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Sentenza

Sentenza n. 4891/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202412703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della stessa legge, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Il diniego era fondato su una condanna, divenuta irrevocabile nel 2014, per tentata violenza sessuale in concorso e ingiurie, benché fosse intervenuta la riabilitazione nel 2021. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente fosse isolato e risalente, che la riabilitazione ne avesse eliminato la rilevanza e che la propria successiva condotta, l'assenza di ulteriori reati, il lavoro stabile, la residenza ultradecennale e l'integrazione economica e sociale escludessero pericoli per la sicurezza pubblica e imponessero il rilascio della cittadinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, non costituisca un diritto conseguente automaticamente alla residenza legale decennale, ma sia oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, diretta ad accertare l'interesse pubblico all'ingresso definitivo del richiedente nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria. Nel caso concreto, il precedente per tentata violenza sessuale in concorso è stato ritenuto particolarmente grave, sintomatico di possibile mancata adesione alle regole fondamentali della convivenza sociale e idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente. Il decorso del tempo non elimina, di per sé, la rilevanza del fatto storico, perché la valutazione amministrativa opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Neppure la riabilitazione produce un automatismo favorevole: essa esplica effetti propri sul piano penale, ma non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico nel procedimento di naturalizzazione, purché tale valutazione sia motivata e non manifestamente irragionevole. Il Ministero aveva espressamente considerato la riabilitazione, ma aveva ritenuto comunque prevalente la gravità della condotta. La residenza ultradecennale, il lavoro stabile e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati presupposti ordinari o elementi non sufficienti a superare il giudizio negativo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta affidata a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    Le fattispecie ostative previste per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio possono costituire, secondo la sentenza, un parametro di particolare gravità anche nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente, che ha potuto rappresentare anche l'intervenuta riabilitazione; tale circostanza è stata poi espressamente considerata nel provvedimento finale.

  • artt. 56, 110 e 609-bis c.p.

    La condanna per tentata violenza sessuale commessa in concorso è stata considerata un fatto di particolare gravità e allarme sociale, idoneo a incidere negativamente sulla prognosi di affidabilità e integrazione del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • La residenza legale in Italia per il periodo decennale previsto dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è soltanto il presupposto per proporre la domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non attribuisce un diritto automatico alla concessione dello status.
  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale di alta amministrazione, fondato sulla ponderazione dell'interesse pubblico all'ingresso definitivo del richiedente nella comunità nazionale, della sua integrazione e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Nel giudizio sul diniego di cittadinanza, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma deve limitarsi a verificare l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la coerenza e la ragionevolezza della motivazione e l'assenza di travisamento o manifesta illogicità.
  • Un precedente penale grave può conservare rilevanza sintomatica nel procedimento di concessione della cittadinanza anche se risalente e nonostante la riabilitazione, poiché la valutazione amministrativa del fatto storico e dell'affidabilità futura opera su un piano autonomo rispetto agli effetti penali della riabilitazione.
  • La riabilitazione penale, nella cittadinanza richiesta per naturalizzazione, non determina automaticamente il diritto al riconoscimento dello status e non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto storico, purché essa tenga conto della riabilitazione e motivi in modo non manifestamente irragionevole la prognosi negativa.
  • La residenza ultradecennale, l'occupazione stabile e l'integrazione economica e sociale, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non sono necessariamente sufficienti a superare un giudizio negativo fondato su un grave precedente penale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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