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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14035/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle esattoriali relative a tasse automobilistiche per gli anni 2007, 2009 e 2010, deducendosi la prescrizione del credito per mancata notifica di atti interruttivi validi. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso e respinto l'appello, ritenendo regolarmente notificate le cartelle e quindi tardiva l'impugnazione dell'estratto di ruolo. In cassazione era stata emessa un'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di una nuova procura speciale necessaria all'istanza ex art. 380-bis c.p.c. Il contribuente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto perché la nuova procura speciale, datata 3 ottobre 2023, era effettivamente presente in atti e depositata nei termini. Dopo la revocazione, il contribuente aveva rinunciato ai motivi del ricorso per cassazione e chiesto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, invocando lo ius superveniens in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo e la giurisprudenza delle Sezioni Unite; nelle memorie successive tentava anche di riproporre le censure originarie, ma la Corte le ha ritenute inammissibili perché nuove rispetto al ricorso per revocazione e non proponibili con memoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 4773/2024 perché fondata su un errore di fatto decisivo: aveva supposto inesistente la nuova procura speciale, mentre questa risultava agli atti ed era stata depositata tempestivamente. In sede rescissoria, però, ha rigettato il ricorso originario del contribuente, prendendo atto della rinuncia ai motivi di ricorso per cassazione contenuta nell'istanza ex art. 380-bis c.p.c. e respingendo la domanda sulle spese del giudizio di merito. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di revocazione per la peculiarità della vicenda processuale. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 2; richiamato anche il comma 1 e il comma 2 nell'iter della proposta e dell'istanza di decisione

    l'istanza di decisione collegiale deve rispettare i requisiti previsti dalla norma; se è irrituale per vizi processuali, il giudizio non si definisce con decreto di estinzione ma si procede in camera di consiglio. La memoria ex art. 380-bis.1 non può introdurre nuove censure ma solo illustrare quelle già proposte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale; la Corte ne limita il contenuto alla sola illustrazione dei motivi già dedotti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non controverso e decisivo, immediatamente desumibile dagli atti.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato nel ricorso per cassazione originario per escludere la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria per i crediti da bollo auto una volta decorso il termine per impugnare l'atto di riscossione.

  • art. 12, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale disposizione introdotta dallo ius superveniens in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    norma di conversione che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, rilevante ai fini della disciplina dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • L. n. 215 del 17 dicembre 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata come fonte dello ius superveniens.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per le conseguenze della rinuncia ai motivi e per la regolamentazione delle spese, ma nel caso concreto non ritenuto applicabile in senso favorevole alla domanda del ricorrente.

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte afferma, seguendo un orientamento non del tutto univoco, che la rinuncia ai motivi di ricorso non è equiparabile alla rinuncia al ricorso ai fini della disciplina della rinuncia formale.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ritiene dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la Corte di cassazione suppone inesistente o esistente un fatto processuale o sostanziale che dagli atti risulta invece in modo incontrovertibile, purché il fatto non sia stato oggetto di contestazione e sia decisivo per la decisione.
  • Ai fini della revocazione ex art. 391-bis c.p.c., l'errore deve essere immediatamente percepibile dagli atti, non richiedere valutazioni giuridiche o interpretative, e aver inciso in modo determinante sul contenuto del provvedimento revocando.
  • La memoria depositata nella fase camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di impugnazione o censure diverse da quelle già contenute nel ricorso o nell'istanza, ma solo illustrarle.
  • La rinuncia ai motivi di ricorso per cassazione comporta che tali censure non devono essere esaminate nel merito; tuttavia, essa non coincide necessariamente con la rinuncia all'intero ricorso, con possibili ricadute autonome sulla regolazione delle spese.
  • Quando la revocazione viene accolta per errore di fatto processuale, la Corte può decidere in sede rescissoria sul ricorso originario e regolare le spese tenendo conto della peculiarità del caso e della condotta processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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