Cassazione Penale, Sentenza n. 6225/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/11/2022 che ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati accertati con sentenze distinte e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava inosservanza/erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 187 disp. att. c.p.p., contestando che il Giudice dell'esecuzione abbia assunto come pena-base la pena complessiva irrogata con una delle sentenze irrevocabili (quella sub b) pari ad anni 9 e mesi 8) invece della pena singola più grave, non abbia scorporato la pena-base e non abbia motivato l'aumento di 3 anni applicato per il reato di cui alla sentenza sub a).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel prendere come pena-base la somma già comprensiva di un aumento per continuazione e non ha proceduto, invece, a: (i) individuare come pena-base la pena relativa al singolo reato considerato più grave; (ii) scorporare le componenti di pena già risultanti dalle sentenze; (iii) determinare ex novo e motivare gli aumenti per i reati-satellite conformemente agli artt. 81 c.p. e 187 disp. att. c.p.p.; inoltre ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non può modificare in peius le pene originariamente irrogate e deve motivare le scelte per consentire il controllo giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che regola l'istanza al Giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena; la Cassazione ricorda che su tale istanza il giudice deve procedere alla determinazione della pena conformemente ai parametri di legge.
art. 81 cod. pen.
Principio relativo alla determinazione degli aumenti in caso di più reati; il giudice dell'esecuzione deve calcolare gli aumenti per i reati-satellite e motivarne l'entità secondo le regole di cumulo rafforzato.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che, nella determinazione della pena complessiva, la pena-base deve essere quella relativa al reato singolo considerato più grave; la Corte ha richiamato l'obbligo per il Giudice dell'esecuzione di attenersi a questo criterio.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Parametri di individualizzazione della pena cui il Giudice dell'esecuzione è vincolato nell'esercizio del potere discrezionale: la determinazione degli aumenti deve rispettare i criteri generali della commisurazione della pena.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati accertati con sentenze diverse, il Giudice dell'esecuzione deve assumere come pena-base la pena relativa al singolo reato considerato più grave, non la pena complessiva già aumentata di una delle sentenze.
- Occorre scorporare le componenti di pena già irrogate nelle singole sentenze (pena-base e eventuali aumenti già applicati) prima di procedere a nuovi aumenti per continuazione; non è permesso usare una pena già comprensiva di aumento come base per ulteriori incrementi.
- Il Giudice dell'esecuzione deve determinare ex novo l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite e motivare adeguatamente le scelte, in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico da parte della Corte di legittimità.
- Il potere del Giudice dell'esecuzione è vincolato: non può modificare le pene irrogate in precedenza in senso peggiorativo rispetto a quelle determinate dal giudice della cognizione; può al più ridurre le pene dei reati-satellite nel computo complessivo.
- In caso di errori nella determinazione della pena complessiva (mancato scorporo, errore nella scelta della pena-base, mancanza di motivazione sugli aumenti), la Cassazione annulla il provvedimento limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone il rinvio per nuovo esame.
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