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direttiva

Direttiva 2022/1326

Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione del 18 marzo 2022 che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

Normativa europea32022L1326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI includendo due nuove sostanze psicoattive, 3-MMC e 3-CMC, nella definizione di «stupefacenti». L’intervento si fonda sulle valutazioni di rischio dell’EMCDDA e sulla constatazione di danni per la salute e di rischi sociali, oltre che sulla crescente disponibilità delle sostanze nell’Unione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 febbraio 2023. L’effetto pratico è l’assoggettamento di tali sostanze alle norme minime UE su reati e sanzioni per il traffico illecito di stupefacenti.

Inclusione di 3-MMC e 3-CMC nella definizione di «stupefacenti» ai fini dell’applicazione delle norme UE sui reati e sulle sanzioni in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri vincolati dalla decisione quadro 2004/757/GAI, con effetti sulla disciplina nazionale dei reati e delle sanzioni in materia di traffico illecito di stupefacenti. L’atto modifica l’allegato della decisione quadro per includere 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one (3-MMC) e 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (3-CMC) tra le sostanze considerate «stupefacenti» ai fini UE. L’Irlanda partecipa; la Danimarca non è vincolata né partecipa all’adozione e applicazione della direttiva.

Inclusione di 3-MMC e 3-CMC nella definizione di «stupefacenti»

La direttiva delegata 2022/1326 modifica la decisione quadro 2004/757/GAI per includere due nuove sostanze psicoattive, 3-MMC e 3-CMC, nell’allegato relativo alla definizione di «stupefacenti». L’intervento si inserisce nel meccanismo previsto dall’articolo 1 bis della decisione quadro, volto a consentire una risposta rapida dell’Unione all’emergere di nuove sostanze psicoattive sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche.

Finalità e contesto della modifica

La Commissione fonda la scelta sulle relazioni di valutazione del rischio elaborate dall’EMCDDA nel novembre 2021. Dai considerando emerge che entrambe le sostanze sono catinoni sintetici con effetti psicostimolanti, disponibili da anni nel mercato europeo, con sequestri significativi, segnalazioni di decessi e intossicazioni acute e rischi per la salute e per la società ritenuti sufficienti per giustificarne l’assoggettamento al diritto penale UE in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Profilo delle sostanze considerate

Per il 3-MMC si segnala una presenza in almeno 23 Stati membri dal 2012, con un forte aumento dei sequestri nel 2020-2021, inclusi circa 740 chilogrammi nel 2020 e oltre 120 chilogrammi sequestrati a una frontiera esterna dell’Unione nel 2021. Per il 3-CMC, presente almeno dal 2014 in 23 Stati membri, risultano sequestri di circa 2 500 chilogrammi tra 2020 e 2021. In entrambi i casi la forma di mercato prevalente è la polvere, con segnalazioni minori di compresse, capsule e altre presentazioni.

Rischi per la salute e per la società

I considerando richiamano, per il 3-MMC, 27 casi di decesso in cinque Stati membri e 14 casi di intossicazione acuta non fatale in quattro Stati membri; per il 3-CMC, 10 decessi in due Stati membri e un caso di intossicazione acuta non fatale. La Commissione osserva che le sostanze possono comportare danni gravi, inclusa la possibilità di morte o lesioni letali, malattie gravi, seri impedimenti fisici o mentali e diffusione di malattie trasmissibili per via ematica. Sono inoltre evidenziati rischi sociali, emarginazione, vulnerabilità e possibili pericoli per l’incolumità pubblica, ad esempio in caso di guida sotto l’effetto delle sostanze.

Effetti giuridici nell’ordinamento UE

Con l’inclusione nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, il 3-MMC e il 3-CMC rientrano nella nozione di «stupefacenti» ai fini della disciplina UE su reati e sanzioni in materia di traffico illecito. La misura mira anche a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, tenendo conto che molti Stati membri già controllavano tali sostanze sul piano nazionale.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

La direttiva impone agli Stati membri di adottare, entro il 18 febbraio 2023, le misure necessarie di natura legislativa, regolamentare e amministrativa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni interne adottate nel settore interessato.

Entrata in vigore e partecipazione degli Stati membri

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della direttiva, mentre la Danimarca ne è esclusa e non è vincolata dalla stessa, in ragione del suo status rispetto alla decisione quadro 2004/757/GAI e alla direttiva (UE) 2017/2103.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI

L’articolo 1 aggiunge all’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI i punti 20 e 21, includendo rispettivamente il 3-MMC e il 3-CMC nella definizione di «stupefacenti». L’effetto è rendere tali sostanze soggette alle disposizioni della decisione quadro relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Presupposti sostanziali dell’inclusione

I considerando richiamano le relazioni di valutazione del rischio dell’EMCDDA del 18-19 novembre 2021, presentate alla Commissione e agli Stati membri il 25 novembre 2021. La Commissione evidenzia la disponibilità delle sostanze nell’Unione, sequestri ingenti, casi di decesso e intossicazione acuta, uso come sostituti «legali» di stimolanti controllati e rischi per salute e società ritenuti sufficienti per l’inclusione nella definizione di «stupefacenti».

Recepimento entro il 18 febbraio 2023

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 18 febbraio 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e indicare, nella pubblicazione ufficiale, un riferimento alla direttiva o corredarlo di tale riferimento. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono destinatari della direttiva conformemente ai trattati. L’Irlanda è vincolata e partecipa; la Danimarca non è vincolata né soggetta all’applicazione della direttiva.

Come è indicizzato

Materiestupefacentidiritto penale dell'unione europeasalute pubblicacooperazione giudiziaria penalesostanze psicoattive

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