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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-46/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017. — Valsts ieņēmumu dienests contro «LS Customs Services», SIA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Merci non comunitarie – Regime doganale di transito comunitario esterno – Sottrazione al controllo doganale di merci soggette a dazi all’importazione – Determinazione del valore in dogana – Articolo 29, paragrafo 1 – Condizioni di applicazione del metodo del valore di transazione – Articoli 30 e 31 – Scelta del metodo di determinazione del valore in dogana – Obbligo delle autorità doganali di motivare il metodo scelto. — Causa C-46/16

Giurisprudenza europea62016CJ0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce le regole di determinazione del valore in dogana quando merci in transito esterno vengono sottratte al controllo doganale. Esclude l’applicazione del valore di transazione per merci vendute per l’esportazione verso un paese terzo e impone un obbligo di motivazione rafforzato quando si ricorre al metodo residuale dell’articolo 31. Precisa inoltre che le autorità doganali devono agire con diligenza nella raccolta delle informazioni, ma non sono tenute a rivolgersi necessariamente al produttore delle merci.

Determinazione del valore in dogana di merci sottratte al controllo durante il transito esterno e obbligo di motivazione dell’autorità doganale nella scelta del metodo di valutazione.

La questione giuridica

Se, in caso di merci provenienti da un paese terzo e sottratte al controllo doganale durante il regime di transito esterno, il valore in dogana possa essere determinato con il metodo del valore di transazione ex articolo 29; se, prima di ricorrere al metodo residuale ex articolo 31, l’autorità doganale debba motivare puntualmente l’esclusione dei metodi degli articoli 29 e 30 e indicare i dati utilizzati; se sia necessario interrogare il produttore per applicare il metodo dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a); e se occorra motivare l’inapplicazione dei metodi delle lettere c) e d) quando si utilizzi il metodo delle merci similari ex articolo 151, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

Principio di diritto

L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale si applica solo alle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, sicché non può essere usato per merci destinate a un paese terzo e sottratte al controllo durante il transito. Quando l’autorità doganale determina il valore in dogana con il metodo residuale dell’articolo 31, deve motivare nella decisione sia le ragioni per cui ha escluso i metodi degli articoli 29 e 30 sia i dati utilizzati per il calcolo, così da consentire all’interessato di difendersi e al giudice di controllare la legittimità dell’atto. L’autorità non è però obbligata a richiedere al produttore le informazioni necessarie per il metodo dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), pur dovendo usare con diligenza tutte le fonti disponibili e consentire all’operatore di fornire informazioni utili; inoltre, se il valore è determinato con il metodo delle merci similari ex articolo 30, paragrafo 2, lettera b), non occorre motivare la mancata applicazione dei metodi successivi delle lettere c) e d).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 96 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 150 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 151 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Determinazione del valore in dogana di merci sottratte al controllo durante il transito esterno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) nell’ambito di una controversia tra il Servizio nazionale delle imposte lettone e LS Customs Services SIA, relativa alla corretta quantificazione dei dazi dovuti per merci provenienti dalla Cina e dirette in Russia, sottratte al controllo doganale durante il regime di transito esterno.

Fatti e procedimento principale

La società LSCS aveva presentato una dichiarazione doganale di transito come obbligata principale. Poiché il transito non risultava concluso, l’autorità doganale le aveva richiesto il pagamento di dazi doganali, dazi antidumping e IVA, determinando il valore in dogana con il metodo residuale dell’articolo 31 del codice doganale, sulla base dei dati disponibili nell’Unione. I giudici lettone di primo e secondo grado avevano ritenuto la decisione insufficiente sotto il profilo motivazionale, perché non chiariva quali dati fossero stati utilizzati né perché non fossero applicabili i metodi degli articoli 29 e 30.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, che definisce il valore di transazione come prezzo di merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione;
  • l’articolo 30, che prevede metodi sussidiari fondati su merci identiche, similari, prezzi unitari o valore calcolato;
  • l’articolo 31, che consente il ricorso a mezzi ragionevoli sui dati disponibili nell’Unione quando i metodi precedenti non siano utilizzabili;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, che impone la motivazione delle decisioni doganali sfavorevoli;
  • l’articolo 221, paragrafo 1, relativo alla comunicazione dell’importo dei dazi;
  • gli articoli 147, 150, 151 e 153 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che disciplinano aspetti applicativi dei metodi di valutazione.

Prima questione: inapplicabilità dell’articolo 29

La Corte afferma che il metodo del valore di transazione di cui all’articolo 29 presuppone che le merci siano state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione. Se le merci sono state vendute per l’esportazione verso uno Stato terzo, tale requisito manca anche se, successivamente, esse sono state sottratte al controllo doganale durante il transito nell’Unione. La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente e osserva che il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale delle merci importate nel mercato dell’Unione; un prezzo riferito a una vendita destinata a un paese terzo non coincide necessariamente con tale valore.

Obbligo di motivazione quando si ricorre all’articolo 31

Rispondendo congiuntamente alle questioni seconda e quinta, la Corte collega il principio di buona amministrazione, l’obbligo di motivazione degli atti e la struttura sussidiaria dei metodi di valutazione. Poiché gli articoli 29, 30 e 31 sono ordinati gerarchicamente, l’autorità doganale deve indicare chiaramente perché i metodi precedenti non sono applicabili prima di ricorrere al metodo residuale. La motivazione deve inoltre esporre i dati disponibili nell’Unione utilizzati per calcolare il valore in dogana, così da consentire al destinatario di valutare la fondatezza della decisione e di proporre, se del caso, un ricorso efficace. Gli Stati membri restano competenti a disciplinare le conseguenze processuali di un difetto di motivazione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Terza questione: informazioni dal produttore per il metodo delle merci identiche

La Corte precisa che, per applicare il metodo dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), relativo alle merci identiche, l’autorità doganale deve esercitare diligenza e consultare tutte le fonti e banche dati di cui dispone. Tuttavia, né il codice doganale né il regolamento di applicazione impongono di chiedere necessariamente al produttore le informazioni necessarie. Spetta quindi all’autorità valutare, in concreto, se sia opportuno rivolgersi al produttore; parallelamente, deve essere consentito all’operatore economico di fornire qualsiasi informazione utile alla determinazione del valore.

Quarta questione: mancata applicazione dei metodi c) e d)

La Corte esclude che, quando il valore in dogana è determinato con il metodo delle merci similari ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), l’autorità debba motivare anche la mancata applicazione dei metodi successivi di cui alle lettere c) e d). In forza del sistema di sussidiarietà, una volta che l’autorità è in grado di applicare un metodo valido e sufficiente, non è tenuta a esaminare o giustificare il mancato ricorso ai metodi ulteriori.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 29, paragrafo 1, non si applica a merci non vendute per l’esportazione verso l’Unione;
  • l’articolo 31, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, impone una motivazione chiara sia sull’esclusione dei metodi precedenti sia sui dati utilizzati;
  • l’autorità non deve necessariamente interpellare il produttore per il metodo delle merci identiche, ma deve usare diligentemente tutte le fonti disponibili;
  • non occorre motivare il mancato uso dei metodi delle lettere c) e d) se il valore è già determinato con il metodo delle merci similari.

Come è indicizzato

Materiedazio doganalevalore in doganatransito doganalemotivazione degli atti amministratividiritto a una buona amministrazione

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