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Ordinanza

Ordinanza n. 1429/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Catania, Sezione II, n. 3287/2023 in data 25 settembre 2023, nonché per la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.

Giustizia amministrativa202401293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione consiliare di riconoscimento di un debito fuori bilancio e acquisizione sanante riferita a una superficie inferiore a quella indicata nel giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un’ulteriore fase di ottemperanza, deducendo l’inesatta esecuzione delle sentenze che avevano accertato l’illegittima occupazione del terreno e imposto all’Amministrazione di scegliere tra restituzione e ripristino del bene, con risarcimento del danno, oppure acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. Ha contestato, in particolare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di un effettivo contraddittorio sulla determinazione dell’area e del corrispettivo, la violazione del giudicato mediante una istruttoria unilaterale e l’illegittima riduzione della superficie da acquisire, individuata dall’Amministrazione in 104 metri quadrati da acquisire e 138 da restituire, anziché nei 520 metri quadrati più volte indicati nella sentenza da eseguire. Ha inoltre chiesto l’applicazione delle misure pecuniarie previste dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., nonché delle disposizioni sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata. La Città Metropolitana ha sostenuto che la superficie effettivamente occupata fosse di 242 metri quadrati, di cui 104 irreversibilmente trasformati, che il procedimento si fosse svolto con adeguato coinvolgimento del ricorrente e del commissario ad acta e che la deliberazione costituisse esatta ottemperanza.

La decisione

Il Collegio ha accolto l’istanza di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza n. 3287/2023 era passata in giudicato e faceva esplicito e reiterato riferimento a una superficie di 520 metri quadrati. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente esaminate le questioni relative all’effettiva estensione dell’area occupata, poiché il giudice deve attenersi al contenuto testuale del giudicato, anche quando l’Amministrazione prospetti una diversa ricostruzione catastale, tecnica o proprietaria. È stato quindi ordinato al commissario ad acta di dare esecuzione alla pronuncia considerando la superficie di 520 metri quadrati, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, ferma la facoltà dell’Amministrazione di provvedere direttamente. Le spese della fase sono state compensate in ragione della particolarità della questione fattuale. Il dispositivo non contiene una distinta statuizione sulla somma ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di adottare misure per assicurare l’esecuzione della decisione, inclusa la fissazione di una somma di denaro; nel caso concreto il Collegio ha disposto l’intervento del commissario ad acta, senza liquidare espressamente la somma richiesta.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La sentenza posta in esecuzione aveva imposto all’Amministrazione di scegliere tra la restituzione del bene e l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione della comunicazione di avvio era stata dedotta dal ricorrente e contestata dall’Amministrazione, ma l’ordinanza ha deciso la controversia sulla base della vincolatività del giudicato e non ha definito autonomamente tale questione.

  • art. 26 c.p.a.

    Il ricorrente ne aveva invocato l’applicazione, ma il Collegio ha compensato le spese della fase senza accogliere una distinta domanda sanzionatoria.

  • art. 96 c.p.c.

    Il ricorrente ne aveva richiesto l’applicazione, ma l’ordinanza non ha pronunciato una condanna per responsabilità processuale aggravata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto oggettivo del giudicato e non può riesaminare questioni di fatto o di diritto già definite, o comunque incompatibili con quanto testualmente stabilito nella decisione da eseguire.
  • Quando la sentenza passata in giudicato indica espressamente una determinata superficie del bene interessato dall’occupazione illegittima, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono assumere quella superficie come dato vincolante dell’esecuzione, senza poterla rideterminare mediante successivi accertamenti catastali, frazionamenti o istruttorie unilaterali.
  • La pendenza del termine assegnato per l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta non impediscono necessariamente all’Amministrazione di provvedere direttamente, salva la necessità che l’attività amministrativa sia conforme al giudicato e che il commissario intervenga in caso di mancata o inesatta esecuzione.
  • L’ordine di esecuzione può essere impartito al commissario ad acta con fissazione di un nuovo termine decorrente dalla comunicazione della decisione, lasciando contestualmente salva la facoltà dell’Amministrazione di provvedere in via diretta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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