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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15575/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati ai quali la corte di appello aveva applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. Uno dei ricorrenti deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l’altro ricorrente lamentava, con il primo motivo, erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che le condotte dovessero essere ricondotte alla fattispecie meno grave di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, e con il secondo motivo censurava la motivazione mancante sulla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata. Entrambi chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili: il ricorso che investe il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è precluso quando la sentenza deriva da concordato in appello, perché i motivi rinunciati e le questioni non devolute non possono essere riproposti in cassazione; parimenti inammissibile è la doglianza sulla misura di sicurezza, poiché nel concordato in appello la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena comprende anche le misure di sicurezza, che costituiscono un capo autonomo della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente inammissibili, rilevando che le censure proposte attenevano a questioni coperte da rinuncia nel concordato in appello: per un verso, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la qualificazione giuridica dei fatti non erano deducibili dopo l’accordo; per altro verso, la doglianza sulla revoca della libertà vigilata era inammissibile perché le misure di sicurezza non rientrano nel trattamento sanzionatorio oggetto del concordato. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria per l’inammissibilità ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello produce una rinuncia ai motivi non compatibili con l’accordo e preclude la deduzione in cassazione delle questioni rinunciate o non devolute, salvo quelle attinenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale o al contenuto difforme della decisione.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della sentenza di appello oggetto di ricorso, in coordinamento con il concordato sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel giudizio definito con concordato in appello, non è configurabile un obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di questioni precluse dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    È stata evocata dalla difesa come possibile diversa qualificazione meno grave delle condotte, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per effetto della preclusione derivante dal concordato in appello.

  • art. 228 c.p.

    Richiamato per affermare la legittimità della libertà vigilata come misura di sicurezza disposta nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria senza formalità della causa di inammissibilità manifesta.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo di declaratoria senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della sentenza rispetto all’accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi in sede di concordato in appello preclude anche il controllo di legittimità su questioni rilevabili d’ufficio, compreso il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tali profili non sono più devoluti al giudice.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello, le misure di sicurezza non rientrano nel trattamento sanzionatorio oggetto dell’accordo e costituiscono un capo autonomo della decisione; la loro impugnazione è quindi inammissibile se ricadono nella rinuncia ai motivi.
  • Se la misura di sicurezza è stata disposta secondo le previsioni codicistiche richiamate dal giudice di merito, non può essere censurata come applicazione illegale solo perché non gradita alla parte che ha aderito al concordato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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