Cassazione Civile, Ordinanza n. 11636/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per lavori edilizi su un immobile privato. L’appaltatore aveva iniziato le opere ma aveva poi sospeso l’attività, sostenendo che la prosecuzione avrebbe comportato la realizzazione di interventi abusivi rispetto al titolo edilizio. Egli aveva chiesto il pagamento del valore delle opere eseguite a titolo di indebito arricchimento. La committente aveva contestato la giustificazione dell’abbandono del cantiere, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti in modo difforme dal progetto e chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. In primo grado la domanda dell’appaltatore fu respinta e fu accolta la riconvenzionale della committente; in appello la Corte di Lecce ha poi ritenuto che il contratto fosse nullo perché l’opera convenuta era totalmente difforme rispetto alla concessione edilizia, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria della committente e respingimento della domanda di arricchimento senza causa dell’appaltatore. La committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme urbanistiche e dei canoni interpretativi contrattuali, sostenendo che non vi fosse totale difformità ma solo difformità parziale; 2) violazione delle stesse norme e delle regole sulla buona fede e sull’inadempimento, contestando la legittimità dell’abbandono del cantiere; 3) censura sulla ripartizione della responsabilità per la cattiva esecuzione delle opere, in particolare dei pilastri; 4) censura contro il rigetto della domanda di risarcimento, anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale; 5) censura sulle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato la nullità del contratto per totale difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo, escludendo la responsabilità contrattuale dell’appaltatore e rigettando il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della committente. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato nullo il contratto di appalto per totale difformità delle opere rispetto alla concessione edilizia, ritenendo corretto l’accertamento in fatto della radicale diversità dell’organismo edilizio programmato rispetto a quello assentito. Da ciò ha fatto discendere che l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore era giustificato, sicché non poteva ravvisarsi un suo inadempimento contrattuale né un obbligo risarcitorio in favore della committente. Ha inoltre escluso che potesse operare la responsabilità ex art. 1669 c.c. nel caso di opera non ultimata e di contratto nullo per violazione della disciplina urbanistica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
"interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire"
La totale difformità ricorre quando l'opera realizza un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione rispetto a quello assentito, ovvero volumi oltre i limiti del progetto.
art. 32 d.P.R. n. 380/2001
"le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato"
Le variazioni essenziali si distinguono dalla totale difformità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le opere integrassero totale difformità, non mera variazione essenziale.
art. 29 L. n. 47/1985
citato come art. 29, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato per affermare il dovere del costruttore di verificare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e al titolo edilizio.
art. 11 d.P.R. n. 380/2001
"il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo"
La Corte lo richiama per sottolineare che tra i doveri della committenza vi è l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione dell'opera.
art. 384 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del dictum di rinvio, rilevando che il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto formulato in cassazione.
art. 1175 c.c.
La censura sulla violazione di buona fede e correttezza è respinta perché, accertata la nullità del contratto, l'abbandono del cantiere non integra inadempimento imputabile all'appaltatore.
art. 1375 c.c.
Come per l'art. 1175 c.c., la Corte esclude la sua violazione in presenza di contratto nullo e di impossibilità di proseguire lavori abusivi.
art. 1669 c.c.
La speciale responsabilità per rovina e gravi difetti non è configurabile nel caso esaminato, sia perché l'opera non era ultimata, sia perché l'abbandono del cantiere è stato ritenuto giustificato dalla nullità del contratto.
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte chiarisce che la disciplina dell'inadempimento presuppone un contratto valido; se il contratto è nullo, non può parlarsi di responsabilità contrattuale da inesatto adempimento.
art. 1455 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non conduce ad alcun accoglimento perché il tema della gravità dell'inadempimento resta assorbito dalla nullità del contratto.
art. 2697 c.c.
La censura sull'omesso esame e sulla prova non supera il giudizio di legittimità, perché l'accertamento di totale difformità è stato compiuto in fatto sulla base della consulenza tecnica.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza impedisce solo di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto non vi è violazione.
art. 92 c.p.c.
La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se correttamente motivate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'appalto avente ad oggetto opere edilizie, la compatibilità dell'intervento con il titolo abilitativo va valutata complessivamente e in modo unitario: se l'opera programmata realizza un organismo edilizio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche o volumetriche, ricorre la totale difformità e non una mera difformità parziale.
- La totale difformità rispetto al permesso di costruire può determinare la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative urbanistiche; in tale ipotesi non è configurabile un ordinario inadempimento contrattuale fondato su un negozio nullo.
- L'appaltatore è tenuto a verificare la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica e al titolo edilizio; tuttavia, quando la prosecuzione dei lavori implichi la realizzazione di opere abusive o comunque non assentite, l'interruzione dell'attività può essere giustificata.
- Se il contratto di appalto è nullo per violazione della normativa edilizia, la committente non può far valere una responsabilità contrattuale dell'appaltatore per inesatto adempimento delle prestazioni derivanti dal contratto nullo.
- La responsabilità speciale dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. presuppone, in linea generale, un'opera ultimata o comunque una fattispecie compatibile con la disciplina di tale norma; non è configurabile quando l'opera non sia stata completata e l'abbandono del cantiere sia stato ritenuto giustificato dalla nullità del contratto.
- La valutazione delle spese di lite e della soccombenza reciproca rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
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