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Sentenza

Sentenza n. 931/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 19.12.2024, n. 1304, passata in giudicato, della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 30.1.2025, n. 135, passata in giudicato, e della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 4.11.2025, n. 992, passata in giudicato, con riferimento alle spese di lite;

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alle spese di lite, di tre sentenze passate in giudicato del Tribunale di Genova, sezione lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, quale difensore titolare di credito antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c., per ottenere l’esecuzione della parte dispositiva di tre sentenze del Tribunale di Genova, passate in giudicato, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, insistendo soltanto per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto nelle more aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, considerando la natura e il carattere seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato. Non è stata disposta la distrazione delle spese, perché il ricorrente aveva agito in proprio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 93 c.p.c.

    Il difensore può agire quale titolare del credito relativo alle spese di lite quando ne abbia ottenuto la distrazione in proprio favore quale procuratore antistatario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, la liquidazione delle spese può tenere conto dell’assimilazione funzionale del giudizio alle procedure esecutive e della natura seriale della controversia.
  • Quando il difensore agisce in proprio quale titolare del credito per le spese di lite, non ricorrono i presupposti per la distrazione delle spese processuali in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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