Cassazione Penale, Sentenza n. 1200/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa, deducendo vizio di motivazione: il Tribunale ha ritenuto insussistente la "situazione di assoluta indigenza" perché la moglie percepirebbe un reddito di circa €1.500 mensili, ma tale valutazione sarebbe insufficiente e contraddittoria rispetto ai criteri di legge e non avrebbe considerato se detto reddito sia adeguato a far fronte alle primarie esigenze dell'intero nucleo familiare (richiamando dati ISTAT sulla soglia di povertà), oltre a basarsi su argomentazioni già valorizzate per fini diversi (sostituzione della custodia) e non devolute al giudizio di questo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudice al Tribunale di Venezia. La Corte ha precisato che il Tribunale aveva utilizzato in modo erroneo e insufficiente la valutazione del reddito della moglie quale elemento ostativo, senza compiuta verifica se il reddito familiare consenta o meno di far fronte alle esigenze basilari del nucleo. Si è richiamato il principio che la verifica della "situazione di assoluta indigenza" ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 284 cod. proc. pen. richiede criteri rigorosi ma non la prova di totale impossidenza; è sufficiente che, senza i proventi dell'attività lavorativa richiesta, il soggetto non possa far fronte agli oneri per educazione, istruzione e cura dei soggetti a lui dipendenti. Pertanto il provvedimento va rinnovato con adeguata motivazione e valutazione delle esigenze di sostentamento rappresentate dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
La norma consente l'autorizzazione per l'allontanamento dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa in presenza di "situazione di assoluta indigenza"; la Corte interpreta che la verifica di tale condizione richiede criteri di particolare rigore ma non una prova di totale impossidenza, essendo sufficiente l'incapacità, in assenza dei proventi lavorativi, di far fronte alle esigenze primarie del nucleo familiare.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza al giudice cui rinviare la causa; la Corte dispone il rinvio ad un nuovo giudice del Tribunale competente ai sensi di tale disposizione.
artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicano il titolo di reato (illecito in materia di stupefacenti) per il quale l'indagato è sottoposto a procedimento; la qualificazione del reato contestato è rilevante per il contesto cautelare ma non modifica i criteri applicativi dell'art. 284.
Giurisprudenza (Cass. Sez. III, n. 24995 del 13/2/2018, Osmani, Rv. 273205)
La pronuncia viene richiamata per il principio secondo cui, nell'autorizzare l'allontanamento per lavoro, la valutazione della situazione di indigenza deve essere rigorosa ma non richiedere l'assoluta impossidenza; è sufficiente la mancanza di mezzi per far fronte alle esigenze primarie della famiglia.
Massime di principio
- La verifica della "situazione di assoluta indigenza" ai fini dell'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per lavoro richiede una valutazione rigorosa ma non l'accertamento di una totale mancanza di risorse: è sufficiente l'incapacità, in assenza dei proventi lavorativi, di far fronte alle esigenze primarie (educazione, istruzione, cura) del nucleo familiare.
- La semplice disponibilità di un reddito familiare (es. il reddito della moglie) è rilevante ma non automaticamente decisiva: il giudice deve accertare se tale reddito è effettivamente sufficiente a coprire le necessità essenziali dell'intero nucleo convivente.
- Non è corretto riutilizzare pedissequamente valutazioni compiute per fini diversi (es. sostituzione della custodia) come ragione ostativa per negare l'autorizzazione al lavoro senza una specifica e motivata analisi dell'idoneità di quei fatti a smentire la situazione di indigenza.
- Il giudice deve motivare compiutamente la decisione, valutando anche dati oggettivi e fonti attendibili (es. statistiche ISTAT) quando rilevanti per la verifica della soglia di povertà o delle capacità economiche familiari.
- Se la motivazione è insufficiente o contraddittoria rispetto ai criteri di legge, il rimedio è l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito proceda a nuova, adeguata valutazione.
- Non è ammissibile fondare il rigetto su profili non devoluti al giudizio d'appello in modo da privare il ricorrente di un effettivo grado di giudizio: eventuali nuovi elementi decisivi devono essere dedotti e confrontabili dalle parti nel relativo grado.
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