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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29099/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma censurava la determinazione della pena e il trattamento della recidiva. In particolare, il primo motivo deduceva l'omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato, prospettando in sostanza un'eccessività della pena; il secondo motivo contestava la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso solo la recidiva specifica, confermando invece la recidiva generica e infraquinquennale, ritenuta certamente contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato non integra pena illegale, ma solo pena illegittima per violazione del criterio legale di riduzione, e che tale doglianza non è emendabile in cassazione quando non sia stata devoluta in appello con specifica deduzione di violazione di legge. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della Corte di appello che ha escluso solo la recidiva specifica, mantenendo quella generica e infraquinquennale, era corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • giudizio abbreviato

    omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato

    La riduzione di pena per il rito abbreviato è un criterio legale di determinazione della pena; la sua omissione non rende la pena illegale in senso stretto, ma solo illegittima.

Massime di principio

  • L'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato non integra una pena illegale, poiché è illegale solo la pena non prevista dalla legge per specie o quantità; si tratta invece di un vizio di legittimità nella determinazione sanzionatoria.
  • Una censura sulla quantificazione della pena fondata sulla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato non è deducibile in cassazione se non sia stata previamente devoluta in appello come specifica violazione di legge.
  • La contestazione della recidiva è infondata quando il giudice di merito abbia escluso soltanto la recidiva specifica ma abbia correttamente mantenuto la recidiva generica e infraquinquennale se questa risulta ritualmente contestata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneRecidiva
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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