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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-204/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2017. — SolarWorld AG contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 – Articolo 3 – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato – Separabilità. — Causa C-204/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di SolarWorld contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro il solo articolo 3 del regolamento antidumping sui moduli fotovoltaici cinesi. Conferma che l’esenzione fondata su impegni di prezzo minimo è parte essenziale dell’equilibrio complessivo del regolamento e non può essere isolata senza alterarne la sostanza. Esclude inoltre una violazione dell’articolo 47 della Carta, ritenendo che esistessero altri strumenti di tutela giurisdizionale.

Impugnazione in materia antidumping: la Corte conferma che l’articolo 3 del regolamento di esecuzione n. 1238/2013, relativo all’esenzione per le importazioni coperte da impegni di prezzo minimo all’importazione, non è separabile e quindi non può essere annullato isolatamente.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere irricevibile il ricorso di annullamento limitato al solo articolo 3 del regolamento di esecuzione n. 1238/2013, perché tale disposizione non sarebbe separabile dal resto del regolamento; e se tale conclusione violi i diritti garantiti dagli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Principio di diritto

L’annullamento dell’articolo 3 del regolamento n. 1238/2013 avrebbe modificato la sostanza dell’atto, perché il regolamento istituisce un sistema unitario e complementare di misure antidumping: da un lato il dazio definitivo, dall’altro l’esenzione subordinata a impegni di prezzo minimo all’importazione per una quota rilevante delle importazioni. Di conseguenza, l’articolo 3 non è separabile dal resto del regolamento e il ricorso diretto limitato a tale sola disposizione è irricevibile; tale soluzione non viola l’articolo 47 della Carta, poiché la parte interessata poteva impugnare l’atto nella sua integralità, mentre l’articolo 20 della Carta non era stato utilmente dedotto in primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articoli 8, paragrafo 1, 8, paragrafo 9, 9, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
  • Regolamento (UE) n. 513/2013
  • Regolamento (UE) n. 748/2013
  • Decisione di esecuzione 2013/707/UE
  • Decisione 2013/423/UE
  • Articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione sull’esenzione antidumping per i moduli fotovoltaici cinesi

La causa C-204/16 P riguarda un’impugnazione proposta da SolarWorld AG avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro il solo articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013. La controversia verte sulle misure antidumping applicate alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro celle originari o provenienti dalla Cina, in particolare sulla separabilità della disposizione che prevede l’esenzione per le importazioni coperte da un impegno di prezzo minimo all’importazione.

Contesto normativo

La Corte richiama l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo agli impegni in materia antidumping. In base al paragrafo 1, la Commissione può accettare impegni di prezzo o di cessazione delle esportazioni a prezzi di dumping, e in tal caso i dazi antidumping non si applicano alle importazioni dei produttori indicati nella decisione di accettazione. Il paragrafo 9 disciplina invece la revoca dell’impegno o della sua accettazione, con applicazione automatica del dazio provvisorio o definitivo.

Nel regolamento n. 1238/2013, l’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli e celle fotovoltaiche cinesi, mentre l’articolo 3 prevede che, per le importazioni fatturate da imprese i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, e purché siano rispettate determinate condizioni, non si applichi il dazio antidumping. Il considerando 340 evidenzia che il meccanismo di impegno con prezzo minimo all’importazione è stato concepito come parte dell’equilibrio economico della misura.

Fatti e procedimento principale

SolarWorld è un produttore europeo di moduli fotovoltaici. A seguito di una denuncia della EU ProSun, la Commissione avviò il procedimento antidumping nel 2012 e adottò dapprima un dazio provvisorio con il regolamento n. 513/2013. Successivamente, alcuni produttori-esportatori cinesi, tramite la CCCME, presentarono un’offerta di impegno basata su prezzi minimi all’importazione; la Commissione la accettò con la decisione 2013/423/UE, poi confermata dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE.

Dinanzi al Tribunale, SolarWorld, Brandoni solare e Solaria chiesero l’annullamento del solo articolo 3 del regolamento n. 1238/2013, deducendo violazione del regolamento di base e dell’articolo 101 TFUE. Il Tribunale respinse il ricorso come irricevibile, ritenendo che l’articolo 3 non fosse separabile dal resto del regolamento.

Motivi dell’impugnazione

In sede di impugnazione, SolarWorld deduceva due motivi:

  • errore di diritto del Tribunale nel ritenere non separabile l’articolo 3 del regolamento n. 1238/2013;
  • violazione degli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo la ricorrente, il prezzo minimo all’importazione costituiva una forma alternativa di misura antidumping e l’eventuale annullamento dell’articolo 3 non avrebbe alterato la portata del regolamento, poiché il Consiglio avrebbe potuto comunque mantenere o reintrodurre misure analoghe.

Ragionamento della Corte sulla separabilità

La Corte ricorda che l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se la parte censurata è separabile dal resto dell’atto, senza modificarne la sostanza. La verifica richiede di valutare la portata della disposizione e l’effetto dell’eventuale annullamento sullo spirito e sulla sostanza dell’atto.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che il regolamento n. 1238/2013 combina due misure complementari:

  • un dazio antidumping definitivo, previsto dall’articolo 1;
  • un’esenzione condizionata per le importazioni effettuate da operatori vincolati a un impegno di prezzo minimo all’importazione, prevista dall’articolo 3.

La Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha configurato tali misure come un insieme unitario, destinato a perseguire l’obiettivo comune di eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione dal dumping cinese, preservando al contempo l’interesse di tale industria. L’articolo 3 non è quindi una mera disposizione accessoria, ma una parte essenziale del compromesso normativo.

Secondo la Corte, l’annullamento dell’articolo 3 avrebbe due effetti sostanziali:

  • eliminerebbe la facoltà, conferita ai produttori-esportatori cinesi, di beneficiare dell’esenzione legata all’impegno di prezzo minimo;
  • amplierebbe la portata del dazio antidumping, che si applicherebbe a tutte le importazioni del prodotto interessato provenienti dalla Cina, invece che solo a quelle dei produttori non aderenti all’impegno.

Tale mutamento altererebbe la sostanza del regolamento, anche perché, in concreto, l’impegno copriva una quota molto rilevante delle importazioni. La possibilità teorica per le istituzioni di adottare successivamente nuove misure non rileva ai fini della valutazione della separabilità, che deve guardare solo agli effetti automatici dell’annullamento.

Esame della Carta dei diritti fondamentali

Quanto all’articolo 20 della Carta, la Corte dichiara il motivo irricevibile, perché tale censura era proposta per la prima volta in sede di impugnazione. In ogni caso, per l’articolo 47 della Carta, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale disposizione non modifica il sistema dei rimedi giurisdizionali previsto dai Trattati né impone un ricorso diretto incondizionato contro atti legislativi.

La Corte rileva che SolarWorld non era priva di tutela giurisdizionale: poteva impugnare il regolamento nella sua integralità, ove ricorressero le condizioni dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, oppure contestarne la validità in sede nazionale, sollecitando eventualmente un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE. Ne consegue che la dichiarazione di irricevibilità del ricorso parziale non lede il diritto a un ricorso effettivo.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna SolarWorld alle spese sostenute dal Consiglio; la Commissione sopporta le proprie spese.

Principio affermato

In materia antidumping, quando un regolamento istituisce un sistema combinato di dazio definitivo ed esenzione condizionata per i soggetti vincolati da impegni di prezzo minimo all’importazione, la disposizione che prevede l’esenzione non è separabile dal resto dell’atto se il suo annullamento ne altererebbe la sostanza. L’annullamento parziale è quindi inammissibile, e tale conclusione non viola il diritto a un ricorso effettivo garantito dalla Carta se il destinatario dispone di altre vie di tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialediritto processuale dell'unione europeacarta dei diritti fondamentaliimportazioni dalla cina

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