Corte di giustizia, Sentenza C-217/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017. — Commissione europea contro Dimos Zagoriou. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Athinon. — Rinvio pregiudiziale – Decisione della Commissione europea relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE – Esecuzione forzata – Provvedimenti di esecuzione – Determinazione del giudice nazionale competente in materia di contenzioso relativo all’esecuzione – Determinazione della persona sulla quale grava l’obbligo pecuniario – Condizioni di applicazione delle modalità processuali nazionali – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività. — Causa C-217/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’articolo 299 TFUE non impone quale giudice nazionale debba conoscere delle controversie sull’esecuzione forzata di una decisione della Commissione, né indica contro chi l’esecuzione possa essere iniziata. Spetta quindi al diritto processuale nazionale disciplinare sia la competenza sia l’individuazione del debitore, purché non vi siano discriminazioni rispetto ai casi interni e non sia compromessa l’effettività del diritto dell’Unione. Nel caso concreto, i regolamenti sui fondi strutturali e sul FEAOG non forniscono una disciplina autonoma sull’individuazione del soggetto passivamente legittimato all’esecuzione.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 299 TFUE: competenza del giudice nazionale nell’esecuzione forzata di una decisione della Commissione e individuazione del debitore esecutabile
La questione giuridica
Se l’articolo 299 TFUE determini l’ordine giurisdizionale nazionale competente per i ricorsi relativi all’esecuzione forzata di una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo; se stabilisca anche quali persone possano essere assoggettate a esecuzione forzata; e, in relazione ai vecchi regolamenti sui fondi strutturali e FEAOG, se tali aspetti siano disciplinati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 299 TFUE attribuisce carattere esecutivo alle decisioni della Commissione che impongono obblighi pecuniari a carico di soggetti diversi dagli Stati, ma non disciplina né la scelta dell’ordine giurisdizionale nazionale competente per i ricorsi contro l’esecuzione, né l’individuazione delle persone eseguibili: tali aspetti sono rimessi al diritto nazionale, nel rispetto dell’autonomia processuale degli Stati membri e dei principi di equivalenza ed effettività, senza che le regole interne rendano impossibile o eccessivamente difficile il recupero delle somme dovute all’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2052/88
- Regolamento (CEE) n. 4253/88
- Regolamento (CEE) n. 4256/88
Recupero forzato di somme dovute alla Commissione e competenza dei giudici nazionali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Efeteio Athinon in una controversia tra la Commissione europea e un comune greco successore di un ente municipale liquidato. La Commissione aveva emesso una decisione di recupero di somme relative a un aiuto concesso nell’ambito del FEAOG, decisione che costituiva titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva fissato in euro 284.739,20 l’importo dovuto dall’impresa municipale beneficiaria dell’aiuto. Dopo la liquidazione dell’impresa, la Commissione aveva notificato un’ingiunzione di pagamento al Comune di Kentriko Zagori e, successivamente, aveva proceduto a pignoramento presso terzi sui suoi conti bancari. Il Comune aveva proposto opposizione davanti al Monomeles Protodikeio Athinon, chiedendo anche l’annullamento del pignoramento, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva e l’impignorabilità delle somme. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l’opposizione, mentre la Commissione aveva impugnato la decisione, contestando in particolare la competenza del giudice civile e sostenendo che la controversia fosse di natura amministrativa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se gli atti della Commissione adottati in applicazione dei regolamenti n. 2052/88, 4253/88 e 4256/88 siano atti di diritto pubblico o privato;
- se l’articolo 299 TFUE determini l’ordine giurisdizionale nazionale competente per le controversie connesse all’esecuzione forzata;
- se la legittimazione passiva del debitore debba essere stabilita dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione;
- se, quando il debitore originario è una società comunale poi dissolta, il comune di appartenenza ne risponda nei confronti della Commissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 299 TFUE, che attribuisce efficacia esecutiva agli atti della Commissione comportanti obblighi pecuniari a carico di soggetti diversi dagli Stati e prevede che l’esecuzione sia regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro interessato, con controllo della regolarità affidato ai giudici nazionali.
Tra le norme di settore, la sentenza menziona l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, che disciplina la riduzione o sospensione del contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre ai regolamenti n. 2052/88 e n. 4256/88, richiamati come base della decisione di recupero.
Ragionamento della Corte: competenza giurisdizionale
La Corte osserva che l’articolo 299 TFUE non contiene alcuna disposizione espressa che individui, nel diritto interno, l’ordine giurisdizionale competente a conoscere dei ricorsi relativi all’esecuzione forzata di decisioni della Commissione. Ne deriva che la determinazione di tale competenza spetta all’ordinamento nazionale in forza dell’autonomia processuale, ma sempre nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
La Corte precisa che i rimedi nazionali contro l’esecuzione di atti dell’Unione devono ricevere un trattamento equivalente a quello riservato ai ricorsi analoghi relativi ad atti di autorità pubbliche nazionali. Il giudice nazionale deve quindi verificare se le norme processuali applicabili alle controversie fondate sull’articolo 299 TFUE siano meno favorevoli rispetto a quelle previste per casi interni comparabili e se non rendano più difficile il recupero delle somme dovute all’Unione.
Ragionamento della Corte: individuazione del debitore assoggettabile a esecuzione
Quanto alla terza e quarta questione, la Corte rileva che l’articolo 299 TFUE attribuisce titolo esecutivo agli atti della Commissione nei confronti delle persone in essi indicate, ma non disciplina l’identità di eventuali soggetti ulteriori contro i quali l’esecuzione possa essere promossa. Anche sotto questo profilo, in assenza di una disciplina dell’Unione, spetta al diritto nazionale stabilire contro chi l’esecuzione possa essere avviata, purché siano rispettati equivalenza ed effettività.
La Corte osserva inoltre che le questioni sollevate non riguardavano, in realtà, la conformità al diritto dell’Unione delle norme nazionali sulla successione nei diritti di un’impresa municipale liquidata. Il fascicolo non conteneva elementi sufficienti sul diritto interno per consentire alla Corte di dirimere nel merito la responsabilità del comune successore.
Decisione
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 299 TFUE non determina la scelta dell’ordine giurisdizionale nazionale competente per i ricorsi relativi all’esecuzione forzata di decisioni della Commissione;
- spetta al diritto nazionale individuare sia il giudice competente sia le persone contro le quali l’esecuzione può essere esperita;
- tali regole interne devono comunque rispettare i principi di equivalenza ed effettività.
Principio affermato
La decisione conferma che l’articolo 299 TFUE è una base di esecutività europea, ma non sostituisce le regole processuali nazionali sulla competenza e sulla legittimazione passiva nell’esecuzione forzata. Il controllo del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività resta affidato al giudice nazionale.
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