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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19669/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

Due condomini avevano promosso un procedimento per ottenere la revoca giudiziale dell'amministratrice del condominio. La corte di appello, nel rigettare il reclamo contro il provvedimento che aveva respinto la domanda di revoca, li aveva condannati al pagamento delle spese anche in favore del condominio, oltre che dell'amministratrice. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 737 e seguenti c.p.c., dell'art. 1129 c.c. e dell'art. 64 disp. att. c.c., sostenendo che nel procedimento di revoca dell'amministratore il condominio non fosse legittimato a partecipare e che, quindi, non potesse essergli attribuito un credito per spese processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 1129, comma 12, c.c. l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'amministratore, con la conseguenza che il regolamento delle spese deve avvenire solo tra ricorrenti e amministratore e non può estendersi al condominio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato la sola statuizione di condanna alle spese in favore del condominio, lasciando ferma la condanna nei confronti dell'amministratrice. Ha inoltre dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla condanna alle spese, ma applicato in modo non estensibile al condominio nel procedimento di revoca dell'amministratore.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale del procedimento; il regolamento delle spese deve restare coerente con i soggetti legittimati a partecipare.

  • art. 1129 c.c.

    Nel procedimento di revoca dell'amministratore il contraddittorio spetta all'amministratore; il condominio non è soggetto legittimato a contraddire.

  • art. 64 disp. att. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 1129 c.c.; nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione diversa dal principio sulla legittimazione nel procedimento di revoca.

Massime di principio

  • Nel procedimento giudiziale di revoca dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1129, comma 12, c.c., il contraddittorio è instaurato esclusivamente nei confronti dell'amministratore, che è l'unico soggetto legittimato a resistere.
  • Se un soggetto non è legittimato a partecipare al procedimento, non può essergli attribuita una statuizione autonoma di condanna alle spese processuali a suo favore.
  • In caso di condanna alle spese emessa anche in favore di un soggetto privo di legittimazione nel procedimento, tale statuizione è censurabile e può essere eliminata in sede di legittimità, anche con decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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