Direttiva 2022/542
Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2022/542 riforma in modo significativo la disciplina UE delle aliquote IVA, ampliando la flessibilità concessa agli Stati membri ma entro limiti numerici e materiali più chiari. Aggiorna l’allegato III della direttiva 2006/112/CE, consente nuove riduzioni per finalità sociali, sanitarie, digitali e ambientali, e disciplina la progressiva eliminazione di trattamenti favorevoli su combustibili fossili e altri beni inquinanti. Introduce inoltre meccanismi di trasparenza e coordinamento sulle deroghe già esistenti e adegua il regime delle piccole imprese alla nuova struttura delle aliquote.
Modifica del regime IVA dell’Unione sulle aliquote ridotte, le esenzioni con diritto a detrazione, alcune deroghe storiche e l’elenco delle operazioni agevolabili, con aggiornamenti anche per la direttiva sulle piccole imprese.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sul sistema comune IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE, in particolare sulle aliquote applicabili a cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell’allegato III, sulle deroghe già esistenti al 1o gennaio 2021 e su alcune regole collegate ai servizi elettronici, allo streaming, all’arte e al regime delle piccole imprese. Include inoltre modifiche alla direttiva (UE) 2020/285 per coordinare il calcolo del volume d’affari rilevante per la franchigia delle piccole imprese. Sono previste esclusioni o limiti espressi, ad esempio per i servizi prestati per via elettronica, per alcune categorie di oggetti d’arte soggette al regime speciale del margine e per i combustibili fossili, pesticidi e fertilizzanti chimici soggetti a uscita graduale dalle aliquote favorevoli.
Direttiva (UE) 2022/542 sulle aliquote IVA
La direttiva interviene in modo ampio sulla disciplina delle aliquote dell’IVA nella direttiva 2006/112/CE, con l’obiettivo di modernizzare l’elenco dei beni e servizi agevolabili, aumentare la flessibilità degli Stati membri e garantire, al tempo stesso, parità di trattamento, coerenza con le politiche ambientali e sociali e maggiore semplicità applicativa. Il legislatore richiama espressamente la prospettiva di un sistema IVA fondato sulla destinazione, la necessità di evitare distorsioni della concorrenza e l’esigenza di adeguare il quadro alle trasformazioni digitali e alle crisi future.
Obiettivi e ratio della riforma
La direttiva nasce per aggiornare una disciplina risalente a oltre vent’anni prima, pensata in un contesto diverso e legata al principio dell’origine. In un sistema orientato alla tassazione nello Stato membro di destinazione, la maggiore diversità delle aliquote non dovrebbe alterare il funzionamento del mercato interno nella stessa misura e può quindi essere ammessa una più ampia flessibilità nazionale. La direttiva afferma però con chiarezza che le aliquote ridotte restano un’eccezione rispetto all’aliquota normale e devono essere giustificate da finalità sociali, di interesse generale o ambientali.
Struttura del nuovo articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
Il nuovo articolo 98 consente agli Stati membri di applicare:
- al massimo due aliquote ridotte, non inferiori al 5 %, per beni e servizi elencati nell’allegato III;
- in aggiunta, un’aliquota inferiore al 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, ma solo per un massimo di sette punti dell’allegato III.
Il limite dei 24 punti dell’allegato III per le aliquote ridotte ordinarie mira a evitare una proliferazione eccessiva di trattamenti agevolati. Il limite dei sette punti per le aliquote inferiori al 5 % e per le esenzioni con diritto a detrazione risponde sia a esigenze di bilancio sia al principio di parità di trattamento. Gli Stati membri restano liberi di scegliere, entro tali limiti, le operazioni alle quali applicare le agevolazioni.
Ambito delle operazioni agevolabili e limiti materiali
Le opzioni più favorevoli, cioè l’aliquota inferiore al 5 % e l’esenzione con diritto a detrazione, sono circoscritte a categorie considerate essenziali: prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti sanitari e per l’igiene, trasporto di persone, taluni beni culturali, oppure ad altre operazioni già agevolate in altri Stati membri a determinate condizioni. Il testo include espressamente i pannelli solari tra le categorie incentivabili, in coerenza con il Green Deal e con la transizione energetica.
Le aliquote ridotte e le esenzioni, di regola, non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, salvo le eccezioni previste per specifiche voci dell’allegato III. È inoltre consentito agli Stati membri utilizzare la nomenclatura combinata o la classificazione statistica dei prodotti per delimitare con precisione le categorie agevolate.
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III viene riformulato per ampliare e chiarire le categorie agevolabili. Tra le principali novità figurano:
- prodotti farmaceutici e igienici, comprese protezione dell’igiene femminile e prodotti assorbenti;
- dispositivi medici e per la disabilità, inclusi adattamento, riparazione, noleggio e leasing;
- trasporto passeggeri e servizi accessori;
- libri, giornali e periodici anche in formato elettronico, con esclusione di pubblicazioni essenzialmente pubblicitarie o video/audio-musicali;
- ingresso a spettacoli ed eventi culturali, nonché accesso alla diretta streaming;
- servizi radiotelevisivi, webcasting e servizi di accesso a internet definiti nell’ambito delle politiche nazionali di digitalizzazione;
- edilizia abitativa, locazione residenziale, costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici o di interesse pubblico;
- pannelli solari su o vicino a edifici residenziali e pubblici;
- energia elettrica, teleriscaldamento, teleraffrescamento e biogas da fonti rinnovabili, nonché sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento;
- biciclette, incluse le elettriche, e servizi di noleggio e riparazione;
- oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato;
- assistenza legale in specifici contesti di tutela del lavoro e patrocinio a spese dello Stato;
- servizi di salvataggio e primo soccorso, oltre a prestazioni connesse alla navigazione e ai fari.
Digitalizzazione e streaming
La direttiva introduce un adeguamento importante per i servizi digitali e gli eventi virtuali. L’articolo 53 viene integrato per escludere la presenza virtuale dall’ordinario regime dell’ammissione agli eventi. L’articolo 54, paragrafo 1, è modificato per stabilire che, se servizi e accessori si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o rese virtualmente disponibili, il luogo della prestazione è quello in cui il destinatario non soggetto passivo è stabilito, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale. La riforma intende così rafforzare l’imposizione nello Stato membro di consumo.
Deroghe storiche e principio di parità di trattamento
Una parte centrale della direttiva riguarda la trasformazione delle deroghe esistenti in un sistema più uniforme e accessibile a tutti gli Stati membri. Alcuni Stati che al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte o esenzioni in forza di deroghe possono continuare a farlo; altri Stati possono applicare le stesse aliquote o esenzioni agli stessi beni e servizi, alle medesime condizioni.
Le comunicazioni al comitato IVA sono essenziali: gli Stati membri interessati devono trasmettere le principali disposizioni nazionali e le condizioni applicative, e la Commissione deve poi predisporre un elenco consolidato da sottoporre al Consiglio. Per alcune opzioni il termine di comunicazione è fissato al 7 luglio 2022 e il termine per adottare le modalità di esercizio delle opzioni è fissato al 7 ottobre 2023.
Limiti temporali per talune categorie ambientali
La direttiva introduce una progressiva eliminazione delle agevolazioni per prodotti ritenuti incompatibili con gli obiettivi ambientali dell’Unione. In particolare:
- le aliquote ridotte o esenzioni su combustibili fossili, altri beni con impatto analogo sulle emissioni di gas serra, torba e legna da ardere cessano entro il 1o gennaio 2030;
- le aliquote ridotte o esenzioni sui pesticidi chimici e fertilizzanti chimici cessano entro il 1o gennaio 2032.
Situazioni eccezionali e catastrofi
Con l’introduzione dell’articolo 101 bis, la direttiva consente, alle stesse condizioni autorizzate per le importazioni di beni destinati alle vittime di catastrofi, di applicare un’esenzione con diritto a detrazione anche agli acquisti intracomunitari, alle cessioni nazionali e ai servizi relativi a tali beni, compresi i noleggi. Se le condizioni vengono meno, l’operazione diventa imponibile secondo le regole ordinarie.
Oggetti d’arte e regime del margine
La riforma interviene anche sulla disciplina degli oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato. Viene chiarita l’aliquota all’importazione, e gli Stati membri che applicano l’aliquota normale alle cessioni di tali beni possono applicare un’aliquota ridotta anche all’importazione. Parallelamente, le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione non si applicano alle cessioni di oggetti d’arte soggette al regime speciale del margine. È prevista una revisione futura del regime del margine da parte della Commissione, in funzione di soluzioni più adatte all’era digitale.
Coordinamento con il regime delle piccole imprese
La direttiva modifica anche la direttiva (UE) 2020/285, precisando che il volume d’affari annuo rilevante ai fini della franchigia per le piccole imprese include le operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA a monte ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, e dell’articolo 105 bis della direttiva 2006/112/CE. La modifica è rilevante per il coordinamento tra trattamento IVA agevolato e soglie di accesso al regime speciale.
Recepimento, decorrenza e obblighi formali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2024 le misure necessarie per conformarsi ad alcune disposizioni della direttiva, con applicazione dal 1o gennaio 2025. In particolare, il termine riguarda le modifiche agli articoli 53, 54, 94, 98, 98 bis, la soppressione dell’articolo 103 e la modifica del regime sugli oggetti d’arte, oltre alle modifiche alla direttiva (UE) 2020/285.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione i testi nazionali di recepimento;
- inserire un riferimento esplicito alla direttiva nei provvedimenti nazionali pubblicati;
- per alcune opzioni sull’allegato III, poter applicare le nuove disposizioni dal 1o gennaio 2025.
Considerazioni operative per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta un rilevante impatto su:
- mappatura delle aliquote applicabili per categorie di beni e servizi;
- verifica delle deroghe pregresse ancora utilizzabili e dei relativi limiti temporali;
- revisione dei sistemi di fatturazione e classificazione delle operazioni;
- analisi dell’impatto su operazioni digitali, eventi in streaming, energia, beni sanitari, edilizia abitativa e oggetti d’arte;
- coordinamento con il regime delle piccole imprese e con le eventuali misure nazionali di recepimento.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine significativo di discrezionalità nella scelta delle operazioni da agevolare, ma dentro una struttura vincolata da limiti massimi, termini di adeguamento e obblighi di comunicazione, destinati a garantire uniformità minima e controllabilità a livello unionale.
Disposizioni principali
Riforma del regime delle aliquote IVA
L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE è riscritto: gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte non inferiori al 5 % ai beni e servizi dell’allegato III, fino a un massimo di 24 punti dell’allegato. In aggiunta, possono applicare un’aliquota ridotta inferiore al 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, ma solo per un massimo di sette punti dell’allegato III e solo per le categorie indicate. Le aliquote ridotte e le esenzioni non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, salvo le eccezioni espressamente previste.
Transizione e limiti per deroghe pregresse
Gli Stati membri che al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote inferiori al 5 % o esenzioni con diritto a detrazione oltre il limite dei sette punti devono adeguarsi entro il 1o gennaio 2032, o prima se viene adottato il regime definitivo di cui all’articolo 402 della direttiva 2006/112/CE. È inoltre previsto l’obbligo di cessazione, entro il 1o gennaio 2030, delle aliquote ridotte o esenzioni sui combustibili fossili, altri beni a impatto analogo sulle emissioni di gas serra e legna da ardere, e entro il 1o gennaio 2032 sui pesticidi chimici e fertilizzanti chimici.
Nuove categorie nell’allegato III
L’allegato III è ampliato e aggiornato con nuovi beni e servizi agevolabili: prodotti farmaceutici e igienici, apparecchi e dispositivi medici e per la disabilità, trasporto di passeggeri, libri e pubblicazioni anche elettroniche, ingresso e streaming di eventi culturali e sportivi, servizi radiotelevisivi e webcasting, edilizia abitativa, pannelli solari, input agricoli con eccezione temporanea per pesticidi e fertilizzanti fino al 1o gennaio 2032, equini vivi, servizi di assistenza sociale, servizi ambientali e di riparazione, parrucchiere, energia elettrica, teleriscaldamento, teleraffrescamento e biogas, biciclette e relativi servizi, oggetti d’arte, assistenza legale in specifici casi, servizi di salvataggio e aiuti alla navigazione.
Regole su streaming, servizi elettronici e luogo di imposizione
Sono modificate le regole sul luogo di tassazione: l’ammissione a eventi non è soggetta all’articolo 53 se la presenza è virtuale e, per i servizi e accessori relativi ad attività trasmesse in streaming o rese virtualmente disponibili, il luogo della prestazione è quello in cui il non soggetto passivo è stabilito, ha il domicilio permanente o la residenza abituale. È inoltre chiarito il trattamento di taluni servizi per finalità anti-doppia imposizione, non imposizione o distorsioni concorrenziali.
Deroghe storiche aperte a tutti gli Stati membri
Gli articoli 104, 105 bis e 105 ter stabiliscono che alcune deroghe già esistenti al 1o gennaio 2021 possono essere mantenute dagli Stati membri interessati e, alle stesse condizioni, replicate dagli altri Stati membri. Sono previste deroghe per aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o esenzioni con diritto a detrazione per talune cessioni e servizi; per aliquote ridotte non inferiori al 12 % su operazioni fuori allegato III; e per l’edilizia abitativa non rientrante in politiche sociali. Sono anche previste comunicazioni obbligatorie al comitato IVA e un elenco consolidato a cura della Commissione.
Situazioni eccezionali e catastrofi
È introdotto l’articolo 101 bis: se la Commissione autorizza uno Stato membro ad applicare un’esenzione alle importazioni di beni destinati alle vittime di catastrofi, lo stesso Stato può concedere un’esenzione con diritto a detrazione per acquisti intracomunitari, cessioni nazionali e servizi relativi a tali beni, compresi i noleggi, alle medesime condizioni. Se i beni o servizi non sono più destinati alle finalità previste, diventano imponibili alle condizioni vigenti al venir meno dei requisiti.
Ammodernamento del regime degli oggetti d’arte
È modificato il regime delle cessioni e importazioni di oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato: si disciplina l’aliquota all’importazione, si conferma il diritto di optare per il regime del margine in specifiche ipotesi e si esclude l’applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni di tali beni assoggettate al regime speciale del margine. Sono inoltre soppressi taluni articoli e deroghe storiche connesse.
Coordinamento con il regime delle piccole imprese
La direttiva (UE) 2020/285 è modificata per includere tra gli importi rilevanti ai fini del volume d’affari annuo della franchigia anche le operazioni esenti con diritto a detrazione ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, e dell’articolo 105 bis della direttiva 2006/112/CE.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2024 le misure necessarie per conformarsi ad alcune modifiche specifiche dell’articolo 1 e all’articolo 2; tali disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2025. Per le modifiche concernenti punti specifici dell’allegato III relativi allo streaming e al punto 26 sugli oggetti d’arte, gli Stati membri possono applicarle dal 1o gennaio 2025. È inoltre richiesto l’immediato invio alla Commissione dei testi nazionali e l’inserimento di un riferimento alla direttiva nei provvedimenti di recepimento.
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