Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-306/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017. — António Fernando Maio Marques da Rosa contro Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 5 – Riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni – Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi. — Causa C-306/16

Giurisprudenza europea62016CJ0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la disciplina UE sul riposo settimanale non impone un limite rigido di sei giorni consecutivi di lavoro. È sufficiente che, in ciascun periodo di sette giorni, il lavoratore benefici di un riposo minimo di 24 ore, oltre alle 11 ore di riposo giornaliero, senza che sia fissato il giorno esatto in cui tale riposo deve essere concesso. La quarta questione è stata dichiarata irricevibile perché il giudice del rinvio non aveva spiegato la rilevanza dell’articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88 per la controversia.

Riposo settimanale dei lavoratori a turni: l’articolo 5 della direttiva 2003/88 non impone che il riposo sia concesso dopo sei giorni consecutivi di lavoro, ma solo entro ogni periodo di sette giorni.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se, per i lavoratori a turni in uno stabilimento aperto tutti i giorni ma non 24 ore su 24, l’articolo 5 della direttiva 93/104 e dell’articolo 5 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31 della Carta, imponga che il riposo settimanale minimo sia necessariamente goduto al più tardi dopo sei giorni di lavoro consecutivi; se il datore possa scegliere liberamente i giorni di riposo anche consentendo periodi di dieci giorni consecutivi di lavoro; e se due periodi di riposo di 24 ore possano essere collocati liberamente entro un periodo di riferimento di 14 giorni.

Principio di diritto

L’articolo 5 della direttiva 93/104, come modificata, e l’articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che garantiscono a ogni lavoratore un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero, per ogni periodo di sette giorni, ma non impongono che tale riposo cada necessariamente entro il settimo giorno o, in ogni caso, subito dopo sei giorni consecutivi di lavoro. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sul momento di concessione del riposo, ferma restando la protezione minima; la quarta questione è stata dichiarata irricevibile per difetto di motivazione rilevante del rinvio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/104/CE
  • Direttiva 2000/34/CE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 5 direttiva 93/104/CE
  • Articolo 5 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 15 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 16 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 17 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 18 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte

Riposo settimanale dei lavoratori a turni e libertà di collocazione del riposo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação do Porto in materia di organizzazione dell’orario di lavoro in un casinò aperto tutti i giorni della settimana. Il nodo interpretativo concerneva il significato del riposo settimanale previsto dalla direttiva 2003/88, in particolare se debba essere garantito non oltre il sesto giorno consecutivo di lavoro.

Fatti e procedimento principale

Il sig. António Fernando Maio Marques da Rosa aveva lavorato per Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA dal 1991 al 2014, in un sistema di turni. Nel corso degli anni 2008 e 2009 avrebbe talvolta lavorato sette giorni consecutivi e ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento, assumendo che i settimi giorni dovessero essere retribuiti come straordinario e che non gli fossero stati concessi i riposi compensativi dovuti.

Il giudice d’appello portoghese ha rilevato che, successivamente, l’impresa aveva modificato l’organizzazione degli orari per evitare più di sei giorni consecutivi di lavoro. Ha quindi chiesto alla Corte di chiarire la portata dell’articolo 5 della direttiva 93/104, dell’articolo 5 della direttiva 2003/88 e dell’articolo 31 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 5 della direttiva 2003/88, secondo cui ogni lavoratore deve beneficiare, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste dall’articolo 3. Sono inoltre menzionati:

  • l’articolo 15, che consente norme più favorevoli;
  • l’articolo 16, lettera a), che permette un periodo di riferimento fino a 14 giorni per il riposo settimanale;
  • gli articoli 17 e 18, che prevedono deroghe per il lavoro a turni e tramite contratti collettivi, con riposo compensativo o protezione appropriata;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, relativo all’opzione di disapplicare l’articolo 6 sulla durata massima settimanale.

La Corte richiama anche l’articolo 31 della Carta, ma osserva che esso non aggiunge elementi interpretativi decisivi rispetto alla direttiva, poiché si fonda sulle medesime fonti sociali e sulla direttiva 93/104.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva in primo luogo che, benché i fatti della causa ricadessero in parte sotto la direttiva 93/104 e in parte sotto la direttiva 2003/88, le disposizioni pertinenti hanno contenuto sostanzialmente identico; pertanto, per risolvere la questione è sufficiente riferirsi alla direttiva 2003/88.

Sul piano letterale, l’espressione "per ogni periodo di 7 giorni" indica che il riposo deve essere garantito entro ogni settimana mobile o periodo equivalente, ma non specifica in quale giorno debba cadere. La Corte valorizza anche le diverse versioni linguistiche e conclude che la disposizione lascia agli Stati membri un certo margine di flessibilità nel determinare il momento del riposo.

Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che la direttiva utilizza, in altre disposizioni, la nozione di "periodo di riferimento" per delimitare il termine entro cui concedere il riposo; inoltre, il periodo di 7 giorni di cui all’articolo 5 può essere letto in modo analogo come un periodo di riferimento, senza esigere una ripartizione equilibrata o un riposo necessariamente collocato al settimo giorno.

Quanto alla finalità della direttiva, la Corte ribadisce che essa mira a garantire efficacemente la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma al tempo stesso consente una certa flessibilità organizzativa, soprattutto per il lavoro a turni o per attività che richiedono continuità di servizio. Ne deriva che l’interpretazione accolta non pregiudica la tutela minima, purché il lavoratore conservi in ogni caso il diritto al riposo giornaliero e alla durata massima settimanale del lavoro.

La Corte aggiunge che l’articolo 5 non impedisce agli Stati membri di prevedere tutele più ampie ai sensi dell’articolo 15 della direttiva. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se il diritto interno offra una protezione più favorevole.

Risposta alla quarta questione e irricevibilità

La quarta questione verteva sull’articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88 e sull’eventualità di collocare due riposi di 24 ore entro un periodo di riferimento di 14 giorni. La Corte la dichiara irricevibile perché il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente perché tale disposizione fosse rilevante nella controversia, in violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

Dispositivo e principio affermato

La Corte ha quindi deciso che l’articolo 5 della direttiva 93/104, come modificata, e l’articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88 non richiedono che il riposo settimanale minimo sia concesso entro il giorno successivo a sei giorni consecutivi di lavoro, ma solo che esso sia garantito nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che il diritto UE stabilisce un minimo di tutela ma non impone un automatismo del tipo "6 giorni di lavoro + 1 di riposo". La programmazione dei turni può quindi essere più elastica, purché resti assicurato, in ogni periodo di sette giorni, il riposo minimo previsto dalla direttiva e non siano violate eventuali regole nazionali o contrattuali più favorevoli.

Come è indicizzato

Materieorario di lavororiposo settimanalelavoro a turnitutela della salute e sicurezza dei lavoratoridiritto del lavoro europeo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.