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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29844/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione professionale tra due avvocati, nell'ambito del quale una parte aveva svolto attività di domiciliazione e assistenza in numerosi giudizi in favore dell'altra. In un primo giudizio il Tribunale aveva accertato il rapporto di mandato e condannato la controparte al pagamento di una somma a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA, interessi e spese di causa, senza menzionare espressamente il rimborso forfettario delle spese generali. Successivamente la creditrice aveva intimato precetto per ottenere anche il 12,5% a titolo di spese generali calcolato sul compenso liquidato; il debitore aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado e poi in appello. Nel ricorso per cassazione si deducevano, da un lato, la violazione dell'art. 2909 c.c. per non poter considerare implicitamente riconosciuto dal giudicato un credito non espressamente domandato o liquidato; dall'altro, la violazione dell'art. 474 c.p.c. per difetto di titolo esecutivo quanto alla voce delle spese generali, che in un autonomo giudizio tra avvocati richiede una specifica domanda e non può essere azionata esecutivamente se non risultante dal titolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che il rimborso forfettario delle spese generali, pur spettando automaticamente alla parte vittoriosa nelle spese di lite senza necessità di espressa domanda o menzione nel dispositivo, quando sia richiesto da un avvocato nei confronti di un altro avvocato quale componente del compenso per prestazioni professionali di domiciliazione, presuppone invece un'apposita domanda nel giudizio di cognizione. Poiché nel titolo formatosi nel precedente giudizio non vi era un'espressa pronuncia su tale voce, la creditrice non poteva azionarla in executivis; avrebbe dovuto impugnare la mancata pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Sono rimaste assorbite la domanda di responsabilità aggravata e le domande restitutorie da proporre al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre solo quanto è stato effettivamente deciso; non consente di considerare implicitamente riconosciuto un credito non oggetto di espressa pronuncia quando la domanda era necessaria

  • art. 474 c.p.c.

    ai fini dell'esecuzione forzata il titolo deve contenere un credito certo e liquidato; non è sufficiente un fondamento implicito della voce non espressamente statuita nel titolo

  • art. 14 d.m. 8 aprile 2004, n. 127

    rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente

    la previsione disciplina il rimborso forfettario come componente delle spese giudiziali poste a carico del soccombente, ma ciò opera automaticamente solo nel regime della condanna alle spese di lite

  • art. 99 c.p.c.

    nel rapporto professionale tra avvocati il diritto al rimborso forfettario deve essere introdotto con apposita domanda

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sulla domanda relativa alle spese generali deve essere fatta valere con gravame

  • art. 96 c.p.c.

    la relativa domanda è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del ricorso

  • art. 389 c.p.c.

    le domande restitutorie devono essere riproposte davanti al giudice di rinvio

  • artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    norme processuali che regolavano la trattazione in camera di consiglio nel giudizio di legittimità

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamo al regime applicabile ratione temporis alla trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Il rimborso forfettario delle spese generali ex tariffa forense è normalmente dovuto alla parte vittoriosa come componente automatica della condanna alle spese di lite, anche se non espressamente richiesto o menzionato nel dispositivo.
  • Diversamente, quando la stessa voce sia azionata da un avvocato verso un altro avvocato come parte del corrispettivo per una prestazione professionale autonoma, essa richiede una specifica domanda e non può ritenersi compresa implicitamente nel giudicato se il titolo non la statuisce espressamente.
  • L'esecuzione forzata non può estendersi a una voce di credito non risultante in modo certo e liquido dal titolo; in presenza di omissione sulla voce pretesa, il rimedio è l'impugnazione dell'omessa pronuncia, non l'azione esecutiva.
  • Il giudicato non consente di integrare con effetti automatici una pronuncia che manchi su un capo autonomamente domandato e necessario ai fini del credito fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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