Cassazione Civile, Ordinanza n. 29251/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da un socio e dalla società contro l’ex amministratore, ritenuto responsabile di aver violato la convenzione relativa a una lottizzazione: secondo la prospettazione attorea, la società aveva affidato a una società di progettazione prestazioni funzionali all’urbanizzazione dell’area e all’edificazione dei lotti, ma il compenso per l’attività di progettazione dei lotti poi ceduti come inedificati avrebbe dovuto essere posto a carico degli acquirenti dei singoli lotti, mediante apposita clausola nei contratti di vendita. Si assumeva invece che l’ex amministratore avesse fatto gravare tali costi sulla società, in violazione delle previsioni contrattuali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il convenuto al risarcimento in favore della società; la Corte d’appello aveva riformato integralmente, ritenendo non provato il danno perché la complessiva operazione immobiliare era risultata comunque remunerativa. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e erronea individuazione del danno con riferimento alle clausole contrattuali e all’oggetto delle vendite; con il secondo motivo denunciavano violazione dell’art. 1223 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente escluso il danno valorizzando il risultato economico complessivo dell’operazione, invece di verificare la perdita patrimoniale conseguente all’inadempimento specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, qualificandolo come censura sull’interpretazione del contratto e non come omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta accertato l’inadempimento contrattuale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la diminuzione patrimoniale concreta derivante dal fatto che la società aveva sostenuto costi che, secondo la convenzione, avrebbero dovuto essere traslati sui terzi acquirenti dei lotti. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 5
mancato esame di fatti decisivi per il giudizio
il vizio riguarda fatti storici, non l’interpretazione del contenuto negoziale o il significato da attribuire a una clausola contrattuale.
art. 360 c.p.c., n. 3
mancata applicazione art. 1223 c.c.
la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito escluda il danno applicando un criterio non coerente con la nozione di danno patrimoniale come perdita subita o mancato guadagno.
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile va identificato secondo una prospettiva differenziale: occorre confrontare la situazione patrimoniale effettiva con quella che si sarebbe avuta in caso di esatto adempimento, non limitandosi a verificare la redditività complessiva dell’operazione economica.
art. 132 c.p.c.
la motivazione della sentenza deve raggiungere la soglia del minimo costituzionale, ma nel caso esaminato la motivazione era sufficiente sotto il profilo formale, pur errata in diritto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare l’interpretazione di clausole contrattuali o il significato attribuito a un testo negoziale, perché tali questioni attengono al giudizio di diritto e alla motivazione, non a un fatto storico decisivo omesso.
- Ai fini dell’art. 1223 c.c., il danno da inadempimento deve essere accertato confrontando il patrimonio del creditore nella realtà con quello che avrebbe avuto se l’obbligazione fosse stata esattamente eseguita; non è sufficiente osservare che l’operazione economica nel suo complesso sia stata redditizia.
- Quando l’inadempimento consiste nell’aver sopportato un costo che, secondo l’accordo, avrebbe dovuto gravare su terzi, il giudice deve verificare la concreta diminuzione patrimoniale determinata da tale esborso, e non arrestarsi a un giudizio globale di remuneratività dell’investimento.
- L’accertamento del danno da inadempimento richiede una verifica causale specifica tra la violazione dell’obbligo contrattuale e il pregiudizio patrimoniale allegato, non potendo il nesso essere escluso solo perché l’operazione complessiva ha prodotto utili.
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