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Direttiva 2022/228

Direttiva (UE) 2022/228 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2022 che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l’allineamento alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati personali

Normativa europea32022L0228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2014/41/UE, sopprimendone l’articolo 20 per allineare il trattamento dei dati personali alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. Il legislatore UE richiama il coordinamento tra direttiva (UE) 2016/680 e regolamento (UE) 2016/679, a seconda che si applichi o meno la disciplina speciale per le autorità competenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 14 marzo 2023.

Modifica limitata della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale, finalizzata ad allinearne il regime di trattamento dei dati personali alle norme UE in materia di protezione dei dati.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri destinatari, nel solo ambito della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale e, in particolare, al trattamento di dati personali effettuato nel contesto di tale strumento di cooperazione giudiziaria. Il contenuto della modifica riguarda il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo di informazioni per le finalità di cui all’articolo 82 TFUE. L’Irlanda non partecipa all’adozione ed è non vincolata né soggetta all’applicazione, ai sensi del protocollo n. 21; la Danimarca non partecipa ed è non vincolata né soggetta all’applicazione, ai sensi del protocollo n. 22.

Direttiva (UE) 2022/228: allineamento della direttiva 2014/41/UE alle norme UE sulla protezione dei dati personali

La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina dell’ordine europeo di indagine penale, per adeguare il trattamento dei dati personali alle regole dell’Unione in materia di protezione dei dati. Il considerando centrale richiama il riesame imposto dalla direttiva (UE) 2016/680 e l’esigenza di garantire coerenza tra gli atti dell’Unione che comportano trattamento di dati da parte delle autorità competenti.

Finalità e contesto normativo

L’obiettivo è assicurare che il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo dei dati personali nel quadro della direttiva 2014/41/UE siano disciplinati secondo un impianto coerente con la normativa UE vigente. In particolare, il legislatore precisa che, quando si applica la direttiva (UE) 2016/680, il trattamento deve rispettarne le regole; nei casi in cui tale direttiva non si applichi ai procedimenti indicati, opera invece il regolamento (UE) 2016/679.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda esclusivamente la modifica della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale. Il perimetro materiale è quindi quello della cooperazione giudiziaria penale e, più specificamente, del trattamento di dati personali connesso alle procedure previste da tale strumento. L’atto non introduce una disciplina autonoma generale, ma interviene su un singolo aspetto della normativa esistente.

Modifica introdotta

L’unica modifica sostanziale consiste nella soppressione dell’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE. Il testo non contiene ulteriori riscritture o integrazioni della direttiva originaria, ma realizza l’allineamento richiesto attraverso l’eliminazione della disposizione non più coerente con il quadro UE sulla protezione dei dati.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare, entro il 14 marzo 2023, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un tipico obbligo di risultato: la direttiva vincola il risultato da raggiungere, mentre lascia agli ordinamenti nazionali la scelta di forma e mezzi.

  • Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
  • Le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
  • Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e Stati destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Tuttavia, in forza dei protocolli n. 21 e n. 22, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano all’adozione e non sono vincolate né soggette all’applicazione della direttiva.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale è nell’aggiornamento del quadro normativo nazionale e nel coordinamento tra disciplina processuale penale e normativa privacy. La modifica è puntuale, ma impone di verificare la corretta trasposizione nazionale e l’eventuale rimodulazione delle prassi di trattamento dei dati nell’ambito degli ordini europei di indagine penale.

Disposizioni principali

Allineamento della disciplina sul trattamento dei dati personali

La direttiva nasce dal riesame previsto dall’articolo 62, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/680 e mira a garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali negli atti dell’Unione che disciplinano il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti. Per la direttiva 2014/41/UE, il trattamento dei dati personali deve essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680 quando questa sia applicabile; nei procedimenti di cui all’articolo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/41/UE, quando non si applichi la direttiva (UE) 2016/680, trova applicazione il regolamento (UE) 2016/679.

Modifica della direttiva 2014/41/UE

L’articolo 1 della direttiva sopprime l’articolo 20 della direttiva 2014/41/UE. Si tratta dell’unica modifica normativa sostanziale introdotta dal nuovo atto.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 14 marzo 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, conformemente ai trattati. Restano esclusi dall’applicazione l’Irlanda e la Danimarca, secondo i rispettivi protocolli n. 21 e n. 22.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penaleprotezione dei dati personaliordine europeo di indagine penalediritto processuale penale

Testo integrale

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