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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36747/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia ha natura esclusivamente processuale. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 27/02/2021, ma non risulta depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte rileva che il deposito è avvenuto oltre la scadenza, sulla base della certificazione di cancelleria successiva al termine. Il ricorrente non si è costituito. Il resistente ha spiegato difese come controricorrente. Il Collegio, aderendo alla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ha quindi esaminato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per omesso tempestivo deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369 c.p.c., poiché il ricorso non è stato depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    deposito del ricorso entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    Il mancato deposito del ricorso nel termine è causa di improcedibilità, rilevabile d'ufficio anche se il resistente si è costituito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il relatore può formulare proposta al Collegio che, se condivisa, conduce alla definizione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. è un adempimento essenziale: il suo mancato tempestivo compimento determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per omesso deposito del ricorso entro il termine di legge è una sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non viene sanata dalla costituzione del resistente.
  • Ai fini del computo del termine per il deposito occorre avere riguardo alla data di perfezionamento della notificazione dell'atto alle parti contro le quali il ricorso è proposto.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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