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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, n. -OMISSIS-, pubblicata il 23.10.2023, notificata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Taranto in data 15.11.2023, resa nel giudizio iscritto al n. -OMISSIS-, con la quale l’Agenzia delle entrate - riscossione, Direzione Provinciale di Taranto è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti ricorrenti, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (€ mille/00) oltre gli accessori di legge; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo alla condanna dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del precedente giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR Puglia, Sezione di Lecce, pubblicata il 23 ottobre 2023 e notificata il 15 novembre 2023, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio liquidate complessivamente in 1.000 euro oltre accessori di legge. Hanno chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato di avere inoltrato agli uffici centrali la richiesta di liquidazione; i ricorrenti hanno poi depositato la documentazione bancaria attestante l’accredito delle somme, con disponibilità dei bonifici al 24 novembre 2025, e in camera di consiglio hanno dichiarato integralmente soddisfatta la pretesa, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato ritenuto regolare e tempestivo, ma la pretesa creditoria risultava integralmente soddisfatta nelle more, come dimostrato dalla documentazione bancaria e confermato dalla dichiarazione dei ricorrenti. Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato, senza lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l’inadempimento. Le spese processuali sono state integralmente compensate, anche perché i bonifici erano stati eseguiti poco dopo la notifica del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, quando non residui alcuna utilità concreta per la pronuncia di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la completa soddisfazione della pretesa azionata durante il processo determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, purché la soddisfazione sia piena e irretrattabile e non residui alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito.
  • Quando l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, viene meno il presupposto per l’adozione di misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
  • La documentazione oggettiva dell’avvenuto pagamento, unitamente alla dichiarazione della parte ricorrente circa l’integrale soddisfazione della pretesa, è sufficiente a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’adempimento dell’amministrazione interviene poco dopo la notifica del ricorso di ottemperanza, secondo una valutazione complessiva delle circostanze del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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