Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8290/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver colposamente contribuito a cagionare un incendio boschivo (danno a terreni e ambiente) con due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, deducendo contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti offese, la presenza di materiale fotografico e testimonianze a discarico (anche sul fatto che l'imputato fosse in casa e che il teste Palmieri non potesse avere visuale a causa di una siepe); 2) omissione della declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine prescrizionale fosse spirato il 15/01/2024 (reato consumato il 15/07/2016) e che non vi fossero cause di sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le censure erano essenzialmente di merito e la Corte di legittimità non può rivalutare il materiale probatorio né sostituirsi al giudice di merito salvo vizi strutturali della motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: va computata ai fini della prescrizione l'aggravante "a effetto speciale" di cui al comma 4 dell'art. 423-bis (aumento della pena della metà), sicché la pena massima considerata porta a un termine prescrizionale complessivo di 10 anni decorrenti dal 15/07/2016, con scadenza il 15/07/2026. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    Il comma 4 prevede un aumento della pena della metà se dall'incendio deriva danno grave, esteso e persistente all'ambiente; tale aggravante è qualificata "a effetto speciale" e deve essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se nel bilanciamento con le attenuanti è stata ritenuta subvalente.

  • art. 157 cod. pen.

    commi richiamati nel testo (in particolare comma 3)

    Stabilisce le modalità di determinazione del tempo di prescrizione tenendo conto della pena edittale massima comprensiva delle aggravanti a effetto speciale; il giudizio di bilanciamento (art. 69) non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione in relazione alla misura della pena inflitta (o della pena edittale) mediante il relativo incremento temporale; qui utilizzato per calcolare l'aumento complessivo del termine prescrizionale.

  • art. 129 cod. pen.

    richiamato nella memoria difensiva

    Norma relativa alle attenuanti e al loro apprezzamento nel giudizio di determinazione della pena; nel caso la difesa richiamava disposizioni relative al computo delle attenuanti ma la Corte ha precisato che ciò non incide sul calcolo della prescrizione quando sono presenti aggravanti a effetto speciale.

  • art. 69 cod. pen.

    richiamato nella motivazione giurisprudenziale

    Disciplina il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio per affermare che il risultato del bilanciamento non modifica la determinazione della pena massima ai fini della prescrizione quando sono presenti aggravanti a effetto speciale.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito riequilibrare il giudizio probatorio: i motivi che contengono ricostruzioni alternative dei fatti o contestazioni di merito sono inammissibili salvo mostrare vizi strutturali gravi e specifici della motivazione del giudice di merito.
  • Le fotografie o altre prove a discarico che impugnano la valutazione probatoria devono essere utilizzate e valutate nel merito davanti ai giudici di merito; in cassazione occorre indicare chiaramente quali "atti del processo" decisivi sono stati ignorati o travisati per far valere un vizio di motivazione rilevante.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tenere conto delle aggravanti "a effetto speciale" anche se, nel bilanciamento con le attenuanti, sono state ritenute subvalenti: tali aggravanti aumentano la pena edittale massima e quindi la durata della prescrizione.
  • Il termine prescrizionale decorre dalla data di consumazione del reato e va conteggiato sulla base della pena edittale massima comprensiva di eventuali aumenti per aggravanti a effetto speciale e delle maggiorazioni previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; controllare sempre eventuali cause di sospensione o interruzione che possono modificare il calcolo.
  • Se si ritiene che la prescrizione sia maturata, è necessario farlo valere e documentare puntualmente (date, sospensioni, udienze, misure cautelari, ecc.) già nelle fasi del merito e dell'impugnazione; l'eventuale omissione del giudice di merito nella declaratoria di prescrizione può costituire motivo processuale rilevante ma richiede una corretta ricostruzione temporale e normativa.
  • In caso di impugnazioni basate su contraddizioni testimoniali o su divergenze tra dichiarazioni e mezzi di prova (foto, sopralluoghi), è fondamentale evidenziare nel ricorso di legittimità non la mera discrepanza, ma in che modo tale prova ignorata o travisata sia decisiva e capace di disarticolare completamente il ragionamento motivazionale del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.