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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18335/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.M. impugnava la decisione del Tribunale che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati al capo C), ritenendo tuttavia per quest'ultimo capo la fattispecie di truffa/appropriazione indebita anzichè peculato. Il ricorso contestava la ricostruzione del Tribunale sostenendo che, in quanto Dirigente responsabile dell'Area Economico-finanziaria e ordinatore di spesa, l'imputato aveva la disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati e pertanto la condotta integra il reato di peculato; gli artifici e le falsificazioni servivano solo a giustificare contabilmente l'operazione e non escludevano la qualificazione in peculato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo C): ha annullato la sentenza in quella parte e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, affermando che i fatti configurano il reato di peculato e non quello di truffa aggravata, dovendosi valutare la disponibilità giuridica delle somme derivante dalla qualifica di ordinatore di spesa. Per il capo E) il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché quel reato non era stato contestato al medesimo imputato. Conseguenza operativa: la pronuncia di estinzione per prescrizione relativa al capo C) viene superata dalla rinnovata qualificazione in peculato, essendo il fatto commesso il 9 febbraio 2011.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte interpreta il peculato come comprensivo della "disponibilità giuridica" del denaro da parte del pubblico agente (es.: ordinatore di spesa): se il pubblico funzionario ha il potere di emettere il mandato, la condotta integra peculato anche in assenza di disponibilità materiale immediata.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Il tribunale aveva ricondotto i fatti a truffa; la Cassazione osserva che quando interviene la disponibilità giuridica del denaro da parte del pubblico agente la fattispecie pertinente non è la truffa aggravata ma il peculato.

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Norma citata nella ricostruzione originaria per la qualificazione aggravata; la Corte di Cassazione, tuttavia, richiama la prevalente qualificazione in peculato data la disponibilità giuridica dell'agente.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali)

    Il Collegio richiama il T.U. per illustrare le fasi della gestione della spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) e per mostrare che il dirigente del servizio finanziario/ordinatore di spesa ha il potere di disporre l'ordine di pagamento, cioè la disponibilità giuridica delle somme oggetto di peculato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione esercitata dal P.M.; la Corte osserva che il ricorso era formulato nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma applicata per il rinvio degli atti alla Corte d'appello competente in caso di annullamento parziale della sentenza per un nuovo giudizio.

  • Cass. Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, Rv. 274100

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui integra peculato l'atto del funzionario incaricato di effettuare pagamenti che sottoscrive mandati non dovuti quando ha la disponibilità giuridica delle somme; le falsificazioni per giustificare formalmente il pagamento non escludono il peculato.

  • Cass. Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Rv. 281511

    Ulteriore principio affermato che la disponibilità del denaro rilevante ai fini del peculato comprende la disponibilità giuridica riconducibile al potere di emettere mandati di pagamento.

  • Cass. Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017 (dep. 2018), Rv. 273395

    Richiamata per confermare che gli artifici o le falsificazioni adottati dal pubblico agente per giustificare contabiliamente l'operazione non mutano la natura del reato quando sussiste la disponibilità giuridica del denaro.

Massime di principio

  • Se un pubblico funzionario ha il potere di "ordinare la spesa" (ordinatore di spesa, firmatario di mandati) la sua disponibilità sulle somme va intesa anche in senso giuridico: in presenza di condotte fraudolente finalizzate ad appropriarsi di denaro, il fatto tende a qualificarsi come peculato e non come truffa.
  • La presenza di falsificazioni o artifici contabili posti in essere dal pubblico agente per giustificare il pagamento non implica automaticamente la ricostruzione della fattispecie come truffa: va prima valutato il ruolo e i poteri dell'agente nell'iter della spesa.
  • Per accertare la rilevanza penale è fondamentale ricostruire le competenze previste dall'ordinamento (es.: T.U. enti locali artt. 182-185) e verificare se l'agente aveva il potere di impartire l'ordine di pagamento al tesoriere.
  • In impugnazioni del P.M. è possibile ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio quando la Cassazione rileva un errore di diritto nella qualificazione del reato; il nuovo giudizio dovrà uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione.
  • Occorre sempre distinguere tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica del denaro: ai fini del peculato prevale la disponibilità giuridica derivante dal ruolo e dalle competenze dell'agente pubblico.

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