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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata prima dell'udienza camerale, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate, non essendosi costituita tempestivamente la parte intimata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino pakistano aveva chiesto protezione internazionale riferendo di essere fuggito dal Paese d'origine a causa di una lite con un connazionale, inizialmente connessa all'acquisto di un terreno e poi degenerata in contrasti di natura politica, accompagnati anche da aggressioni. La Commissione territoriale respingeva la domanda; il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo inattendibile il racconto, insussistente il timore di persecuzioni politiche, inesistente il rischio di violenza indiscriminata da conflitto armato interno sulla base dei report EASO, e non ravvisando specifiche condizioni di vulnerabilità per il permesso umanitario. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell'udienza camerale depositava rinuncia agli atti del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa per la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia agli atti.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 306 c.p.c. per l'effetto estintivo derivante dalla rinuncia al ricorso in cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, se ritualmente depositata prima dell'udienza camerale, determina l'estinzione del processo anche in sede di legittimità.
  • In caso di estinzione per rinuncia e mancata tempestiva costituzione della parte intimata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e non esamina il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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