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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18887/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna per intervenuta prescrizione del reato (artt. 157 e 161 cod. pen.), sostenendo che alla data della sentenza di appello i termini di prescrizione si erano già compiuti (prescrizione estinta il 12/09/2019). L'imputato ha proposto ricorso articolato su tre motivi: 1) violazione di legge per mancata trasmissione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale nei termini previsti; 2) vizio di motivazione e apoditticità della sentenza d'appello, rilevando elementi probatori che avrebbero escluso la volontà di ingannare il personale di cancelleria (annotazioni sulle istanze che indicavano di essere ex difensore e dichiarazioni dei testi a discarico); 3) in subordine, contestazione della prescrizione (anche l'imputato aveva rilevato la estinzione per prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale e ha accolto il ricorso dell'imputato. Pur riconoscendo che la prescrizione era intervenuta anteriormente alla sentenza di secondo grado, il Collegio ha ritenuto prevalente la causa di non punibilità perche il fatto non sussiste (art. 129 comma 2 c.p.p.). Nel merito la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse un interesse legittimo a ottenere copie degli atti (per difesa in procedimento disciplinare) e che le istanze fossero state comprese e autorizzate nell'ambito della procedura ex art. 116 cod. proc. pen.; la condotta non dimostrava la coscienza e volontà di ingannare il personale della cancelleria. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perche il fatto non sussiste; revocate le statuizioni civili; rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Gli altri motivi proposti dall'imputato sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma del codice penale applicata in primo e secondo grado per la contestazione (riguardante la condotta dolosa di rappresentarsi come difensore o indurre in errore la cancelleria). La Corte di Cassazione ha ritenuto tuttavia che i presupposti fattuali per la fattispecie non risultassero provati.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul termine di prescrizione del reato; utilizzata dal Procuratore Generale per calcolare il momento di estinzione del reato (contestata come intervenuta il 12/09/2019). La Corte ha preso atto della prescrizione ma ha privilegiato la formula assolutoria per non sussistenza del fatto.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulle sospensioni e interruzioni dei termini di prescrizione; rilievo nel calcolo del decorso prescrizionale. Il ricorrente ha affermato che non erano intervenute sospensioni utili a fermare il decorso della prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la causa di non punibilità perche il fatto non sussiste prevale sulla causa di estinzione del reato. La Corte ha applicato questa norma per assolvere l'imputato con formula per non sussistenza del fatto anziche dichiarare semplicemente l'estinzione per prescrizione.

  • art. 116, comma 2, cod. proc. pen.

    Regolamenta il rilascio di copie degli atti e l'intervento del giudice per autorizzare il rilascio; la Corte ha ritenuto che il rilascio fosse stato autorizzato secondo questa procedura e che il personale di cancelleria non avesse discrezionalità decisionale nel conferire le copie.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Norma citata dal ricorrente in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; rilevata la presunta mancata comunicazione tempestiva alle difese. La Corte non ha ritenuto decisivo questo rilievo alla luce della decisione di merito per non sussistenza.

  • art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle modalità di comunicazione degli atti alle parti e alla difesa. Anche questo vizio è rimasto assorbito dalla decisione di non sussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Quando sussiste una causa di non punibilità perche il fatto non sussiste, questa puo prevalere sulla mera estinzione del reato per prescrizione; il giudice puo assolvere con formula di merito se dagli atti emerge evidente esclusione della responsabilita.
  • La semplice autorizzazione al rilascio di copie ex art. 116 cod. proc. pen. e il comportamento formale della cancelleria possono escludere che vi sia stata una condotta ingannevole del richiedente; elementi contestuali e finalita della richiesta (es. difesa in procedimento disciplinare) sono rilevanti per escludere il dolo.
  • Un provvedimento successivo del giudice che revoca un'autorizzazione non implica automaticamente che il richiedente abbia agito con intenzione fraudolenta al momento della richiesta.
  • Le nullita o violazioni procedurali (es. mancata trasmissione di conclusioni scritte) restano rilevanti ma possono essere assorbite o risultare irrilevanti se il giudice di legittimita accerta l'inesistenza del fatto o la chiara innocenza dell'imputato.
  • Per reati che implicano rappresentazioni della propria qualita (es. farsi passare per difensore), occorre prova chiara della coscienza e volontà di ingannare; formulazioni ambigue nelle istanze o riferimenti a un precedente ruolo professionale possono giustificare l'assenza di dolo.
  • In sede di impugnazione la Corte di Cassazione puo esaminare sia questioni di diritto (prescrizione, violazioni procedurali) sia di merito quando la ricostruzione dei fatti evidenzi l'assenza di una condotta configurabile penalmente.

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