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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-753/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 febbraio 2025. — A. N. contro Ministerstvo vnitra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articoli 8 e 11 – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Domande successive di un titolo di soggiorno ai fini della concessione della protezione temporanea in più Stati membri – Esame della domanda reiterata – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-753/23

Giurisprudenza europea62023CJ0753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema amministrativa ceca, ha chiarito la portata della protezione temporanea concessa agli sfollati dall’Ucraina. Ha stabilito che il titolo di soggiorno previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/55 deve poter essere richiesto nello Stato membro di scelta del beneficiario e non può essere negato solo perché esiste già una domanda pendente in un altro Stato membro. Ha inoltre riconosciuto che contro il diniego per irricevibilità deve essere garantito un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Protezione temporanea: uno Stato membro non può dichiarare irricevibile una nuova domanda di titolo di soggiorno solo perché il richiedente ne ha già presentata un’altra in un diverso Stato membro, e deve garantire un ricorso giurisdizionale effettivo contro il diniego.

La questione giuridica

Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 osti a una normativa nazionale che dichiara irricevibile la domanda di titolo di soggiorno per protezione temporanea quando il richiedente ha già chiesto o ottenuto un titolo analogo in un altro Stato membro; e se il beneficiario della protezione temporanea abbia diritto, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, a un ricorso effettivo contro il diniego irricevibile del titolo di soggiorno.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare, per sola ragione dell’avvenuta presentazione di una precedente domanda in un altro Stato membro, il rilascio del titolo di soggiorno a una persona che beneficia della protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione 2022/382, se tale titolo non è stato ancora ottenuto altrove. Inoltre, il beneficiario della protezione temporanea dispone, in forza dell’articolo 47 della Carta, di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro la decisione che respinge come irricevibile la domanda di tale titolo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/55/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2001/55/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2001/55/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2001/55/CE
  • Articolo 28 della direttiva 2001/55/CE
  • Articolo 29 della direttiva 2001/55/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2022/382
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Protezione temporanea e rilascio del titolo di soggiorno: domanda reiterata in un altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco in materia di protezione temporanea accordata agli sfollati dall’Ucraina. La Corte è chiamata a interpretare gli articoli 8 e 11 della direttiva 2001/55, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e l’articolo 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

A. N., cittadina ucraina, è entrata nell’Unione il 15 luglio 2022. Ha presentato una domanda di protezione temporanea in Germania il 19 luglio 2022 e, successivamente, una domanda analoga nella Repubblica ceca il 20 settembre 2022. Il Ministero dell’Interno ceco ha respinto la seconda domanda come irricevibile, sul rilievo che la richiedente aveva già chiesto protezione temporanea in un altro Stato membro.

Il Městský soud v Praze ha ritenuto di poter sindacare il diniego nonostante la normativa nazionale escludesse il controllo giurisdizionale, richiamando l’articolo 29 della direttiva 2001/55 e l’articolo 47 della Carta. Ha inoltre ritenuto che la direttiva non consentisse di dichiarare irricevibile la domanda per il solo fatto che una domanda era stata presentata in un altro Stato membro, poiché i motivi di esclusione sono tassativi all’articolo 28.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:

  • se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 osti a una normativa nazionale che rende irricevibile la domanda di titolo di soggiorno per protezione temporanea quando il richiedente ha già chiesto o ottenuto un titolo in un altro Stato membro;
  • se il beneficiario della protezione temporanea abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, contro il diniego irricevibile del titolo di soggiorno.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2001/55, il cui articolo 1 mira a fissare norme minime per la protezione temporanea e a promuovere l’equilibrio degli sforzi tra Stati membri;
  • l’articolo 5 della direttiva, che prevede l’attivazione della protezione temporanea mediante decisione del Consiglio;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché i beneficiari dispongano di titoli di soggiorno per tutta la durata della protezione;
  • l’articolo 11, relativo alla riammissione nel primo Stato membro, oggetto di una dichiarazione di non applicazione da parte degli Stati membri nel contesto della decisione 2022/382;
  • l’articolo 28, che disciplina i casi di esclusione dal beneficio della protezione temporanea;
  • l’articolo 29, che riconosce un’impugnativa alle persone escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che accerta l’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina e si applica, tra l’altro, ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
  • l’articolo 47 della Carta, in tema di tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che, in forza della direttiva 2001/55 e della decisione 2022/382, la protezione temporanea è attivata in tutti gli Stati membri per le categorie di persone individuate nella decisione del Consiglio. Il considerando 16 della decisione 2022/382 rileva che i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti da visto, possono circolare per 90 giorni nell’Unione e scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea.

Da ciò la Corte deduce che le persone rientranti nell’articolo 2 della decisione 2022/382 possono rivolgersi alle autorità dello Stato membro di loro scelta per ottenere il titolo di soggiorno previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55. Ne consegue che, se una persona ha già presentato una domanda in un primo Stato membro ma non ha ancora ottenuto il titolo, il secondo Stato membro non può respingere la nuova domanda come irricevibile soltanto perché una domanda analoga è stata presentata altrove; esso deve esaminarla nel merito.

La Corte aggiunge che le autorità nazionali possono verificare se il richiedente rientri effettivamente nelle categorie protette dalla decisione 2022/382 e se abbia già ottenuto un titolo in un altro Stato membro. Tuttavia, la mera pendenza di una domanda precedente non basta per escludere l’esame della nuova domanda.

Quanto all’articolo 11 della direttiva 2001/55, la Corte rileva che la dichiarazione degli Stati membri di non applicarlo rende tale disposizione non pertinente ai fini della soluzione della controversia; inoltre, essa riguarda la riammissione di chi soggiorni o tenti di entrare illegalmente in un altro Stato membro, situazione diversa da quella della scelta dello Stato membro competente per il rilascio del titolo.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Per l’articolo 47 della Carta, la Corte ricorda che il diritto a un ricorso effettivo presuppone che la persona faccia valere diritti garantiti dal diritto dell’Unione. Qui, il diritto al titolo di soggiorno e ai documenti giustificativi discende direttamente dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, che impone agli Stati membri un obbligo positivo nei confronti dei beneficiari della protezione temporanea.

La conseguenza è che una decisione che respinge come irricevibile la domanda di titolo di soggiorno deve poter essere sottoposta a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte precisa inoltre che l’articolo 47 della Carta è sufficientemente chiaro e autonomamente invocabile, senza necessità di ulteriori specificazioni nel diritto derivato o nazionale.

La Corte respinge implicitamente l’argomento basato sull’articolo 29 della direttiva 2001/55: il fatto che tale articolo preveda espressamente l’impugnativa per le persone escluse dalla protezione temporanea non consente di dedurre, a contrario, che altre decisioni sfavorevoli non debbano essere sindacabili in giudizio.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 osta a una normativa nazionale che neghi il rilascio del titolo di soggiorno a una persona beneficiaria della protezione temporanea, quando essa abbia già chiesto ma non ancora ottenuto tale titolo in un altro Stato membro;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, conferisce al beneficiario della protezione temporanea un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro la decisione che respinge come irricevibile la domanda di rilascio del titolo di soggiorno.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia è rilevante perché conferma che, nel sistema della protezione temporanea per gli sfollati ucraini, il beneficiario può scegliere lo Stato membro in cui richiedere il titolo di soggiorno e non può essere bloccato da regole nazionali che trasformino la prima domanda pendente in un ostacolo assoluto. In più, il diniego per irricevibilità deve essere sindacabile davanti a un giudice, con piena applicazione dell’articolo 47 della Carta.

Come è indicizzato

Materieprotezione temporaneaasilo e immigrazionediritto di soggiornotutela giurisdizionale effettivasfollati da conflitto armato

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