Sentenza n. 490/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sez. lavoro, n. 26/2024, dep. il 23.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inesecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 26/2024, relativa all'attribuzione del beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, passata in giudicato e non impugnata, che aveva riconosciuto a una docente il beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e a un altro docente il medesimo beneficio per l'anno scolastico 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione della carta docente e all'accredito delle somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità esecutive, l'eventuale emanazione del provvedimento in luogo dell'Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione della pronuncia al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché la proponibilità del ricorso collettivo, essendo tutti i ricorrenti destinatari dello stesso titolo esecutivo. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dimostrato l'adempimento del giudicato. Il ricorso è stato pertanto accolto: il Ministero è stato ordinato di costituire la carta elettronica del docente e accreditarvi 1.000 euro complessivi in favore della prima docente e 500 euro in favore del secondo docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza di parte. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e adottare le misure esecutive necessarie.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto presupposto di proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, utilizzata nel caso concreto per l'accredito delle somme riconosciute dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di prestazione o di conformazione rimasto ineseguito.
- La proponibilità dell'azione di ottemperanza richiede, tra l'altro, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi puntualmente stabiliti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione in forma specifica, indicando somme, modalità e termine per l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'attività amministrativa in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, anche con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi.
- È ammissibile il ricorso collettivo in ottemperanza quando più ricorrenti sono destinatari del medesimo titolo esecutivo e le rispettive pretese riguardano l'attuazione di obblighi omogenei derivanti da quella pronuncia.
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