Cassazione Penale, Sentenza n. 18335/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.M. impugnava la decisione del Tribunale che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati al capo C), ritenendo tuttavia per quest'ultimo capo la fattispecie di truffa/appropriazione indebita anzichè peculato. Il ricorso contestava la ricostruzione del Tribunale sostenendo che, in quanto Dirigente responsabile dell'Area Economico-finanziaria e ordinatore di spesa, l'imputato aveva la disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati e pertanto la condotta integra il reato di peculato; gli artifici e le falsificazioni servivano solo a giustificare contabilmente l'operazione e non escludevano la qualificazione in peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo C): ha annullato la sentenza in quella parte e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, affermando che i fatti configurano il reato di peculato e non quello di truffa aggravata, dovendosi valutare la disponibilità giuridica delle somme derivante dalla qualifica di ordinatore di spesa. Per il capo E) il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché quel reato non era stato contestato al medesimo imputato. Conseguenza operativa: la pronuncia di estinzione per prescrizione relativa al capo C) viene superata dalla rinnovata qualificazione in peculato, essendo il fatto commesso il 9 febbraio 2011.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte interpreta il peculato come comprensivo della "disponibilità giuridica" del denaro da parte del pubblico agente (es.: ordinatore di spesa): se il pubblico funzionario ha il potere di emettere il mandato, la condotta integra peculato anche in assenza di disponibilità materiale immediata.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Il tribunale aveva ricondotto i fatti a truffa; la Cassazione osserva che quando interviene la disponibilità giuridica del denaro da parte del pubblico agente la fattispecie pertinente non è la truffa aggravata ma il peculato.
art. 61 n. 9 cod. pen.
Norma citata nella ricostruzione originaria per la qualificazione aggravata; la Corte di Cassazione, tuttavia, richiama la prevalente qualificazione in peculato data la disponibilità giuridica dell'agente.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali)
Il Collegio richiama il T.U. per illustrare le fasi della gestione della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e per mostrare che il dirigente del servizio finanziario/ordinatore di spesa ha il potere di disporre l'ordine di pagamento, cioè la disponibilità giuridica delle somme oggetto di peculato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione esercitata dal P.M.; la Corte osserva che il ricorso era formulato nei limiti consentiti dalla norma.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma applicata per il rinvio degli atti alla Corte d'appello competente in caso di annullamento parziale della sentenza per un nuovo giudizio.
Cass. Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, Rv. 274100
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui integra peculato l'atto del funzionario incaricato di effettuare pagamenti che sottoscrive mandati non dovuti quando ha la disponibilità giuridica delle somme; le falsificazioni per giustificare formalmente il pagamento non escludono il peculato.
Cass. Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Rv. 281511
Ulteriore principio affermato che la disponibilità del denaro rilevante ai fini del peculato comprende la disponibilità giuridica riconducibile al potere di emettere mandati di pagamento.
Cass. Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017 (dep. 2018), Rv. 273395
Richiamata per confermare che gli artifici o le falsificazioni adottati dal pubblico agente per giustificare contabiliamente l'operazione non mutano la natura del reato quando sussiste la disponibilità giuridica del denaro.
Massime di principio
- Se un pubblico funzionario ha il potere di "ordinare la spesa" (ordinatore di spesa, firmatario di mandati) la sua disponibilità sulle somme va intesa anche in senso giuridico: in presenza di condotte fraudolente finalizzate ad appropriarsi di denaro, il fatto tende a qualificarsi come peculato e non come truffa.
- La presenza di falsificazioni o artifici contabili posti in essere dal pubblico agente per giustificare il pagamento non implica automaticamente la ricostruzione della fattispecie come truffa: va prima valutato il ruolo e i poteri dell'agente nell'iter della spesa.
- Per accertare la rilevanza penale è fondamentale ricostruire le competenze previste dall'ordinamento (es.: T.U. enti locali artt. 182-185) e verificare se l'agente aveva il potere di impartire l'ordine di pagamento al tesoriere.
- In impugnazioni del P.M. è possibile ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio quando la Cassazione rileva un errore di diritto nella qualificazione del reato; il nuovo giudizio dovrà uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione.
- Occorre sempre distinguere tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica del denaro: ai fini del peculato prevale la disponibilità giuridica derivante dal ruolo e dalle competenze dell'agente pubblico.
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