Direttiva 2022/362
Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2022/362 riforma in modo ampio la direttiva eurobollo, estendendo il regime dei pedaggi e dei diritti di utenza oltre i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e introducendo una forte componente ambientale. Gli Stati membri sono chiamati a differenziare gli oneri in funzione delle emissioni di CO2, dell’inquinamento atmosferico e acustico e, dove previsto, della congestione del traffico, nel rispetto di soglie, valori di riferimento e obblighi di notifica alla Commissione. La direttiva prevede anche termini progressivi di applicazione, un termine di recepimento al 25 marzo 2024 e una serie di poteri delegati ed esecutivi della Commissione per l’aggiornamento tecnico dei valori e delle metodologie.
Modifica del regime UE di tassazione stradale per estendere e rendere più coerente l’imposizione di pedaggi e diritti di utenza ai veicoli pesanti e leggeri, introducendo differenziazioni per emissioni di CO2, inquinamento, congestione e specifiche deroghe.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali, in particolare ai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, ai veicoli pesanti non destinati al trasporto merci, ai veicoli leggeri, alle autovetture, ai minibus, ai camper, ai veicoli commerciali leggeri e ai furgoni, nonché ai pedaggi, ai diritti di utenza, agli oneri per i costi esterni, agli oneri connessi alla congestione del traffico e alle maggiorazioni sulle infrastrutture stradali. Riguarda la rete stradale transeuropea, la rete centrale transeuropea dei trasporti e, facoltativamente, altre strade e autostrade degli Stati membri, con esclusioni per i veicoli utilizzati esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri e per taluni veicoli immatricolati nelle Canarie, Ceuta e Melilla, Azzorre e Madera che effettuano trasporti solo in tali territori o verso il territorio continentale. Sono previsti regimi transitori e deroghe per taluni contratti di concessione, tratti stradali a bassa densità di traffico, veicoli di interesse storico, veicoli per persone con disabilità, alcune categorie artigiane e casi giustificati legati a sicurezza stradale, salute pubblica o sproporzione amministrativa.
Direttiva (UE) 2022/362 – tassazione dei veicoli per l’uso di alcune infrastrutture stradali
La direttiva interviene sulla direttiva 1999/62/CE, sulla direttiva 1999/37/CE e sulla direttiva (UE) 2019/520, con l’obiettivo di rendere più coerente e più ambientale la tariffazione stradale nell’Unione. Il legislatore europeo collega espressamente la riforma ai principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga", alla riduzione delle distorsioni concorrenziali e all’internalizzazione dei costi esterni derivanti da inquinamento, rumore, congestione e, in misura rilevante, emissioni di CO2.
Obiettivi generali e ratio della riforma
La direttiva mira a superare le incongruenze esistenti tra gli Stati membri nell’imposizione di oneri per l’infrastruttura stradale e a garantire una maggiore uniformità di trattamento nel mercato interno del trasporto su strada. La riforma amplia il perimetro soggettivo della disciplina, include progressivamente veicoli leggeri e categorie prima non contemplate, e orienta i sistemi di pedaggio verso una maggiore differenziazione ambientale.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’ambito materiale comprende:
- tasse sui veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci;
- pedaggi;
- diritti di utenza;
- oneri per i costi esterni;
- oneri connessi alla congestione del traffico;
- maggiorazioni applicate a specifici tratti stradali.
Sul piano territoriale, la disciplina riguarda la rete stradale transeuropea, la rete centrale transeuropea dei trasporti e, in generale, può estendersi ad altre strade e autostrade, purché non vi siano discriminazioni nei confronti del traffico internazionale e distorsioni della concorrenza. Restano esclusi i veicoli utilizzati esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri e alcuni veicoli immatricolati nelle Canarie, Ceuta e Melilla, Azzorre e Madera quando effettuano traffici solo in tali territori o tra essi e il territorio continentale di Spagna o Portogallo.
Nuove definizioni rilevanti
L’articolo 2 riscrive il sistema definitorio, con particolare rilievo per:
- "pedaggio", inteso come somma dovuta in base alla distanza percorsa su una certa infrastruttura e alla tipologia del veicolo, comprensiva di uno o più tra onere per l’infrastruttura, onere connesso alla congestione e onere per i costi esterni;
- "diritti di utenza", ossia il pagamento per l’uso dell’infrastruttura per una durata determinata;
- "onere per l’infrastruttura", per il recupero di costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo;
- "onere per i costi esterni", per recuperare costi di inquinamento atmosferico, acustico e CO2;
- "veicolo pesante" oltre 3,5 tonnellate e "veicolo leggero" fino a 3,5 tonnellate;
- "veicolo a emissioni zero" e "veicolo pesante a basse emissioni";
- classi di emissione Euro e classi di emissione di CO2;
- "sistema di pedaggio o di tariffazione modificato in modo sostanziale", definito anche tramite una soglia di aumento degli introiti superiore al 10 %.
Pedaggi e diritti di utenza: regole di fondo
L’articolo 7 conferma che gli Stati membri possono mantenere o introdurre pedaggi e diritti di utenza sulla rete transeuropea e su altri tratti autostradali. In aggiunta, possono applicare tali oneri anche ad altre strade, sempre nel rispetto del TFUE e senza discriminazioni fondate su cittadinanza, stabilimento, immatricolazione o origine/destinazione del trasporto.
La direttiva vieta, di regola, l’applicazione contemporanea di pedaggi e diritti di utenza sulla stessa tratta per la stessa categoria di veicoli. Fa eccezione il caso di pedaggi per ponti, gallerie e valichi montani, per i quali gli Stati membri possono non applicare alcune regole di differenziazione se ciò non è tecnicamente praticabile o se altrimenti si produrrebbe una deviazione di traffico con effetti negativi su sicurezza stradale o salute pubblica, previa notifica alla Commissione.
Sono inoltre previste facoltà di riduzione o esenzione per:
- tratti a bassa intensità di traffico in zone scarsamente popolate;
- veicoli pesanti esentati dal tachigrafo;
- veicoli pesanti tra 3,5 e 7,5 tonnellate utilizzati per attività artigiane o per il trasporto di beni prodotti artigianalmente, se non per conto terzi;
- veicoli per persone con disabilità;
- veicoli a emissioni zero fino a 4,25 tonnellate.
Per i contratti di concessione firmati prima del 24 marzo 2022, e per taluni contratti di lunga durata conclusi con enti pubblici e privati, gli Stati membri possono differire l’applicazione di varie disposizioni fino al rinnovo del contratto o alla sua modifica sostanziale, a tutela della sostenibilità finanziaria dei contratti stessi.
Obbligo di soppressione dei diritti di utenza sulla rete centrale e sistemi comuni
La direttiva imprime una svolta ai diritti di utenza basati sulla durata per i veicoli pesanti sulla rete centrale transeuropea dei trasporti: dal 25 marzo 2030 gli Stati membri non devono più applicarli, salvo casi debitamente giustificati in cui un pedaggio comporterebbe costi sproporzionati o deviazioni di traffico dannose. In tali ipotesi è necessaria una notifica alla Commissione, con indicazione dettagliata delle ragioni e dei tratti interessati.
Gli Stati membri che applicano un sistema comune di diritti di utenza devono adattarlo o sopprimerlo entro il 25 marzo 2032. Per i sistemi comuni è prevista anche una proroga specifica del termine per l’applicazione delle differenziazioni CO2.
Oneri per l’infrastruttura e oneri per i costi esterni
L’articolo 7 ter ribadisce che l’onere per l’infrastruttura deve fondarsi sul recupero dei costi dell’infrastruttura, includendo costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo. È possibile includere remunerazione del capitale e margine di profitto, e gli Stati membri possono recuperare solo una parte dei costi.
L’articolo 7 quater consente di mantenere o introdurre oneri per i costi esterni per inquinamento atmosferico, rumore e CO2. Per i veicoli pesanti tali oneri devono essere differenziati secondo i requisiti minimi dell’allegato III bis e i valori di riferimento degli allegati III ter e III quater. Dal 25 marzo 2026 gli Stati membri devono applicare un onere per i costi esterni legati all’inquinamento atmosferico ai veicoli pesanti sulle reti a pedaggio, salvo che ciò provochi deviazioni di traffico con effetti negativi sulla sicurezza stradale o sulla salute pubblica.
Per i costi esterni relativi alla CO2, l’articolo 7 quater ter consente valori superiori ai riferimenti dell’allegato III quater, ma non oltre il doppio, in modo non discriminatorio e con notifica alla Commissione. È inoltre ammesso combinare tali oneri con un onere per l’infrastruttura differenziato in base alle emissioni di CO2.
Differenziazione obbligatoria per CO2 dei veicoli pesanti
L’articolo 7 octies bis è uno dei nuclei centrali della direttiva. Esso introduce una differenziazione obbligatoria degli oneri per l’infrastruttura e dei diritti di utenza per i veicoli pesanti in base a cinque classi di emissione di CO2:
- classe 1: veicoli non ricompresi nelle classi successive;
- classe 2 e 3: veicoli sotto la traiettoria di riduzione delle emissioni di una percentuale definita;
- classe 4: veicoli pesanti a basse emissioni;
- classe 5: veicoli a emissioni zero.
Le riduzioni devono collocarsi entro intervalli percentuali predeterminati rispetto alla classe 1:
- classe 2: riduzione tra 5 % e 15 %;
- classe 3: riduzione tra 15 % e 30 %;
- classe 4: riduzione tra 30 % e 50 %;
- classe 5: riduzione tra 50 % e 75 %.
La classificazione delle classi 2 e 3 deve essere riesaminata ogni sei anni dalla prima immatricolazione. La direttiva prevede anche un regime favorevole per i veicoli a emissioni zero, con riduzioni o esenzioni possibili fino al 31 dicembre 2025 e, dal 1o gennaio 2026, limitate al 75 % rispetto alla classe 1.
La Commissione deve:
- adottare atti di esecuzione per specificare le emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli non coperti dal regolamento (UE) 2019/1242;
- valutare entro il 25 marzo 2027 l’efficacia del sistema di differenziazione;
- riesaminare ogni cinque anni aliquote massime e livelli di riduzione;
- presentare, ogni trenta mesi, una relazione sull’adeguatezza delle soglie delle classi 2 e 3.
La differenziazione CO2 non è obbligatoria se è già applicata un’altra misura di fissazione del prezzo del carbonio ai combustibili per il trasporto su strada nell’Unione.
Differenziazione per veicoli leggeri
L’articolo 7 octies ter consente la differenziazione di pedaggi e diritti di utenza per autovetture, minibus e veicoli commerciali leggeri sulla base delle emissioni specifiche di CO2 e delle prestazioni ambientali in materia di inquinanti, con riferimento al regolamento (UE) 2017/1151 e al regolamento (UE) 2019/631.
Le aliquote più basse si applicano ai veicoli che soddisfano insieme criteri di CO2 e di emissioni inquinanti. Dal 1o gennaio 2026, ove tecnicamente fattibile, la differenziazione diventa obbligatoria per furgoni e minibus; gli Stati membri possono limitarsi a riduzioni per i veicoli a emissioni zero senza notificare alla Commissione. È ammesso considerare anche il miglioramento ambientale conseguente alla conversione a combustibili alternativi. Le differenziazioni non devono generare introiti aggiuntivi.
Congestione del traffico e uso degli introiti
L’articolo 7 quinquies bis consente l’introduzione di un onere specifico per la congestione del traffico sui tratti regolarmente congestionati e nei soli periodi di congestione tipici. Il sistema deve fondarsi su criteri oggettivi, su fattori di equivalenza e su valori di riferimento dell’allegato VI; gli introiti devono essere destinati ad affrontare la congestione o a sviluppare mobilità e trasporti sostenibili.
L’articolo 7 septies disciplina invece le maggiorazioni degli oneri per l’infrastruttura, consentite per tratti regolarmente congestionati o che producono danni ambientali significativi. Le maggiorazioni sono soggette a limiti quantitativi e procedurali, devono finanziare progetti del medesimo corridoio e non possono essere applicate su tratti già gravati da oneri per la congestione. La Commissione può respingere o chiedere modifiche ai piani nazionali.
Gestione amministrativa, telepedaggio e prove delle emissioni
L’articolo 7 nonies rafforza gli obblighi informativi: almeno sei mesi prima dell’entrata in funzione di un nuovo sistema di pedaggio o di una modifica sostanziale, lo Stato membro deve informare la Commissione; lo stesso vale, in forma specifica, per i sistemi che impongono oneri per i costi esterni o per la congestione.
L’articolo 7 undecies impone che applicazione, riscossione e controllo siano organizzati con il minimo intralcio al traffico e che siano disponibili forme di pagamento elettronico 24 ore su 24. Se il conducente o l’operatore non prova la classe di emissione, può essere applicata la tariffa massima. L’utente deve poter dichiarare la classe almeno elettronicamente prima dell’uso dell’infrastruttura e, in certi casi, anche successivamente con diritto al rimborso della differenza. Le ricevute devono separare i diversi componenti del pedaggio.
Trasparenza, relazioni nazionali e monitoraggio
L’articolo 11 impone agli Stati membri di pubblicare, entro il 25 marzo 2025 e poi ogni cinque anni, una relazione aggregata sui pedaggi e sui diritti di utenza nel proprio territorio. La relazione deve includere dati su:
- reti e categorie di veicoli interessate;
- differenziazioni per categoria e tipo di veicolo;
- differenziazioni per prestazioni ambientali e, se del caso, per ora/giorno/stagione;
- oneri per i costi esterni;
- oneri medi ponderati per l’infrastruttura e relativi introiti;
- introiti da congestione, maggiorazioni e pedaggi;
- uso degli introiti e contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Gli Stati membri che pubblicano tali informazioni online possono essere esentati dalla relazione formale.
Modifiche alla direttiva 1999/37/CE e alla direttiva (UE) 2019/520
La direttiva 1999/37/CE è modificata per inserire nel certificato di immatricolazione, ove disponibile, le emissioni di CO2 e la classe di emissione di CO2 dei veicoli pesanti. Ciò è funzionale alla corretta applicazione della differenziazione tariffaria.
La direttiva (UE) 2019/520 è modificata per includere, tra i dati trasmessi in seguito a ricerca automatizzata, la classe di emissione CO2, la data di riclassificazione e i dati CO2 in g/tkm per i veicoli pesanti, rafforzando lo scambio transfrontaliero di informazioni tra Stati membri.
Poteri delegati ed esecutivi della Commissione
La Commissione riceve un ampio potere di adeguamento tecnico:
- atti delegati per aggiornare allegato 0, formule e importi degli allegati III bis, III ter e III quater al progresso scientifico e tecnico;
- atti delegati per adeguare i valori di riferimento dei costi esterni per CO2 in funzione dell’effettivo prezzo del carbonio sui combustibili per il trasporto stradale;
- durata della delega: cinque anni dal 24 marzo 2022, con proroga tacita salvo obiezioni;
- atti di esecuzione per specificare le emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli non coperti dal regolamento (UE) 2019/1242.
Recepimento e date chiave
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 marzo 2024. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tra le principali date applicative figurano:
- 25 marzo 2026: applicazione dell’onere per i costi esterni da inquinamento atmosferico ai veicoli pesanti sulle reti a pedaggio;
- 25 marzo 2027: varie relazioni e valutazioni della Commissione;
- 25 marzo 2030: cessazione dei diritti di utenza per i veicoli pesanti sulla rete centrale;
- 25 marzo 2032: adeguamento o soppressione dei sistemi comuni di diritti di utenza.
Rilievo pratico per operatori e consulenti
Per gli operatori economici la direttiva implica una progressiva rimodulazione dei costi di circolazione su strada, con particolare attenzione alla classificazione emissiva dei veicoli, alla documentazione da esibire, alle possibili esenzioni e alla struttura dei sistemi concessori. Per avvocati e commercialisti è essenziale monitorare sia le norme nazionali di recepimento sia i successivi atti della Commissione, perché molte regole operative dipendono da soglie, allegati tecnici, notifiche e aggiornamenti periodici.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni della disciplina
L’articolo 1 estende la disciplina alle tasse sui veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e ai pedaggi/diritti di utenza imposti sui veicoli, con esclusioni per i veicoli usati esclusivamente nei territori non europei e per specifici veicoli immatricolati nelle Canarie, Ceuta e Melilla, Azzorre e Madera. L’articolo 2 riscrive numerose definizioni chiave: rete stradale transeuropea, rete centrale transeuropea dei trasporti, veicolo pesante e leggero, pedaggio, diritti di utenza, onere per l’infrastruttura, onere per i costi esterni, congestione del traffico, veicolo a emissioni zero, veicolo pesante a basse emissioni, classi di emissione di CO2, contratto di concessione e sistema di tariffazione modificato in modo sostanziale.
Pedaggi e diritti di utenza: ambito, non discriminazione e deroghe
L’articolo 7 consente agli Stati membri di conservare o introdurre pedaggi e diritti di utenza sulla rete transeuropea e su altre autostrade, e, più in generale, anche su altre strade nel rispetto del TFUE e senza discriminazioni dirette o indirette. È vietata la contemporanea applicazione di pedaggi e diritti di utenza sulla stessa tratta per la stessa categoria di veicoli, salvo il caso di pedaggi per ponti, gallerie e valichi montani. Sono previste deroghe e facoltà di esenzione o riduzione per tratti a bassa intensità di traffico, per taluni veicoli, per contratti di concessione anteriori al 24 marzo 2022 e per categorie specifiche (veicoli esentati dal tachigrafo, veicoli artigiani, persone con disabilità, veicoli elettrici leggeri a emissioni zero fino a 4,25 t).
Obblighi di graduale eliminazione dei diritti di utenza temporali sulla rete centrale
Per i veicoli pesanti, dal 25 marzo 2030 gli Stati membri non devono più applicare diritti di utenza sulla rete centrale transeuropea dei trasporti, salvo casi debitamente giustificati con obbligo di notifica alla Commissione quando il pedaggio sarebbe sproporzionato o provocherebbe deviazioni con effetti negativi. È inoltre previsto che gli Stati membri che applicano un sistema comune di diritti di utenza lo adattino o lo sopprimano entro il 25 marzo 2032. Per i sistemi comuni di diritti di utenza l’attuazione delle differenziazioni CO2 può essere prorogata fino al 25 marzo 2025 o per tre anni dalla pubblicazione dei valori di riferimento, a seconda dei casi.
Onere per l’infrastruttura e oneri per i costi esterni
L’articolo 7 ter conferma che l’onere per l’infrastruttura deve basarsi sul recupero dei costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo, con possibilità di includere remunerazione del capitale e margine di profitto, e consente di recuperare solo una percentuale dei costi. L’articolo 7 quater disciplina gli oneri per i costi esterni per inquinamento atmosferico, rumore e CO2, imponendo per i veicoli pesanti la differenziazione secondo l’allegato III bis e i valori di riferimento degli allegati III ter e III quater; dal 25 marzo 2026, per i veicoli pesanti, gli Stati membri devono applicare un onere per i costi esterni legati all’inquinamento atmosferico sulla rete a pedaggio, salvo rischio di deviazione dannosa. È inoltre prevista la possibilità di oneri CO2 superiori ai valori di riferimento, fino al doppio, e la combinabilità con oneri differenziati per l’infrastruttura.
Differenziazione per emissioni di CO2 dei veicoli pesanti
L’articolo 7 octies bis introduce un sistema obbligatorio di differenziazione degli oneri per l’infrastruttura e dei diritti di utenza per i veicoli pesanti basato su cinque classi di emissione di CO2. Le classi 2 e 3 si applicano a veicoli con emissioni inferiori rispettivamente del 5 % e dell’8 % rispetto alla traiettoria di riduzione; la classe 4 riguarda i veicoli pesanti a basse emissioni e la classe 5 i veicoli a emissioni zero. Le riduzioni devono essere comprese in intervalli prestabiliti e non possono generare introiti aggiuntivi. È previsto il riesame quinquennale delle aliquote massime e delle percentuali di riduzione, nonché una relazione della Commissione ogni 30 mesi sulla sufficienza delle soglie delle classi 2 e 3.
Differenziazione per veicoli leggeri e veicoli commerciali leggeri
L’articolo 7 octies ter consente agli Stati membri di differenziare pedaggi e diritti di utenza per autovetture, minibus e veicoli commerciali leggeri in base alle emissioni specifiche di CO2 e alle prestazioni in materia di emissioni inquinanti, con riferimento al regolamento (UE) 2017/1151 e al regolamento (UE) 2019/631. Dal 1o gennaio 2026, ove tecnicamente fattibile, la differenziazione per furgoni e minibus diventa obbligatoria in funzione delle prestazioni ambientali. Sono previste riduzioni maggiori per i veicoli a emissioni zero e possibilità di tenere conto della conversione a combustibili alternativi. Le differenziazioni non devono generare introiti aggiuntivi.
Congestione del traffico e maggiorazioni
L’articolo 7 quinquies bis consente oneri connessi alla congestione del traffico per tratti regolarmente congestionati e per i soli periodi di congestione tipici, con criteri oggettivi, fattori di equivalenza per categorie di veicoli e obbligo di destinare gli introiti al contrasto della congestione o alla mobilità sostenibile. Tali oneri devono essere rivisti almeno ogni tre anni. L’articolo 7 septies consente maggiorazioni degli oneri per l’infrastruttura per tratti regolarmente congestionati o che causano danni ambientali significativi, entro limiti del 15 %, 25 % o 50 % a seconda dei casi, con destinazione vincolata degli introiti a infrastrutture o servizi del medesimo corridoio e potere della Commissione di respingere o chiedere modifiche ai piani.
Telepedaggio, informazione agli utenti e controllo
L’articolo 7 undecies impone agli Stati membri di organizzare applicazione, riscossione e controllo in modo da non ostacolare la fluidità del traffico e di rendere possibile il pagamento elettronico 24 ore su 24, senza obbligo di punti fisici. Se il conducente non dimostra la classe di emissione del veicolo, si può applicare il livello massimo del pedaggio o del diritto di utenza, con possibilità di prova elettronica preventiva o successiva e rimborso della differenza entro 30 giorni o più. Le ricevute devono indicare separatamente i diversi componenti del pedaggio. Ove economicamente fattibile, gli Stati membri devono utilizzare sistemi di telepedaggio conformi alla direttiva (UE) 2019/520.
Recepimento, entrata in vigore e termini applicativi
L’articolo 4 impone il recepimento entro il 25 marzo 2024; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono presenti numerosi termini di applicazione progressiva, tra cui 25 marzo 2026 per l’onere atmosferico sui veicoli pesanti, 25 marzo 2027 per varie valutazioni della Commissione, 25 marzo 2030 per la soppressione dei diritti di utenza sulla rete centrale e 25 marzo 2032 per l’adeguamento dei sistemi comuni di diritti di utenza.
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