto.
  • Il giudicato interno non si forma su un capo che non sia stato realmente definito in modo autonomo, né impedisce il riesame di una questione che sia stata ritualmente riproposta o che il primo giudice abbia solo implicitamente affrontato rinviando alle risultanze peritali.
  • L'appello incidentale è necessario solo per censurare una statuizione realmente sfavorevole; la parte vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. le questioni non accolte o non espressamente decise.
  • Nell'azione di ripetizione di indebito bancario, la decorrenza della prescrizione va distinta a seconda che le rimesse abbiano natura solutoria o ripristinatoria: solo le prime fanno decorrere il termine dalla singola annotazione, mentre per le seconde la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.
  • In tema di anatocismo bancario, la capitalizzazione degli interessi richiede un valido fondamento negoziale e normativo; in difetto di pattuizione scritta conforme alla disciplina applicabile, gli interessi debitori devono essere ricalcolati senza capitalizzazione.
  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio non determina, di per sé, nullità della sentenza quando la composizione dell'organo sia conforme alla disciplina vigente e la relativa questione sia stata superata dalla successiva pronuncia della Corte costituzionale che ne abbia differito gli effetti invalidanti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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