Corte di giustizia, Sentenza C-205/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2017. — SolarWorld AG contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Sovvenzioni – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 – Articolo 2 – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio compensativo definitivo – Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato – Separabilità. — Causa C-205/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di SolarWorld contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento limitato all’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013. Secondo la Corte, l’esenzione prevista per le importazioni cinesi coperte da impegno di prezzo non è separabile dal meccanismo complessivo del regolamento, che combina dazio compensativo e impegno a prezzo minimo come misure complementari. La decisione conferma inoltre che l’articolo 47 della Carta non impone un ricorso diretto contro una parte non separabile di un regolamento dell’Unione.
Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso di annullamento: separabilità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sui dazi compensativi per i moduli fotovoltaici cinesi e compatibilità con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
La questione giuridica
Se l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, che esenta talune importazioni di moduli fotovoltaici cinesi da un dazio compensativo definitivo in presenza di un impegno accettato dalla Commissione, sia separabile dal resto del regolamento ai fini di un annullamento parziale; e, in subordine, se il rigetto del ricorso per irricevibilità violi gli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Principio di diritto
Un annullamento parziale di un regolamento dell’Unione è ammissibile solo se la disposizione impugnata è separabile dal resto dell’atto; nel caso di specie, l’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013 non era separabile perché faceva parte di un insieme di misure complementari che costituivano un pacchetto normativo volto a disciplinare, in modo alternativo e con effetti economici diversi, la risposta ai sussidi cinesi. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro la sola disposizione esentativa; tale soluzione non viola neppure l’articolo 47 della Carta, poiché il sistema dei trattati offre altri rimedi giurisdizionali e non garantisce un’azione diretta incondizionata contro una parte non separabile di un atto legislativo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 597/2009
- Regolamento (UE) n. 1239/2013
- Decisione di esecuzione 2013/707/UE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articoli 263, 267 e 277 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione contro l’irricevibilità del ricorso sull’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento limitato alla sola disciplina esentativa contenuta nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, relativo a dazi compensativi sulle importazioni dalla Cina di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro celle. La questione centrale è la separabilità di tale articolo rispetto al resto del regolamento e, in subordine, la compatibilità della soluzione processuale con la Carta.
Contesto normativo e commerciale
La Corte richiama l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 597/2009, che disciplina gli impegni in materia antisovvenzioni: la Commissione può accettare offerte di impegno e, in tal caso, i dazi provvisori o definitivi non si applicano alle importazioni dei prodotti interessati fabbricati dalle imprese indicate nella decisione di accettazione. In caso di violazione o revoca dell’impegno, l’accettazione viene revocata e si applicano i dazi. Nel caso concreto, il regolamento controverso istituisce un dazio compensativo definitivo all’articolo 1 e, all’articolo 2, prevede un’esenzione per le importazioni fatturate da società i cui impegni siano stati accettati dalla Commissione, a condizione che ricorrano specifici requisiti.
Fatti e procedimento principale
SolarWorld AG, produttore europeo di moduli fotovoltaici, aveva agito in primo grado insieme ad altre imprese chiedendo l’annullamento del solo articolo 2 del regolamento n. 1239/2013. Le ricorrenti sostenevano che l’esenzione concessa ai produttori cinesi beneficiari di un impegno congiunto fosse illegittima, anche sotto il profilo dei diritti della difesa, del processo equo, della buona amministrazione e dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha però respinto il ricorso come irricevibile, ritenendo l’articolo 2 inseparabile dal resto del regolamento.
Primo motivo di impugnazione: separabilità della disposizione impugnata
SolarWorld ha sostenuto che l’articolo 2 fosse separabile, poiché l’eventuale annullamento non avrebbe alterato la portata del regolamento: il Consiglio e la Commissione avrebbero potuto comunque adottare nuovi impegni o applicare dazi ad valorem. La Corte respinge questa impostazione e ribadisce il criterio consolidato secondo cui l’annullamento parziale è possibile solo se la parte colpita è separabile e il suo annullamento non modifica la sostanza dell’atto.
La Corte osserva che gli articoli 1 e 2 del regolamento costituiscono un insieme unitario di misure di difesa commerciale, orientato a un obiettivo comune: eliminare l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni cinesi sull’industria dell’Unione, salvaguardando al contempo l’interesse di quest’ultima. L’articolo 2 non è una mera disposizione accessoria, ma introduce un’esenzione entro un certo limite quantitativo, collegata a impegni di prezzo minimo all’importazione, dunque una modalità alternativa rispetto al dazio compensativo ad valorem dell’articolo 1.
Ragionamento della Corte sulla sostanza dell’atto
La Corte valorizza tre elementi decisivi:
- l’impegno relativo al prezzo minimo all’importazione ha un’incidenza economica distinta rispetto al dazio ad valorem, poiché incide sulla formazione del prezzo di vendita e sui ricavi degli esportatori;
- il regolamento si fonda sulla possibilità di applicare in alternativa due misure di natura diversa, offrendo ai produttori esportatori cinesi la facoltà di beneficiare dell’impegno e di evitare il dazio ad valorem;
- una parte molto rilevante delle importazioni, pari al 70% secondo l’ordinanza del Tribunale, ricadeva nell’ambito dell’articolo 2, il che conferma la centralità dell’esenzione nell’equilibrio normativo complessivo.
Ne consegue che l’annullamento dell’articolo 2 eliminerebbe la facoltà di scelta concessa dal legislatore dell’Unione e trasformerebbe il regolamento in un atto di contenuto diverso, colpendo tutte le importazioni anziché solo quelle non coperte da impegno. La Corte precisa inoltre che, ai fini della separabilità, rilevano solo le conseguenze automatiche dell’annullamento e non le eventuali misure che le istituzioni potrebbero adottare successivamente.
Secondo motivo di impugnazione: Carta dei diritti fondamentali
SolarWorld aveva invocato la violazione degli articoli 20 e 47 della Carta, sostenendo che, se non fosse possibile impugnare la sola disposizione esentativa, l’industria dell’Unione resterebbe priva di tutela effettiva e subirebbe un trattamento discriminatorio rispetto agli esportatori cinesi. La Corte dichiara però irricevibile la censura fondata sull’articolo 20 della Carta, perché sollevata per la prima volta in impugnazione.
Quanto all’articolo 47, la Corte ribadisce che tale disposizione non modifica il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati, né impone un diritto incondizionato a ricorrere direttamente contro un atto legislativo. Il sistema dei trattati offre una tutela completa tramite gli articoli 263, 277 e 267 TFUE, oltre al controllo giurisdizionale generale garantito dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE. Inoltre, SolarWorld avrebbe potuto impugnare il regolamento nella sua integralità, se ne ricorrevano i presupposti, oppure sollevare la questione dinanzi ai giudici nazionali mediante rinvio pregiudiziale.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. SolarWorld è condannata alle spese sostenute dal Consiglio; la Commissione, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principio affermato
La sentenza conferma che, in materia di difesa commerciale, una disposizione che concede un’esenzione collegata a impegni di prezzo minimo non è separabile dal regolamento che istituisce il dazio compensativo quando l’insieme delle misure forma un pacchetto normativo inscindibile; l’annullamento della sola esenzione altererebbe la sostanza dell’atto. La tutela giurisdizionale effettiva non impone la ricevibilità di un ricorso contro una parte non separabile di un regolamento, purché l’ordinamento offra altri rimedi previsti dai trattati.
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