Parere n. 263/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Demetra s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore signor Eduardo Di Noto (Avv. Pietro Licari), contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura e pesca, Ispettorato dell’agricoltura di Enna, Agenzia per le erogazioni dell’agricoltura (AGEA) e nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. per l’annullamento, previa sospensione, delle note del Servizio 10, dell’Ispettorato dell’agricoltura di Enna prot. n. 6241 del 3 giugno 2026 e prot. n. 3998 del 10 aprile 2026, di richiesta di restituzione parziale di aiuto comunitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di annullamento delle note dell’Ispettorato dell’agricoltura di Enna del 10 aprile 2026 e del 3 giugno 2026, recanti la richiesta di restituzione parziale di un contributo comunitario per lavori di recinzione non integralmente realizzati.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato le note con cui l’Ispettorato, a seguito del collaudo a saldo, ha richiesto la restituzione di euro 20.214,14, rilevando che una parte della recinzione finanziata non era stata realizzata e che la spesa ammissibile risultava inferiore a quella ammessa. La società ha dedotto, in modo sintetico, violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione, nonché illegittimità derivata per mancanza dei presupposti. Ha inoltre sostenuto che la mancata esecuzione di circa 800 metri di recinzione sarebbe dipesa da una causa eccezionale imputabile all’impresa esecutrice, non alla beneficiaria, e che l’amministrazione avrebbe applicato regolamenti dell’Unione europea abrogati, in luogo della disciplina successiva che contempla ipotesi di forza maggiore. La questione preliminare decisiva è se la controversia, concernente la restituzione parziale del contributo per inadempimento nella fase esecutiva, appartenga alla giurisdizione amministrativa e possa quindi essere proposta con ricorso straordinario.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ritiene che la controversia riguardi la fase successiva alla concessione del contributo e la verifica dell’adempimento degli obblighi assunti dalla beneficiaria: l’accertata mancata integrale realizzazione delle opere ha determinato una spesa ammissibile inferiore e la conseguente richiesta restitutoria. In tale ipotesi la posizione della beneficiaria è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario, non essendo contestato l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo di valutazione discrezionale sull’attribuzione del beneficio. Le censure di merito, incluse quelle sulla causa della mancata esecuzione e sull’applicabilità dei regolamenti UE, restano assorbite e non sono esaminate; è assorbita anche la domanda cautelare. Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se riproposta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il parere, considerata anche la mancata indicazione nei provvedimenti impugnati dell’autorità e del termine per ricorrere.
Osservazioni
Giurisdizione e ammissibilità del ricorso straordinario
La controversia riguarda la restituzione parziale di un contributo per inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. La posizione azionata è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario; ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il ricorso è quindi inammissibile.
Censure di merito e domanda cautelare
L’accertato difetto di giurisdizione impedisce l’esame delle censure relative alla mancata realizzazione delle opere, alla causa eccezionale dedotta dalla ricorrente e alla disciplina europea applicabile. Le questioni di merito e la domanda cautelare restano assorbite.
Translatio iudicii
Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda qualora essa sia riproposta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
per effetto del quale il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
Il ricorso straordinario è utilizzabile soltanto per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa; quando la controversia appartiene al giudice ordinario, il rimedio è inammissibile.
art. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010
giustifica la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta dinanzi al giudice ordinario competente nel termine di tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il presente parere, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine di tre mesi indicato, conservandone gli effetti sostanziali e processuali.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa riguarda la fase di valutazione della domanda e di attribuzione del beneficio, quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale; dopo la concessione, le controversie concernenti l’adempimento degli obblighi del beneficiario e la restituzione delle somme per inadempimento appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria.
- La richiesta di restituzione di un contributo per opere non integralmente eseguite, quando si fonda esclusivamente sull’inadempimento del beneficiario e non investe l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale sull’attribuzione del beneficio, dà luogo a una controversia su una posizione di diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione è ammesso soltanto per controversie appartenenti alla giurisdizione amministrativa; l’accertato difetto di tale giurisdizione comporta l’inammissibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito e della domanda cautelare.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se la stessa è riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del provvedimento conclusivo, secondo il meccanismo richiamato dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Restituzione parziale di contributo e difetto di giurisdizione
Il parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguarda un ricorso straordinario contro la richiesta di restituzione di una parte di un finanziamento comunitario per opere di recinzione non integralmente realizzate. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile perché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Fatti e provvedimenti contestati
Il contributo era stato concesso nell’ambito della sottomisura 4.1.A dello sviluppo rurale, prevista dal Regolamento (UE) n. 1305/2013. Dopo il collaudo a saldo, l’Ispettorato dell’agricoltura di Enna ha rilevato la mancata realizzazione di una parte della recinzione e una spesa ammissibile di euro 211.130,56, inferiore alla spesa ammessa, rideterminata in euro 271.223,00 dopo una variante. Con le note del 10 aprile e del 3 giugno 2026 è stata richiesta la restituzione di euro 20.214,14.
La beneficiaria ha rappresentato che circa 800 metri di recinzione non sarebbero stati eseguiti dall’impresa incaricata per una causa eccezionale e senza responsabilità della società. Ha contestato, inoltre, il richiamo dell’amministrazione ai regolamenti europei previgenti, sostenendo che la disciplina successiva contempla ipotesi di forza maggiore. Ha anche chiesto la rateizzazione della somma e la sospensione dell’escussione della garanzia fideiussoria; AGEA ha negato tali richieste. Il decreto del 30 luglio 2026 ha approvato l’accertamento del saldo finale e confermato la spesa ammissibile e la restituzione richiesta.
Censure e questione preliminare
La ricorrente ha formulato una censura generale di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione, oltre all’illegittimità derivata per mancanza dei presupposti. Il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati non erano individuati con piena chiarezza e che le censure erano esposte in modo sommario, ma ha ricondotto la controversia alla contestazione della restituzione parziale dovuta alla mancata integrale esecuzione dei lavori finanziati.
La questione decisiva è stata quindi il riparto di giurisdizione: occorreva stabilire se la richiesta restitutoria riguardasse l’esercizio di un potere amministrativo nella concessione del beneficio oppure l’adempimento degli obblighi del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto.
Riparto di giurisdizione
Il Collegio richiama il criterio secondo cui le controversie sulla fase di valutazione della domanda e di concessione del contributo spettano al giudice amministrativo quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale di attribuzione. Dopo la concessione, invece, le controversie relative all’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario e alla restituzione di somme per inadempimento riguardano una posizione di diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario, salvo che sia in discussione un’autotutela amministrativa o un distinto esercizio di potere autoritativo.
Nel caso concreto, la richiesta di restituzione deriva dall’accertata mancata integrale realizzazione delle opere finanziate e dalla conseguente rideterminazione della spesa ammissibile. Non è in discussione una valutazione discrezionale sull’an, il quid o il quomodo della concessione: la controversia attiene all’esecuzione del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento contestato alla beneficiaria. Il Collegio richiama, a sostegno, Cass., Sezioni Unite civili, 11 ottobre 2016, n. 20422, il parere CGARS n. 58/2025 e Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 11311/2023, con richiamo all’Adunanza plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014.
Esito e riproposizione della domanda
Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio non esamina le censure sulla responsabilità per la mancata esecuzione, sulla motivazione e sulla disciplina europea: esse restano assorbite. È assorbita anche la domanda cautelare.
Il parere afferma la giurisdizione del giudice ordinario e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se la ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La mancata indicazione nei provvedimenti impugnati dell’autorità e del termine per ricorrere è considerata, insieme alla tempestiva proposizione del ricorso straordinario, rilevante ai fini della salvaguardia della domanda.
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