Direttiva 2022/543
Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2022/543 amplia il perimetro delle esenzioni da accisa già previste per taluni punti di vendita in esenzione da imposte, includendovi quelli situati nel terminale francese di Coquelles del tunnel sotto la Manica. La scelta è motivata dall’equivalenza funzionale con un porto e dalle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione, che ha reso opportuno allineare il regime fiscale applicabile ai viaggi verso il Regno Unito. Gli Stati membri devono applicare le esenzioni in modo da prevenire evasione, elusione e abuso, con obbligo per la Francia di adottare le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del regime.
Estensione dell’esenzione da accisa ai punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles per i viaggi verso il Regno Unito.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione e riguarda i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles. L’esenzione opera in favore dei viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica. La disciplina interviene modificando la direttiva 2008/118/CE e, in via corrispondente, la direttiva (UE) 2020/262.
Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio: esenzione da accisa per il terminale francese del tunnel sotto la Manica
La direttiva interviene sul regime delle esenzioni da accisa per i punti di vendita in esenzione da imposte, estendendolo al terminale francese di Coquelles del tunnel sotto la Manica. Il legislatore unionale considera tale terminale funzionalmente assimilabile a un porto ai fini della disciplina sulle duty free, anche alla luce del recesso del Regno Unito dall’Unione e della necessità di garantire un trattamento coerente dei viaggi verso il Regno Unito.
Finalità e ratio dell’intervento
La modifica mira a consentire l’apertura e l’operatività di punti vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica, in modo analogo a quanto già avviene in aeroporti e porti dell’Unione. Il considerando evidenzia che, poiché i viaggiatori non possono lasciare il collegamento fisso fino a destinazione, il rischio di violazioni fiscali è limitato; resta tuttavia necessario un presidio specifico contro evasione, elusione e abuso.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva riguarda esclusivamente i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese di Coquelles. Il beneficio è riconosciuto ai viaggiatori che dispongono di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica. Non introduce una disciplina generale del travel retail, ma una deroga puntuale collegata a una specifica infrastruttura e a una specifica tratta internazionale.
Modifiche alla direttiva 2008/118/CE
All’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE viene inserito il paragrafo 1 bis, che estende l’esenzione da accisa già prevista per i punti vendita in esenzione da imposte situati negli aeroporti e nei porti anche al terminale francese di Coquelles. La seconda modifica sostituisce il paragrafo 3, imponendo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le esenzioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo da prevenire qualsiasi evasione, elusione o abuso.
Coordinamento con la direttiva (UE) 2020/262
Poiché la direttiva (UE) 2020/262 abroga e sostituisce la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023, la direttiva 2022/543 replica la medesima modifica anche nell’articolo 13 della nuova direttiva sulle accise. In tal modo si assicura continuità normativa del regime agevolativo anche dopo l’entrata a regime del nuovo testo codificato.
Obblighi degli Stati membri e margini di discrezionalità
La direttiva è tipica direttiva di armonizzazione puntuale: vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. In particolare:
- gli Stati membri devono adottare misure idonee a impedire evasione, elusione e abuso;
- lo Stato membro che scelga di applicare l’esenzione deve adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- la Francia è chiamata, in particolare, a garantire la corretta applicazione dell’esenzione nel terminale di Coquelles.
Attuazione, notifica e rinvio alla direttiva
L’articolo 3 prevede che lo Stato membro che decida di applicare l’esenzione informi immediatamente la Commissione delle misure adottate in attuazione della direttiva. Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta dello Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri. Il testo non indica un termine autonomo di recepimento nel corpo riportato, ma impone l’adozione delle misure nazionali necessarie per dare attuazione alla disciplina.
Disposizioni principali
Estensione dell’esenzione ai punti vendita di Coquelles
Inserisce l’articolo 14, paragrafo 1 bis, nella direttiva 2008/118/CE e l’articolo 13, paragrafo 1 bis, nella direttiva (UE) 2020/262, prevedendo che l’esenzione da accisa si applichi anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori muniti di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.
Misure contro evasione, elusione e abuso
Sostituisce i paragrafi 3 degli articoli 14 della direttiva 2008/118/CE e 13 della direttiva (UE) 2020/262, imponendo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le esenzioni previste dai paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
Obblighi di attuazione e informazione alla Commissione
Lo Stato membro che decida di applicare l’esenzione deve adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione delle misure adottate. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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