Sentenza n. 12372/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato, prima adottati il 24 ottobre 2024 e poi sostituiti dal provvedimento del 20 gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento sostitutivo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 30-bis, comma 8, e 35 del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e mancato rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità. La revoca si fondava principalmente sulla mancata produzione di una valida asseverazione del requisito economico del datore di lavoro, ritenuta necessaria per la procedura relativa al decreto flussi 2021, oltre che sulla carenza della documentazione relativa all’alloggio. Il datore aveva dichiarato, nella domanda del 27 gennaio 2022, un fatturato 2020 ritenuto sufficiente e l’esistenza di 35 dipendenti; il nulla osta era stato rilasciato l’8 luglio 2022. Nel corso del procedimento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno si era presentato soltanto il lavoratore, che nel frattempo aveva trovato altra occupazione. Il ricorrente ha evidenziato che il lavoratore aveva regolarmente lavorato dal suo ingresso in Italia, percepito le retribuzioni, ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e risultava regolarmente soggiornante, senza essere a conoscenza delle successive contestazioni sulla capacità economica del datore.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il primo provvedimento di revoca era stato annullato e sostituito dal successivo atto del 20 gennaio 2025, impugnato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti ai fini del riesame. Il TAR ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria, rilevando che l’Amministrazione aveva fondato la revoca sulla mancata asseverazione e sulla pretesa insufficienza del fatturato degli anni 2021 e 2022 senza adeguatamente considerare il fatturato dichiarato per il 2020, il regolare svolgimento del rapporto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni, la regolarità contributiva, la registrazione del contratto, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e la situazione attuale del lavoratore, già titolare di un permesso valido e occupato presso altro datore. Il giudice ha quindi imposto un riesame complessivo della vicenda, anche alla luce dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3194/2025, e ha annullato il provvedimento del 20 gennaio 2025, senza definire direttamente la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno. Le spese sono state compensate per ragioni equitative e per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
Richiamato tra i parametri normativi dedotti dal ricorrente in relazione alla disciplina del soggiorno degli stranieri.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale norma disciplinante l’ingresso e l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato dello straniero.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Richiamato in relazione agli adempimenti documentali e procedurali della procedura di ingresso per lavoro subordinato.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale ulteriore parametro della disciplina regolamentare dell’ingresso e del soggiorno.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, conv. in l. 122/2022
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla procedura flussi oggetto di controversia.
art. 44, comma 3, d.l. 73/2022
Il giudice riferisce che, per il decreto flussi 2021, l’asseverazione del requisito economico avrebbe dovuto essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta per lavoro subordinato non può fondarsi sulla mera rilevazione della mancanza di un’asseverazione o dell’insufficienza del requisito economico senza un’istruttoria complessiva sulla documentazione disponibile e sull’effettiva situazione del rapporto di lavoro.
- Nel riesaminare la legittimità di un nulla osta per lavoro subordinato, l’Amministrazione deve considerare anche gli elementi sopravvenuti e concretamente rilevanti, quali il regolare svolgimento del rapporto, il pagamento delle retribuzioni, la regolarità contributiva, la registrazione del contratto e il possesso di un valido permesso di soggiorno.
- Quando l’Amministrazione sostituisce il provvedimento originariamente impugnato con un nuovo atto, l’impugnazione del primo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l’interesse alla decisione si concentra sull’atto sostitutivo impugnato con motivi aggiunti.
- L’annullamento per difetto di istruttoria può essere disposto ai fini del riesame senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella amministrativa sulla definitiva sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →