Sentenza n. 1312/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento 1) del provvedimento del 16 settembre 2023 prot. n.-OMISSIS-del 19 settembre 2023 della Questura di Catania, notificato al ricorrente in data 20.09.2023, avente ad oggetto atto di ammonimento nei confronti del sig. -OMISSIS-; 2) della nota prot. n.-OMISSIS- del 10.08.2023 della Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, notificato al ricorrente in data 11.08.2023, avente ad oggetto “(…) Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. legge n. 241/1990”; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale anche allo stato non conosciuto (ivi compreso, ove occorra, la nota prot. n.-OMISSIS- del 18.08.2023 “istanza di ammonimento presentata da -OMISSIS-. Accesso agli atti” della Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Minori e Vittime vulnerabili).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile di ammonimento per condotte riconducibili agli atti persecutori nell’ambito di violenza domestica, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dalla Questura su richiesta dell’ex convivente, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009, violazione del contraddittorio e mancata audizione personale; violazione dell’art. 8 CEDU e delle garanzie partecipative; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale, per carenza di motivazione e omessa valutazione delle memorie difensive; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento, assumendo l’insufficienza degli elementi per configurare le condotte persecutorie. Con i motivi aggiunti ha riproposto le censure alla luce dei verbali delle informazioni raccolte dall’amministrazione e ha chiesto prova testimoniale per contestare il quadro indiziario.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha qualificato l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 come misura questorile di prevenzione, con funzione cautelare e dissuasiva e finalità di protezione della vittima di violenza domestica. Ha chiarito che tale misura può essere adottata anche senza querela e che l’eventuale deferimento all’autorità giudiziaria o l’avvio del procedimento penale non ne impediscono l’adozione, trattandosi di accertamenti caratterizzati da diversi standard e finalità. I primi due motivi sono stati respinti perché il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio e aveva potuto presentare memorie: l’audizione personale è solo una delle modalità possibili di partecipazione e il ricorrente non aveva indicato specifiche preclusioni o concreti pregiudizi derivanti dall’assenza dell’audizione. Il terzo motivo è stato respinto poiché non sussiste un obbligo di confutazione analitica di ogni argomento contenuto nelle memorie, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative. Il quarto motivo è stato respinto in quanto l’ammonimento risultava fondato su un’istruttoria adeguata: dichiarazioni della persona offesa, audizione di cinque persone informate sui fatti e analisi dei messaggi telefonici. Gli elementi raccolti confermavano la reiterazione di messaggi intimidatori e insistenti, il mancato rispetto della volontà di interrompere la relazione, lo stato di angoscia e il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa. Il TAR ha ritenuto valutabili anche le dichiarazioni de relato e ha escluso che le ricostruzioni alternative del ricorrente, non dimostrate, infirmassero il quadro istruttorio. La prova testimoniale è stata rigettata perché diretta a evidenziare presunte scorrettezze o provocazioni della controinteressata, anziché a smentire la gravità del quadro indiziario. Il giudice amministrativo deve verificare la coerenza logica e la sufficienza dell’attività di riscontro svolta dalla PA, senza sostituire la propria valutazione diretta a quella amministrativa sulla credibilità delle persone informate. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, per ciascuna controparte.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
La norma configura l’ammonimento per violenza domestica come misura preventiva e protettiva, adottabile anche senza querela e sulla base di un autonomo accertamento amministrativo degli elementi indiziari.
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
La disciplina dell’ammonimento per atti persecutori non è automaticamente applicabile all’ammonimento per violenza domestica previsto dall’art. 3 d.l. n. 93/2013, il quale può essere adottato anche senza querela e senza l’alternatività prevista per la diversa fattispecie.
art. 612-bis c.p.
Le condotte persecutorie costituiscono il reato-presupposto rispetto al quale la Questura svolge una valutazione preventiva, senza dover raggiungere lo standard probatorio richiesto nel processo penale.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento può assicurare la partecipazione del destinatario al procedimento di ammonimento.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
La presentazione di memorie costituisce modalità partecipativa idonea; l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento, purché motivi in modo percepibile il mancato accoglimento delle deduzioni.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione è adeguata quando rende comprensibili le ragioni della decisione e del mancato adeguamento alle memorie, senza necessità di una risposta puntuale a ciascuna allegazione.
art. 8 CEDU
Nel procedimento di ammonimento per violenza domestica devono essere garantiti la partecipazione e il diritto del destinatario a essere ascoltato; l’omissione è ammissibile solo in presenza di un’urgenza circostanziata, specificamente allegata e dimostrata.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento delle generalità della parte interessata quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto per fatti di violenza domestica è una misura amministrativa preventiva, cautelare e dissuasiva, finalizzata alla protezione della vittima, e può essere adottato anche in assenza di querela e indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale.
- L’amministrazione procedente deve garantire la partecipazione del destinatario e il diritto a essere ascoltato; l’audizione personale non è tuttavia l’unica modalità di contraddittorio, potendo essere sostituita dalla comunicazione di avvio e dalla possibilità di presentare memorie, salvo che il destinatario dimostri specifiche preclusioni o concreti pregiudizi.
- L’omissione della partecipazione nel procedimento di ammonimento può essere giustificata solo da un’urgenza circostanziata, specificamente allegata e dimostrata; l’urgenza non è desumibile automaticamente dalla natura preventiva della misura.
- Per adottare l’ammonimento è sufficiente che l’istruttoria faccia emergere elementi attendibili circa la verificazione di condotte violente o persecutorie e l’identificazione dell’autore, secondo un giudizio amministrativo di plausibilità e verosimiglianza, non secondo lo standard penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione diretta a quella della Questura sulla credibilità delle persone informate sui fatti, ma verifica la coerenza logica, la ragionevolezza e la sufficienza dell’attività istruttoria e dei riscontri posti a fondamento del giudizio amministrativo.
- La motivazione dell’ammonimento non deve confutare analiticamente ogni argomento contenuto nelle memorie partecipative, essendo sufficiente che renda percepibili le ragioni per cui l’amministrazione non ha ritenuto di adeguare la propria decisione alle deduzioni del destinatario.
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