Cassazione Penale, Sentenza n. 8290/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver colposamente contribuito a cagionare un incendio boschivo (danno a terreni e ambiente) con due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, deducendo contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti offese, la presenza di materiale fotografico e testimonianze a discarico (anche sul fatto che l'imputato fosse in casa e che il teste Palmieri non potesse avere visuale a causa di una siepe); 2) omissione della declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine prescrizionale fosse spirato il 15/01/2024 (reato consumato il 15/07/2016) e che non vi fossero cause di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le censure erano essenzialmente di merito e la Corte di legittimità non può rivalutare il materiale probatorio né sostituirsi al giudice di merito salvo vizi strutturali della motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: va computata ai fini della prescrizione l'aggravante "a effetto speciale" di cui al comma 4 dell'art. 423-bis (aumento della pena della metà), sicché la pena massima considerata porta a un termine prescrizionale complessivo di 10 anni decorrenti dal 15/07/2016, con scadenza il 15/07/2026. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 423-bis cod. pen.
Il comma 4 prevede un aumento della pena della metà se dall'incendio deriva danno grave, esteso e persistente all'ambiente; tale aggravante è qualificata "a effetto speciale" e deve essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se nel bilanciamento con le attenuanti è stata ritenuta subvalente.
art. 157 cod. pen.
commi richiamati nel testo (in particolare comma 3)
Stabilisce le modalità di determinazione del tempo di prescrizione tenendo conto della pena edittale massima comprensiva delle aggravanti a effetto speciale; il giudizio di bilanciamento (art. 69) non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in relazione alla misura della pena inflitta (o della pena edittale) mediante il relativo incremento temporale; qui utilizzato per calcolare l'aumento complessivo del termine prescrizionale.
art. 129 cod. pen.
richiamato nella memoria difensiva
Norma relativa alle attenuanti e al loro apprezzamento nel giudizio di determinazione della pena; nel caso la difesa richiamava disposizioni relative al computo delle attenuanti ma la Corte ha precisato che ciò non incide sul calcolo della prescrizione quando sono presenti aggravanti a effetto speciale.
art. 69 cod. pen.
richiamato nella motivazione giurisprudenziale
Disciplina il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio per affermare che il risultato del bilanciamento non modifica la determinazione della pena massima ai fini della prescrizione quando sono presenti aggravanti a effetto speciale.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito riequilibrare il giudizio probatorio: i motivi che contengono ricostruzioni alternative dei fatti o contestazioni di merito sono inammissibili salvo mostrare vizi strutturali gravi e specifici della motivazione del giudice di merito.
- Le fotografie o altre prove a discarico che impugnano la valutazione probatoria devono essere utilizzate e valutate nel merito davanti ai giudici di merito; in cassazione occorre indicare chiaramente quali "atti del processo" decisivi sono stati ignorati o travisati per far valere un vizio di motivazione rilevante.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tenere conto delle aggravanti "a effetto speciale" anche se, nel bilanciamento con le attenuanti, sono state ritenute subvalenti: tali aggravanti aumentano la pena edittale massima e quindi la durata della prescrizione.
- Il termine prescrizionale decorre dalla data di consumazione del reato e va conteggiato sulla base della pena edittale massima comprensiva di eventuali aumenti per aggravanti a effetto speciale e delle maggiorazioni previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; controllare sempre eventuali cause di sospensione o interruzione che possono modificare il calcolo.
- Se si ritiene che la prescrizione sia maturata, è necessario farlo valere e documentare puntualmente (date, sospensioni, udienze, misure cautelari, ecc.) già nelle fasi del merito e dell'impugnazione; l'eventuale omissione del giudice di merito nella declaratoria di prescrizione può costituire motivo processuale rilevante ma richiede una corretta ricostruzione temporale e normativa.
- In caso di impugnazioni basate su contraddizioni testimoniali o su divergenze tra dichiarazioni e mezzi di prova (foto, sopralluoghi), è fondamentale evidenziare nel ricorso di legittimità non la mera discrepanza, ma in che modo tale prova ignorata o travisata sia decisiva e capace di disarticolare completamente il ragionamento motivazionale del giudice di merito.
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