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Sentenza

Sentenza n. 1238/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Provvedimento Dirigenziale n. 203 del 13 novembre 2025 avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (p.e. U/2025/11), applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV Capo I DPR 380/2001 per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e con variazioni essenziali al Permesso di costruire p.e.e D/2016/7”; - nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui, per quanto occorrer possa, il verbale del sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale il 5 settembre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' AGRICOLA IL TURCHESE SAS il 20.02.2026: - dell’ordinanza dirigenziale n. 236 del 22 dicembre 2025 nella parte in cui afferma che a seguito dell’ordinanza n. 169 del 30 ottobre 2018 si sarebbe determinata automaticamente l’“acquisizione” al patrimonio comunale di due “casette mobili” e della relativa area di sedime; - nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso se lesivo.

Giustizia amministrativa202503528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a casette mobili, all’utilizzo di una casetta come abitazione del custode e alla destinazione di una struttura a ufficio aziendale; nonché successivo atto di annullamento parziale dell’ordinanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la rimozione delle casette mobili collocate nelle piazzole nn. 28, 18, 29 e 30 e il ripristino della destinazione d’uso della casetta n. 9, utilizzata dal custode del campeggio come abitazione, nonché dell’ufficio aziendale. Ha dedotto, anzitutto, vizi procedimentali, assorbiti dal giudice per effetto dell’accoglimento delle censure sostanziali. Ha sostenuto che le casette mobili nn. 18 e 28 rientrassero nell’edilizia libera prevista dall’art. 136, comma 1, lett. e-bis), l.r. Toscana n. 65/2014, poiché installate all’interno di una struttura ricettiva all’aperto e dotate di meccanismi di rotazione funzionanti, senza collegamento permanente al terreno. Il Comune ha obiettato che le ruote fossero sollevate dal suolo e che le strutture poggiassero su supporti fissi, sicché non sarebbero state immediatamente spostabili. La ricorrente ha inoltre contestato l’ordine di rimozione delle casette nn. 29 e 30 e l’ordine di ripristino dell’ufficio aziendale, nonché la qualificazione come mutamento di destinazione d’uso illegittimo dell’utilizzo di una casetta quale residenza del custode. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza comunale di annullamento parziale, nella parte in cui affermava che le casette nn. 29 e 30 e le relative aree fossero già state acquisite al patrimonio comunale in conseguenza di una precedente ordinanza di demolizione rimasta ineseguita, deducendo l’insussistenza dell’effetto acquisitivo.

La decisione

Il TAR ha accolto la censura relativa alle casette mobili nn. 18 e 28, ritenendo che la mobilità richiesta dalla normativa regionale riguardi la potenziale e completa rimovibilità dell’alloggio, non necessariamente la sua immediata movimentazione nel momento del sopralluogo. La presenza di meccanismi rotanti potenzialmente attivabili, risultante anche dalla documentazione fotografica, è stata ritenuta sufficiente a ricondurre le strutture all’edilizia libera prevista dall’art. 136, comma 1, lett. e-bis), l.r. Toscana n. 65/2014. La parte del motivo riguardante le casette nn. 29 e 30 è stata dichiarata improcedibile, poiché l’ordinanza era stata annullata dal Comune in quella parte. È stata altresì dichiarata improcedibile la censura relativa all’ufficio aziendale, essendo intervenuta l’esecuzione spontanea di quella parte del provvedimento senza contestazioni dell’amministrazione. Il TAR ha accolto anche la censura riguardante l’utilizzo della casetta quale abitazione del custode, ritenendolo attività strumentale all’esercizio dell’impresa agrituristica e non illegittimo mutamento di destinazione d’uso, in considerazione della necessità della presenza continuativa del gestore per la custodia dei beni e l’assistenza agli ospiti. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte fondato, con annullamento dell’ordinanza nei limiti della motivazione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse: l’affermazione dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale costituiva un presupposto di fatto dell’annullamento parziale e non una statuizione dispositiva lesiva. Il giudice ha inoltre precisato che l’effetto acquisitivo derivante dalla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, pur operando direttamente per legge, deve essere accertato con un autonomo procedimento dichiarativo, concluso da un atto di accertamento dell’inottemperanza, avente funzione di titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 1, lett. e-bis), l.r. Toscana 65/2014

    installazione, anche in via continuativa, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore

    Le case mobili installate in una struttura ricettiva all’aperto rientrano nell’edilizia libera quando siano potenzialmente e completamente rimovibili e dotate di meccanismi di rotazione funzionanti; la mobilità dell’alloggio non richiede che le ruote siano appoggiate al suolo o che la struttura sia immediatamente movimentabile al momento dell’accertamento.

  • artt. 31 e ela d.P.R. 380/2001

    Gli effetti acquisitivi conseguenti alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione devono essere accertati mediante uno specifico procedimento dichiarativo, concluso con un atto di accertamento dell’inottemperanza quale titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina regionale sull’edilizia libera delle unità abitative mobili collocate in strutture ricettive all’aperto, il requisito della mobilità riguarda la potenziale e completa rimovibilità dell’alloggio e non la mobilità degli utenti né l’immediata movimentazione della struttura al momento del sopralluogo.
  • La presenza di meccanismi di rotazione funzionanti, anche se le ruote non sono appoggiate al suolo perché la struttura poggia su supporti, può essere sufficiente a integrare il requisito della mobilità dell’unità abitativa previsto dalla normativa regionale, purché manchi un collegamento permanente al terreno e siano rispettate le ulteriori caratteristiche richieste.
  • L’utilizzo di una struttura mobile collocata in un campeggio quale abitazione del custode o del gestore non costituisce, di per sé, illegittimo mutamento di destinazione d’uso quando sia strumentale all’esercizio dell’attività ricettiva e risponda alla necessità della presenza continuativa per la custodia dei beni e l’assistenza agli ospiti.
  • L’affermazione dell’intervenuta acquisizione di un bene al patrimonio comunale, contenuta in un provvedimento che abbia ridotto il perimetro di un precedente ordine di ripristino, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse se non produce un effetto dispositivo lesivo.
  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente alla mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione, pur derivando direttamente dalla legge, deve essere formalmente accertata mediante uno specifico procedimento dichiarativo e un autonomo atto di accertamento dell’inottemperanza, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

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