Sentenza n. 766/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi con sentenza n. 753 del 02/02/2021 (resa nel procedimento iscritto al n. 14867/2019 R.G.) emessa dal Tribunale di Napoli, I Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in funzione di Giudice del lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, notificata alle parti convenute in data 01/09/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto compensi accessori per incarichi di supervisione del tirocinio universitario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 753/2021, passata in giudicato e notificata alle amministrazioni il 1° settembre 2022. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in solido, al pagamento complessivo di euro 183.833,00, oltre interessi legali, in favore dei ricorrenti, per compensi accessori maturati nello svolgimento di incarichi di supervisione nelle attività di tirocinio del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, le amministrazioni non avevano effettuato il pagamento. I ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo e il risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, tenuta a realizzare concretamente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché il giudicato era stato notificato presso la sede dell’amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a corrispondere le somme spettanti a ciascun ricorrente, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. È stato nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, incaricato di assicurare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo: pur essendo astrattamente ammissibile nei limiti dell’art. 112 c.p.a., non è stata fornita la prova di un maggior danno successivo alla pubblicazione della sentenza e gli interessi legali erano già stati riconosciuti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento della pronuncia di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
art. 112 c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
L’azione risarcitoria può essere proposta davanti al giudice dell’ottemperanza per i danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, ma deve essere provata nel merito; il riconoscimento degli interessi legali non esclude la necessità di dimostrare l’eventuale maggior danno.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di promuovere l’esecuzione forzata del credito nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l’utilità patrimoniale riconosciuta dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione, l’inerzia dell’amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare il pagamento entro un termine e a nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
- La domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, pur proponibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deve essere sorretta dalla prova del danno concretamente subito e dell’eventuale maggior pregiudizio rispetto agli interessi legali già riconosciuti; in mancanza, essa va respinta.
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