Cassazione Civile, Ordinanza n. 22487/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio tra coeredi: alcuni soggetti avevano convenuto un altro coerede chiedendo la ricostruzione dell’asse ereditario, la divisione dei beni e la restituzione di somme che si assumevano appartenute alla de cuius e in parte da lui trattenute. Il Tribunale aveva dichiarato aperta la successione, individuato gli eredi in quote uguali, accertato la consistenza dell’asse e accolto solo parzialmente le domande restitutorie, disponendo la prosecuzione per la divisione. In appello, l’appellante aveva prodotto un accordo transattivo sopravvenuto e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ribadendo la richiesta nelle note e nella comparsa conclusionale. La Corte d’appello, però, aveva rigettato l’appello e condannato alle spese senza pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sull’istanza di cessazione della materia del contendere in presenza della transazione documentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare l’istanza di cessazione della materia del contendere e verificare se la transazione sopravvenuta avesse eliminato l’interesse alla decisione. Poiché la sentenza impugnata aveva deciso il merito senza alcun riferimento alla transazione né alla richiesta, non era configurabile nemmeno un rigetto implicito, ma un’omissione di pronuncia. Il primo motivo è stato quindi accolto, il secondo motivo è stato assorbito e la sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le istanze ritualmente formulate; la sua violazione integra omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza
richiamato solo indirettamente nella formula dell'onere della prova, ma non è oggetto centrale della decisione
Massime di principio
- L’istanza di cessazione della materia del contendere, se fondata su una transazione sopravvenuta documentalmente prodotta in giudizio, deve essere espressamente esaminata dal giudice, che deve verificare se sia venuto meno l’interesse attuale alla decisione.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non consideri affatto la richiesta ritualmente formulata; non sussiste se l’istanza sia stata esaminata e disattesa, anche implicitamente, con una valutazione incompatibile con la declaratoria richiesta.
- La sopravvenuta transazione dell’oggetto della lite può determinare il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione di merito; accertata tale carenza di interesse, il giudice non può pronunciarsi sul merito, fermo restando il potere di regolare le spese se non già disciplinate nell’accordo.
- Il vizio di omessa pronuncia sulla domanda o istanza comporta nullità della sentenza ed è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Come è indicizzato
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