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Direttiva 2022/211

Direttiva (UE) 2022/211 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2022 che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati personali

Normativa europea32022L0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la decisione quadro 2002/465/GAI per assicurare che il trattamento dei dati personali nel contesto delle squadre investigative comuni sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680. L’obiettivo è garantire coerenza e un livello uniforme di tutela dei dati personali quando le informazioni ottenute vengono ulteriormente utilizzate per finalità diverse da quelle originarie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro l’11 marzo 2023.

Allineamento della disciplina sulle squadre investigative comuni alla normativa UE in materia di protezione dei dati personali, mediante modifica della decisione quadro 2002/465/GAI.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri destinatari della direttiva, con esclusione della Danimarca in base al protocollo n. 22. Incide sul trattamento di dati personali nell’ambito delle squadre investigative comuni istituite ai sensi della decisione quadro 2002/465/GAI, in particolare quando le informazioni raccolte sono utilizzate per finalità diverse da quelle per cui la squadra è stata costituita, incluse indagini e procedimenti penali successivi, procedimenti amministrativi o civili e controllo parlamentare. L’Irlanda partecipa all’adozione della direttiva in quanto vincolata dalla decisione quadro modificata.

Direttiva (UE) 2022/211: allineamento della disciplina sulle squadre investigative comuni alla protezione dei dati personali

La direttiva interviene sulla decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni, con l’obiettivo di armonizzare il trattamento dei dati personali con la direttiva (UE) 2016/680. Il legislatore unionale richiama l’esigenza di un approccio coerente alla protezione dei dati nel contesto della cooperazione giudiziaria penale, soprattutto quando le informazioni raccolte da una squadra investigativa comune sono riutilizzate per finalità ulteriori rispetto a quelle originarie.

Finalità e contesto normativo

Il considerando 1 spiega che la Commissione, in attuazione dell’articolo 62, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/680, ha riesaminato gli atti dell’Unione che disciplinano trattamenti di dati personali da parte delle autorità competenti e ha individuato la decisione quadro 2002/465/GAI tra gli atti da modificare. Il considerando 2 chiarisce che il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo delle informazioni pertinenti nelle squadre investigative comuni devono essere coerenti con la disciplina UE sulla protezione dei dati, anche quando i dati sono impiegati per procedimenti penali successivi o per procedimenti amministrativi, civili o per il controllo parlamentare.

Ambito soggettivo e territoriale

La direttiva si rivolge agli Stati membri. Il considerando 3 precisa che l’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/465/GAI e partecipa quindi all’adozione della direttiva. Il considerando 4 stabilisce invece che la Danimarca non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione dell’atto, in applicazione del protocollo n. 22.

Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI

L’articolo 1 inserisce nell’articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro un nuovo comma secondo cui, nella misura in cui le informazioni utilizzate per le finalità indicate al primo comma, lettere b), c) e d), comprendano dati personali, tali dati devono essere trattati soltanto nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680. La norma richiama espressamente l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/680, rafforzando così il vincolo di conformità ai principi e alle condizioni di liceità del trattamento.

Presupposti del trattamento e riutilizzo dei dati

Dai considerando emerge un punto centrale per gli operatori: i dati personali ottenuti legittimamente nell’ambito di una squadra investigativa comune possono essere ulteriormente trattati solo se il nuovo utilizzo rispetta le condizioni fissate dalla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, il trattamento deve essere previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro competente, nonché essere necessario e proporzionato rispetto alla finalità perseguita. La direttiva non introduce un regime autonomo di protezione dei dati, ma rinvia in modo puntuale alla disciplina generale di settore.

Recepimento e adempimenti nazionali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro l’11 marzo 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto un obbligo formale di rinvio alla direttiva nelle misure nazionali di recepimento, da apporre nella pubblicazione ufficiale secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri conformemente ai trattati.

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché rafforza la necessità di verificare la base giuridica e le condizioni di liceità del successivo utilizzo di dati personali provenienti da squadre investigative comuni. In concreto, ogni riuso delle informazioni per fini diversi da quelli originari deve essere valutato alla luce della direttiva (UE) 2016/680, con particolare attenzione ai requisiti di necessità, proporzionalità e conformità al diritto applicabile.

Disposizioni principali

Allineamento alla direttiva (UE) 2016/680

L’articolo 1 della direttiva aggiunge all’articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI una regola espressa: quando le informazioni usate per le finalità di cui al primo comma, lettere b), c) e d), comprendono dati personali, tali dati devono essere trattati solo in conformità della direttiva (UE) 2016/680, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3.

Obiettivo di coerenza e condizioni del riutilizzo dei dati

I considerando precisano che i dati personali contenuti nelle informazioni legalmente ottenute da una squadra investigativa comune possono essere trattati per finalità diverse da quelle originarie solo alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680. Il trattamento deve essere conforme al diritto dell’Unione o nazionale e risultare necessario e proporzionato alla finalità perseguita.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’11 marzo 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri, conformemente ai trattati. La Danimarca non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione della direttiva; l’Irlanda, invece, vi partecipa.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei daticooperazione giudiziaria penalepolizia e sicurezzasquadre investigative comuni

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