Corte di giustizia, Sentenza C-227/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 novembre 2017. — Jan Theodorus Arts contro Veevoederbedrijf Alpuro BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Regime di pagamento unico – Allevatore di vitelli che ha stipulato un contratto di integrazione – Clausola contrattuale in virtù della quale il pagamento unico perviene all’impresa di integrazione – Ammissibilità. — Causa C-227/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento n. 73/2009 nel senso che non vieta, in linea di principio, una clausola di contratto di integrazione con cui il pagamento unico dell’allevatore viene attribuito all’impresa integratrice tramite detrazione del prezzo. Decisivo è che il trasferimento si inserisca in concessioni e obblighi reciproci e non mascheri un indebito vantaggio per un soggetto privo dei requisiti per il sostegno. La seconda questione, relativa alla possibile modifica giudiziale del contratto, è rimasta assorbita.
Regime di pagamento unico PAC: validità della clausola contrattuale che trasferisce all’impresa di integrazione il sostegno spettante all’allevatore
La questione giuridica
Se il regolamento n. 73/2009 osti a una clausola contrattuale in base alla quale l’importo del pagamento unico spettante all’allevatore perviene all’impresa di integrazione mediante detrazione dal prezzo dei vitelli ingrassati; in subordine, se il giudice nazionale possa modificare il contratto in applicazione della clausola rebus sic stantibus qualora tale clausola fosse incompatibile con gli obiettivi del regolamento.
Principio di diritto
Il regolamento n. 73/2009 non osta a una clausola contrattuale che preveda che il pagamento unico spettante a un allevatore di vitelli sia trasferito a un’impresa di integrazione, purché tale trasferimento avvenga nell’ambito di un complesso di concessioni e obblighi reciproci liberamente negoziati tra le parti e non comporti che l’impresa di integrazione diventi la reale beneficiaria del sostegno in violazione degli obiettivi del regime. Poiché il pagamento unico è un sostegno al reddito e non è destinato per sua natura a uno specifico uso, l’allevatore può liberamente destinarlo, anche contrattualmente, a condizione che resti effettivo beneficiario del sostegno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 1120/2009
- Regolamento (CE) n. 1782/2003
Pagamento unico PAC e clausola contrattuale in favore dell’impresa di integrazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in una controversia tra un allevatore di vitelli e un’impresa di integrazione. La Corte è chiamata a stabilire se il regolamento (CE) n. 73/2009 osti a una clausola contrattuale che trasferisce all’impresa integratrice l’importo del pagamento unico spettante all’allevatore.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Jan Theodorus Arts aveva stipulato nel 2008 un contratto di integrazione con la Veevoederbedrijf Alpuro BV per l’acquisto di vitelli appena nati, il loro ingrasso e il successivo riacquisto da parte della stessa Alpuro. Il contratto prevedeva un corrispettivo di ingrasso e, soprattutto, stabiliva che tutti i guadagni e corrispettivi derivanti al sig. Arts dal regime di pagamento unico per l’attività di allevamento e ingrasso sarebbero pervenuti integralmente ad Alpuro, con riflesso anche sul prezzo di vendita dei vitelli ingrassati.
La controversia è sorta nel 2012 in merito all’importo del pagamento unico per gli anni 2010-2012. Il sig. Arts ha sostenuto che la clausola fosse contraria agli obiettivi del regolamento n. 73/2009, in quanto gli imponeva di cedere un sostegno al reddito destinato agli agricoltori a un soggetto che non soddisfaceva le condizioni per beneficiarne e non era soggetto alla relativa eco-condizionalità. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; in appello, il giudice del rinvio ha sollevato le questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 73/2009, che istituisce un regime di sostegno al reddito degli agricoltori tramite il regime di pagamento unico;
- il considerando 25, che collega il sostegno diretto a un equo tenore di vita della popolazione agricola e alla conservazione delle zone rurali;
- l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, relativi agli obblighi di eco-condizionalità e alle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- l’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), che individua i soggetti beneficiari del regime.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se il regolamento n. 73/2009 vieti una clausola contrattuale che attribuisce all’impresa di integrazione il pagamento unico spettante all’allevatore, mediante detrazione dal prezzo dei vitelli ingrassati;
- in caso di risposta negativa, se il giudice nazionale possa modificare il contratto applicando la dottrina della clausola rebus sic stantibus per eliminare lo svantaggio derivante dalla nullità parziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la libertà contrattuale, pur essendo principio generale, può subire limiti derivanti dalla normativa UE applicabile. Il titolare di diritti all’aiuto non può quindi utilizzare l’autonomia negoziale per concludere obblighi contrari alle finalità del regolamento n. 73/2009.
Tuttavia, la Corte osserva che il regolamento n. 73/2009, così come il regolamento (CE) n. 1120/2009, non impongono al beneficiario del pagamento unico di destinare il sostegno a un uso specifico. Il pagamento unico è concepito come sostegno al reddito e, per sua natura, il suo impiego non è limitato.
La Corte distingue però l’ipotesi in cui l’impresa di integrazione sia la reale beneficiaria del sostegno: ciò sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento, perché il beneficio non può andare a chi non soddisfa le condizioni previste. Diverso è il caso in cui l’allevatore riceva effettivamente il sostegno e lo destini, nell’ambito di concessioni e obblighi reciproci contrattualmente negoziati, a un corrispettivo economico diverso.
Nel caso concreto, il trasferimento del sostegno era inserito in un insieme di vantaggi e obblighi reciproci previsti dal contratto di integrazione. Per questo motivo, la Corte ritiene che non sia stato compromesso l’obiettivo del regolamento n. 73/2009.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 73/2009 non osta a una clausola contrattuale in base alla quale il sostegno cui un allevatore di vitelli ha diritto nell’ambito del regime di pagamento unico perviene a un’impresa di integrazione, purché il trasferimento si inserisca in un contesto di concessioni e obblighi reciproci negoziati tra le parti.
Di conseguenza, la seconda questione non richiede risposta.
Principio affermato
Il pagamento unico della PAC, quale sostegno al reddito degli agricoltori, può essere oggetto di assetti contrattuali che ne prevedano il trasferimento economico a terzi, purché il beneficiario formale resti effettivamente tale e la clausola non realizzi un aggiramento delle condizioni di accesso al regime mediante attribuzione del vantaggio a un soggetto non legittimato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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